Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32717/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on bancarotta fraudulenta, ruling insolvency declaration is an objective condition of punishability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32717/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to prove subjective intent regarding the insolvency and fallacy, claiming bankruptcy is merely an event rather than a condition for punishment. The court rejected this, citing established precedent that the declaration of insolvency is an objective condition of punishability for this crime, thereby validating the conviction despite the lack of direct proof of the debtor's specific intent regarding the insolvency itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 223 LF; Art. 216 LE: The declaration of insolvency constitutes an objective condition of punishability for the crime of fraudulent bankruptcy, meaning the crime is consummated only when the debtor's offensive conduct leads to the bankruptcy declaration, regardless of whether the debtor specifically intended the insolvency.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy objective condition of punishability insolvency declaration subjective intent criminal liability inadmissible appeal property crimes ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 223 LF
Art. 216 LE

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017
Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017 Ud.
Sez. 5, Sentenza n. 4400 del 2018
Sez. 5, Sentenza n. 992 del 2018
Sez. 5, Sentenza n. 53184 del 2017
Sez. 5, Sentenza n. 2899 del 02/10/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALVI ANTONIO nato a GALLIPOLI il 11/03/1973 avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato Calvi Antonio, amministratore unico fino al fallimento della srl New Patriarca per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di risorse finanziarie della società e dell'intera azienda a favore di altra società riconducibile alla medesimo giudicabile, nonché di bancarotta documentale per aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della società; con , aggravati dall'aver compiuto più fatti di bancarotta. Epoca del fallimento, Gennaio 2006.

1. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando quattro motivi. 1.Col primo motivo si è lamentata la violazione dell'ad 420 ter cpp poiché al'udienza di discussione in appello la difesa aveva avanzato istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, in stato di detenzione domiciliare in espiazione pena per un diverso titolo a causa di gravi condizioni di salute; la Corte salentina aveva respinto l'istanza poiché l'imputato in una udienza precedente era stato assente volontario. Ha sostenuto il ricorrente che aveva errato la Corte di appello poichè dai verbali era chiaro che mai l'imputato era stato assente per sua volontaria determinazione; inoltre, il grave stato di salute collegato alla detenzione domiciliare costituirebbe un secondo motivo per ritenere legittimo l'impedimento. 2.Nel secondo motivo, il ricorrente dopo aver implicitamente richiamato la sentenza di questa Sezione nr 47502 del 2012, cosiddetta Corvetta, ha lamentato la violazione dell'art 216 LE, poiché la decisione non aveva svolto alcuna indagine sull'accertamento dell' elemento soggettivo del reato poiché non emergerebbe la prova che lo stato di insolvenza ed il fallimento fossero stati previsti e voluti dall'imputato.

In proposito il ricorrente ha affermato che la bancarotta non sarebbe reato di pericolo ma di evento, non potendo configurasi la dichiarazione di fallimento come condizione obbiettiva di punibilità.

3. Col terzo motivo ci si è doluti della violazione dell'art 223 LF con riferimento alla bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose , censurandosi anche in questo caso la ricorrenza dell'elemento soggettivo rispetto alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta a ntidoverosa.

4. Tramite il quarto motivo ci si è doluti della violazine di legge in relazione ala mancato riconoscimento delle circostanza attenunati generiche Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, col quale la difesa rappresenta la violazione dell'ad 420 ter cpp per la presenza di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, individuato sia dalla condizione di detenzione domiciliare, sia nei gravi motivi di salute, che l'avevano determinata;vi sarebbe stata, quindi, una duplice ragione per disporre il richiesto rinvio. 1.1 La doglianza non tiene conto dei principi affermati da questa Corte regolatrice in proposito. Invero:nel giudizio camerale d'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza.Sez.

U, Sentenza n. 35399 del 24/06/2010 Ud. (dep. 01/10/2010 ) Rv. 247837. In senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 29833 del 02/07/2012 Ud. (dep. 20/07/2012 ) Rv. 253255 ha puntualizzato che nel giudizio camerale d'appello, l'imputato detenuto per un titolo di reato diverso da quello oggetto del processo ha diritto di presenziare all'udienza se comunichi, anche a mezzo del difensore, il suo "status" in tempo utile per poter disporre la traduzione. Nella specie, è stata ritenuta tardiva la comunicazione fatta dall'imputato a mezzo del difensore, direttamente in udienza, circa il suo stato detentivo, già esistente al momento del ricevimento dell'avviso, per altra causa. 1.2 Alla luce di tale sistema di principi le doglianze della difesa risultano prive di fondamento in diritto.

Pur volendo dar credito alla tesi difensiva per la quale Calvi sarebbe stato in regime di detenzione domiciliare - mentre nell'intestazione della sentenza l'imputato è indicato come libero assente senza che la difesa nulla di specifico deduca sul punto - deve osservarsi che nello stesso atto di ricorso si rappresenta come l'istanza di rinvio sia stata formulata nella medesima udienza nella quale si sarebbe voluto farla valere, pur essendo la detenzione domiciliare in essere da tredici giorni, come è chiarito nella memoria difensiva in replica alla requisitoria del PG, essendo, pertanto, sicuramente intempestiva mentre la tempestività della richiesta dell'imputato di ( presenziare all'udienza, costituisce,linfattD, il presupposto indispensabile per l'insorgere in capo al Giudce dell' obbligo di tradurre l'imputato al fine di consentirgli la partecipazione all'udienza.

Il predetto lasso temporale avrebbe consentito la presentazione o di una richiesta di differimento dell'udienza per le gravi ragioni di salute di cui discorre il ricorrente, senza peraltro allegare né dedurre nulla di specifico sul punto, oppure di una istanza per essere autorizzato a presenziare all'udienza, a causa della detenzione domiciliare per altro titolo. Nel caso concreto né l'una né l'altra richiesta sono state formulate, di talchè l'attuale doglianza è destinata alla inammissibilità in ragione dei suindicati principi, dai quali il Collegio non ha ragione di discostarsi.

2. Il secondo motivo di ricorso trova fondamento, quanto alla dedotta critica sulla mancata indagine circa il nesso causale tra la condotta distrattiva dell'imputato e lo stato di insolvenza della società ed in punto di elemento psicologico del delitto - come chiaramente in esso argomentato - nella sentenza Corvetta di questa stessa sezione, secondo la quale nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e, pertanto, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo. 2.1 Come noto, peraltro, tale pronuncia è rimasta isolata, poiché la giurisprudenza sul delitto di bancarotta fraudolenta assolutamente prevalente ha affermato i diversi e consolidati principi per cui la natura giuridica del delitto in parola è quella di reato di pericolo e per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico.

Ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 3229 del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013 ) Rv. 253932; Sez. 5, Sentenza n. 21846 del 13/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014 ) Rv. 260407 secondo le quali il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. D'altra parte la difesa dimostra di ignorare la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ritiene la sentenza dichiarativa di fallimento condizione obbiettiva di punibilità del delitto di bancarotta fraudolenta e che, invece, il ricorrente sembra ritenere tesi marginale nella giurisprudenza di legittimità. 2.2 Si è, infatti, da tempo affermato che in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, di per sè offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento.

Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017 Ud. (dep. 22/03/2017 ) Rv. 269388; Successive conformi: N. 4400 del 2018 Rv. 272256 - 01, N. 992 del 2018 Rv. 271920 - 01, N. 53184 del 2017 Rv. 271590 - 01, N. 13910 del 2017 Rv. 269388 ez. 5 - n. 2899 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ) Rv. 274610. La critica circa la mancata dimostrazione dell'elemento psicologico del reato e del nesso di causalità, che ispira il motivo di ricorso, pertanto, è destituita di fondamento giuridico, essendo incoerente con l'interpretazione assolutamente prevalente data da questa Corte alla norma incriminatrice speciale. 2.3 Ribaditi i suindicati principi occorre pur evidenziare che nel caso in esame i Giudici del merito hanno ampiamente atto delle condotte distrattive di beni, risorse finanziarie e rimanenze di magazzino,;./che sono state correttamente sussunte sotto la fattispecie di bancarotta fraudolenta per per distrazione addebitata al ricorrente e che razionalmente hanno formato oggetto di valutazione anche al fine di ritenere integrato l'elemento soggettivo del dolo generico, necessario per la configurabilità del delitto. 3.11 terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non presenta alcuna correlazione argomentativa con la sentenza impugnata, poiché del tutto svincolato dalla motivazione sulla bancarotta fraudolenta distrattiva, facendo riferimento, invece, ad una fattispecie di bancarotta impropria per operazioni dolose, non presente nelle imputazioni a carico del giudicabile.4.Le censure inerenti il trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - di cui al quarto motivo - risultano solo genericamente formulate, avendo ignorato che la Corte ha correttamente valorizzato sul punto i numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio e la gravità dell'offesa in quanto la distrazione aveva riguardato l'intero patrimonio della fallita, di rilevante consistenza.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 14.4.2021 Il consigliere esten