Sentenza — n. 32713/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADeve rilevarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).1.1. Cio' posto si osserva che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., va considerata la pena edittale massima prevista dall'art. 583, comma 1 n. 2, cod. pen. in considerazione dell'entità delle lesioni patite, senza considerare, come dedotto, l'aggravante dell'uso dell'arma di cui all'art. 585 cod. pen. in quanto aggravante cd. indipendente (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 cod. pen, art. 129 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32713/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 con la quale ha chiesto, agli effetti penali, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 3.1. La Parte civile ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna dell'imputato alle spese, come da nota depositata (con la quale chiede la liquidazione per l'importo di euro 3.020,38).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOLPE ALFONSO nato a CERIGNOLA il 29/03/1971 avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 'eì il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI c che ha concluso chiedendo OCAItU1 ik-Thn-e--(19 02-'2 at—Q_ e_04.( weefe/e4, cit,21k .A-g2A-Luk' d.2 Lte-: Il difensore doti or cat -
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Foggia, in data 5 dicembre 2014, nei confronti di Alfonso Volpe, alla pena di anni uno mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 582, 583, 585 cod. pen., commesso in data 13 febbraio 2008.
2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputatc, attraverso il difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. L'aggravante dell'uso dell'arma di cui all'art. 585 cod. pen. non è ad effetto speciale ma, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017), si tratta di aggravante cd. indipendente perché comporta un aumento di pena non superiore ad un terzo (fino ad un terzo). Dunque, al momento della sentenza di appello non potendosi considerare l'aumento di pena indicato dalla Corte territoriale, per l'aggravante de qua, il termine di prescrizione era già decorso.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 con la quale ha chiesto, agli effetti penali, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 3.1. La Parte civile ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna dell'imputato alle spese, come da nota depositata (con la quale chiede la liquidazione per l'importo di euro 3.020,38).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Deve rilevarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).1.1. Cio' posto si osserva che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., va considerata la pena edittale massima prevista dall'art. 583, comma 1 n. 2, cod. pen. in considerazione dell'entità delle lesioni patite, senza considerare, come dedotto, l'aggravante dell'uso dell'arma di cui all'art. 585 cod. pen. in quanto aggravante cd. indipendente (Sez.
U, n. 28953 del 27/04/2017, S, Rv. 269784) percié comporta un aumento di pena non superiore ad un terzo (fino ad un terzo), sicché detto termine massimo è pari ad anni nove mesi quattro. 1.2. Donde, tenuto conto del tempus commissi delicti (fatto commesso il 13 febbraio 2008) dell'esistenza di plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 5 dicembre 2014), il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi dell'art. 157 e 160 cod pen. di anni nove mesi quattro è spirato il 13 giugno 2017, quindi dopo la sentenza di primo grado, in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione maturate nel giudizio di merito. 2.Ergo in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) e comunque, di censure che attengano alla ritenuta responsabilità, va dichiarata, agli effetti penali, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. 2.1. Il ricorso va rigettato agli effetti civili pronuncia cui segue, stante la soccombenza a tali effetti, la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge, secondo la nota depositata.
P.Q.M.
Annulla senza rir vie la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato e' estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da la parte civile, che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legce. Così deciso il 9/04/20