Sentenza — n. 32710/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FASSINA DOMENICO nato a MILANO il 03/01/1967 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere BARBARA CALASELICE ; Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo te-T n'ffe-R.-10 1/1' \udito il difensore]
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 496 cod. pen, art. 156 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen, art. 184 cod. proc. pen, art. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32710/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legce 15 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FASSINA DOMENICO nato a MILANO il 03/01/1967 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere BARBARA CALASELICE ; Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo te-T n'ffe-R.-10 1/1' \udito il difensore]
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pavia, in data 12 dicembre 2018, nei confronti di Domenico Fassina, alla pena di anni uno mesi uno di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 496 cod. pen. e 2, 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, 2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, denunciando violazione o erronea applicazione dell'art. 156 cod. proc. pen., erronea valutazione della prova rappresentata dal verbale di udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett.
c) cod. proc pen. della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con nullità derivata degli atti successivi. 2.1.In data 23 febbraio 2017 l'imputato eleggeva domicilio presso l'avvocato Cernecca, difensore di ufficio. Jr1 data 28 novembre 2017 Fassina veniva ristretto per espiazione pena in relazione ad altro procedimento, presso il carcere di Voghera. Il decreto di fissazione dell'udienza preliminare del presente procedimento veniva notificato i 29 novembre 2017 e, in data 25 gennaio 2018, il Giudice dell'udienza preliminare dichiarava assente l'imputato, pur essendo noto lo stato di detenzione per altra causa.
Tanto, in quanto, per l'udienza del 18 aprile 2018, per il dibattimento, veniva disposta la traduzione dell'imputato, come da annotazione sul decreto che dispone il giudizio in altro a destra, atto, peraltro, notificato presso l'istnuto penitenziario ove il Fassina era ristretto. L'imputato, secondo il ricorso, avrebbe avuto conoscenza dell'udienza preliminare tenuta nei suoi confronti, solo in data 3 febbraio 2018, a seguito della notifica del decreto che dispone il giudizio, emesso all'esito della celebrata udienza preliminare, né di Questo stato di detenzione poteva essere al corrente il difensore di ufficio, presente all'udienza preliminare. 2.1.
Si eccepisce, inoltre. la nullità della sentenza di appello come nullità derivata del provvedimento adottato in data 18 aprile 2018, così come già eccepito con il mativc di appello respinto dalla Corte territoriale. All'uopo, si censura la motivazione invocando giurisprudenza di segno contrario e sottolineando che, d ratto, l'imputato non ha avuto notizia della celebrazione dell'udienza preliminare e non ha pctuto chednre riti alternativi; quindi il diritto di difesa; diversamentf.', da guanto notato dalla Corte territoriale, è stato senz'altro leso. ) Inoltre, si osserva che per tabulas lo stato di detenzione per altra causa era noto al giudice.
Il decreto che dispone il giudizio, che reca la stessa data dell'udienza preliminare, indica che l'imputato è detenuto per altra causa presso la casa circondariaie di Voghera.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legce 15 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I! ricorsc inforclato. 1.E'noto il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte di legittimità, secondo cui le notificazioni effettuate all'imputato detenuto presso il domicilio dichiarato od eletto e non re! leggo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. Ll„ n. 12778 -Jel 27/02/2020, S., Rv. 278869). Ciò reputando che ove la notificazione, benc-ie eseguita con un modello rotificatorio difforme da quanto previsto dall'art. 156 eo:.1. proc. pen., abbia comunque raggiunto il suo scopo, nulla avendo eccepito ,:'imputato.. si sia verificata la sanatoria prevista dal citato art. 184.
Tanto in continuità con l'indirizzo affermato dalla pronuncia Sez. U, n. 119 del 27/10/2004. dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, secondo la quale, in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa c quando, essendo stata eseguita in forme diverse ca quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettba dell'atto da parte dell'imputato. La medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. 1.1.1.1 Supremo Collegio,. con l'indicata pronuncia, ha, inoltre, affermato che le notifiche vario sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luoqo di detenzione n caso di imputato detenuto, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.
La Corte ha precisato che taie disciplina deve trovare apolica?.ione anche nei confronti dell' imputato detenuto in luogo diverso da un istitutc: penitenziaric: z-2, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti de! detenuto "pc- altra causa".Su tale linea interpretativa si è posta la pronuncia indicata dal Procuratore generale nella requisitoria scritta (Sez. 5, n. 3001 del 22/09/20201, dep. 2021, Ben Fattoum Afif, n.n.). Come anticipato da sezioni semplici di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n, 18E23 del 2015, El Cherquoi, Rv. 263483;
Sez. 1, n. 13609 del 2014, Rammeh, Rv. 259594; conf. Rv. 248978) si è valorizzata la previsione, di cui all'art. 156 cod. proc pere, secondo la quale la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione (afferma la Corte a Sezioni unite, alla 'persona", in linea cori Corte Cost., ordinanza n. 315 del 1998) anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la roinfica e vi sa stata una precedente elezione di domicilio mai revocata. La notificazione dell'avviso di conclusione deile indagini preliminari, dunque, non nuO esse,.e effettuata al domicilic precedentemente eletto, ove risulti agli atti il successivo stato ali detenzione dell'imputato per altra causa, reputando legittime la notificazione eseguita ai ;ensi dell'art. 161 cod. proc. pen. solo ove lo stato detentivo dell'imputato non sia venuto a conoscenza dell'Autorità procedente. 1.2.
L'esame degli atti, non inibito al Collegio stante la natura della questione devoluta 1:in materie processuale, la Corte di cessazione è anche giudice del fatto, ne senso che. nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunernente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex acti5.;„ l'osservanza della legge processuale: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, P.v. 22C092) evidenzia, da un lato, che nulla è stato eccepito dal difensore clomciliatarin, ah LilenZa :-.)relieninere del 25 febbraio 201.8. 1.2.1.Sotto altrD profilo, deve revarsi che la disposizione di notifica all'imputato detenatc, ivene ari ognetto iì decreto che dispone il giudizio risulta datata 30 gennaio 2013, quindi è adottata in un momento successivo all'udienza preliminare, del 2.5 eenneic 2013, con conoscenza da parte dell'Autorità giudiziaria dela circostanza !n gnestlone„ intervenuta in data successiva alla celebrazione dell'udienea preliminare. 1.2.2.
Sicché, aaelicaricio gli espos-ci principi al caso di specie, trattandosi di nullità a regime ia'aerrnedio. due.7.ta risulta sanata e mente dell'art. 184 cod. proc. pen.
2. Consegue 3 c!..,arte eir esposto„ i! rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente e! p3garre..nte ciel!e spese precess'Jah. /
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis