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Sentenza — n. 32709/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32709/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32709/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Milano ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 24 ottobre 2017, nei confronti di Giovanni Pastore, assolvendo l'imputato dai reati di cui agli artt. 581 e 612, comma 2, cod. pen. come riqualificato il reato di cui al capo A, perché il fatto non costituisce reato, rideterminando la pena per la residua imputazione di violenza privata di cui all'art. 610, comma 2, cod. pen., limitatamente alla ritrattazione della querela, di cui al capo D, in quella di mesi sei giorni venti di reclusione, con conferma, nel resto, del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen; Sentenza — n. 32709/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto, a conferma della sussistenza della condotta tipica ma anche dell'atteggiamento psicologico dell'agente. Come, infatti, hanno spiegato le Sezioni unite di questa Corte, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez.

Parole chiave

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diritto di non autoincriminarsi azione penale privata denuncia spontanea libertà di disporre di se stessi autodeterminazione informativa motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
L'elemento soggettivo, poi, viene integrato dalla coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa con l'elemento differenziale tipico del reato di cui all'art. 610 cod. pen., della consapevolezza dell'illegittimità di tale costrizione (Sez.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASTORE GIOVANNI nato a MONTECORVINO ROVELLA il 18/09/1982 avverso la sentenza del 20/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI Me ha concluso chiedendo e,c2., G6cepAcirreA): Q_ d": etc/204 uty-p-aj ksedc;-- udito il difensore 7

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Milano ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 24 ottobre 2017, nei confronti di Giovanni Pastore, assolvendo l'imputato dai reati di cui agli artt. 581 e 612, comma 2, cod. pen. come riqualificato il reato di cui al capo A, perché il fatto non costituisce reato, rideterminando la pena per la residua imputazione di violenza privata di cui all'art. 610, comma 2, cod. pen., limitatamente alla ritrattazione della querela, di cui al capo D, in quella di mesi sei giorni venti di reclusione, con conferma, nel resto, del provvedimento impugnato.

2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, denunciando inosservanza della legge penale. Si assume che per il reato di cui al capo A) vi è stata assoluzione in considerazione dell'inattendibilità della persona offesa. Dunque, esclusa l'attendibilità della deposizione di questa anche per la imputazione residua sub D, unico elemento di prova a carico resterebbe la comunicazione di notizia di reato del Commissariato di Cinisello Balsamo, del 25 marzo 2015. Si tratta di fonte di prova che, per il ricorrente, è insufficiente ad integrare la prova della condotta contestata, non emergendo alcuna privazione della libertà di determinazione della vittima, né dal punto di vista della libertà di movimento di questa, né quanto alla sua capacità di autodeterminazione. Il ricorrente, già pregiudicato, era stato accusato falsamente dalla donna di reati gravi e, quindi, aveva convinto la compagna a ritrattare le accuse pur consapevole della procedibilità di ufficio di queste.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Come è noto, infatti, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto. Vale a dire a meno che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, Rv. 260160;

Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, Rv. 249200). A completare il quadro interpretativo di riferimento in ordine alle regole da seguire nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa va, poi, rammentato quanto affermato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr.

Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). 1.1.0rbene la Corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, si è puntualmente conformata a tali principi, evidenziando come, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, non fosse possibile affermare che la condotta ascritta all'imputato, pur riqualificata, potesse essere sorretta dall'elemento soggettivo della minaccia e delle percosse, vista l'attività di "contenimento" (riconducibile a singolari pratiche di esorcismo) posta in essere dall'imputato, a fronte di crisi della stessa persona offesa e, al tempo stesso, come la narrazione fornita da quest'ultima in ordine ai fatti integranti la fattispecie delittuosa di cui al capo D, limitatamente alla ritrattazione della querela, potesse restare attendibile, stante la pluralità dei riscontri indicati (cfr. pag. 3 e 4).

Appare, poi, del tutto evidente l'assenza di ogni interferenza fattuale e logica tra le diverse parti del narrato, in quanto la mancanza di certezza in ordine all'elemento soggettivo delle minacce e percosse sub A, non determina necessariamente un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni nel loro complesso, rese dalla persona offesa; né la ritenuta inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione appare talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, nel caso in esame, insussistenti, da compromettere per intero la stessa credibilità della persona offesa.

Anzi, come sottolineato dalla Corte territoriale, il giudizio positivo da quest'ultima implicitamente formulato sulla credibilità personale ed in ordine all'attendibilità intrinseca risulta confermato dagli oggettivi elementi di riscontro rappresentati non solo dal contenuto dell'annotazione acquisita in atti, ma anche dal complessivo tenore delle dichiarazioni riportate dai giudici di secondo grado, rese da altri testi neutri, come il sacerdote e la vicina di casa al corrente della pratica di esorcismo posta in essere dal Pastore, per la convinzione che la ragazza fosse posseduta da un demone e, dunque, della descritta coazione psicologica esercitata dall'imputato, quanto alle diverse condotte contestate, pur se non ritenuta idonea ad integrare l'elemento soggettivo dei reati ascritti sub A.

Peraltro, si rileva che l'annotazione acquisita, in sé, secondo la ricostruzione del documento offerta dalla motivazione censurata, conferma il diretto interessamento del Pastore alla ritrattazione da parte della persona offesa, nonostante le indicazioni ricevute dalla polizia giudiziaria circa l'irrilevanza della stessa, trattandosi di querela per reato perseguibile di ufficio e quindi, la consapevolezza dell'illegittimità dell'atto. E' valorizzata, inoltre, la pressante presenza del predetto, accompagnata dalla diretta redazione del documento da parte dello stesso querelato.

Tanto, a conferma della sussistenza della condotta tipica ma anche dell'atteggiamento psicologico dell'agente. Come, infatti, hanno spiegato le Sezioni unite di questa Corte, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez.

U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 21/01/2009, Giulini, in motivazione). L'elemento soggettivo, poi, viene integrato dalla coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa con l'elemento differenziale tipico del reato di cui all'art. 610 cod. pen., della consapevolezza dell'illegittimità di tale costrizione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584).

2. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/04/2021 Il Consigliere estensore Il Pres