Sentenza — n. 32708/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 28 gennaio 2019, nei confronti di Milenkovic Slavko alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro trecento di multa, per i reati di furto pluriaggravato ed evasione, con la recidiva reiterata, il primo commesso in concorso con Valentino Dordevic, non impugnante.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32708/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3.1. La Difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte, con p.e.c. del 29 marzo 2021, con la quale ha meglio specificato le argomentazioni già svolte con riferimento alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. e ha chiesto l'accoglimento dei motivi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILENKOVIC SLAVKO nato il 16/03/1967 avverso la sentenza del 23/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo L.Q., n, títittlil difensore L. e/(AA: td.9 ar—f-leA' rn-(nX0 d.1292_ C"--4/3‘)
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 28 gennaio 2019, nei confronti di Milenkovic Slavko alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro trecento di multa, per i reati di furto pluriaggravato ed evasione, con la recidiva reiterata, il primo commesso in concorso con Valentino Dordevic, non impugnante.
2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Prima del giudizio gli imputati (padre e figlio) hanno corrisposto la somma di euro centocinquanta, trattenuta a titolo satisfattivo del danno dalla parte lesa. Si tratta di condotta spontanea, compatibile con il valore dei beni sottratti, accettata dalla parte lesa, la cui natura satisfattiva non può essere esclusa con motivazione sommaria senza accertare, quanto al danno morale, l'effettivo nocumento provocato alla vittima. 2.2.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Si osserva che la Corte di appello ha considerato quale danno provocato, anche quello dell'effrazione del veicolo. Tuttavia si sottolinea la mancata costituzione come parte civile, l'avvenuta restituzione della res e la corresponsione di una somma a titolo risarcitorio.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3.1. La Difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte, con p.e.c. del 29 marzo 2021, con la quale ha meglio specificato le argomentazioni già svolte con riferimento alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. e ha chiesto l'accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte territoriale, correttamente, non ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., tenuto conto che il pagamento dell'importo di euro 100,00 (in tale entità indicato nella motivazione censurata) non corrisponde all'integrale risarcimento del danno, per essersi verificata l'effrazione del finestrino anteriore e la forzatura del portellone, oltre all'indicata sussistenza del danno morale derivante da reato. Inoltre, la sentenza censurata esclude l'operatività dell'attenuante, in quanto il ricorrente si è protestato innocente sin dalla convalida, ad onta della versione di tipo confessorio resa dal figlio.
E' noto, invece, che è necessario, ai fini dell'applicabilità dell'invocata circostanza attenuante, che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed effettiva, sia anche integrale, nel senso che la somma proposta come risarcimento del danno debba riguardare sia quello patrimoniale che non patrimoniale, la cui congruità è rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria la quale può anche disattendere l'accordo transattivo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714; Sez. 5, n. 57573 del 1/10/2017, P., Rv. 271872).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla dedotta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. si tratta di motivo reiterativo di censura contenuta nell'atto di appello, cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta. Peraltro, il ricorso si rivela manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto considerando la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695;
Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122). Né, ai fini dell'entità del danno arrecato, può essere valutata, nel caso al vaglio, ex art. 62 n. 4 cod. pen., l'intervenuta restituzione della merce sottratta, considerata l'accertata effrazione del finestrino della vettura e la manomissione del portellone posteriore del veicolo.
3. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9/04/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Pezz /