Sentenza — n. 32707/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta, in data 18 ottobre 2011, nei confronti di Daniele Rubino, alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa, ritenuta la continuazione, per i reati di furto pluriaggravato, indebita utilizzazione di carta di credito e ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 493-ter cod. pen; Sentenza — n. 32707/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., con inammissibilità nel resto. 3.1.La difesa ha fatto pervenire conclusioni a mezzo p.e.c. del 4 aprile 2021, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUBINO DANIELE nato a AOSTA il 21/03/1982 avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI t , che ha concluso chiedendo i Cbtx ri c<4,1 at, jr.Q.,~4/4 ,ta OfArt,,Q 17.2z/tré_ cu.,,L.\ ate IP n udit il difensore k Q 0_,Leevid LLQ fuvv),
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta, in data 18 ottobre 2011, nei confronti di Daniele Rubino, alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa, ritenuta la continuazione, per i reati di furto pluriaggravato, indebita utilizzazione di carta di credito e ricettazione.
2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputatc, attraverso il difensore, denunciando erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 cod, pen., dell'art. 61 n. 2 cod. pen. e dell'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231 del 2007. 2.1. Con il primo motivo si osserva che si tratta di un furto di portafoglio custodito all'interno di una vettura, chiusa a chiave, rispetto al quale è stata ritenuta l'aggravante in base all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui anche se la vettura è chiusa a chiave deve intendersi che il bene, ivi conservato, sia esposto alla pubblica fede non trattandosi di ostacolo grave all'azione furtiva, inerente anche agli oggetti custoditi nella vettura.
Tuttavia, quello sottratto non è bene considerato accessorio di vettura, né oggetto non facilmente trasportabile custodito nella vettura (portafogli). 2.2. Con il secondo motivo si osserva che i giudici di merito hanno reputato il furto del portafogli strumentale all'uso indebito delta carta di credito. Non si può ccnfigurare, nella specie, a parere del ricorrente, il ritenuto nesso teleologico che deve sussistere al momento del reato mezzo. Cioè l'agente avrebbe dovuto avere di mira il reato fine (nella specie utilizzo indebito della carta di credito) già al momento dei furto (reato mezzo), mentre nel caso di specie l'apprensione della carta di credito è stata del tutto occasionale. 2.3.
Con il terzo motivo si deduce che i pagamenti su internet delle transazioni provate dall'imputato non sono andati a buon fine perché l'agente non era in possesso dei codici necessari per la sicurezza del pagamento. Sicché, il reato deve essere considerato soltanto tentato e non consumato, applicando la giurisprudenza relativa all'uso di bancomat di illecita provenienza allo sportello senza codice di accesso.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., con inammissibilità nel resto. 3.1.La difesa ha fatto pervenire conclusioni a mezzo p.e.c. del 4 aprile 2021, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti innanzi indicati. 1.Sul punto relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha motivato il diniego dell'esclusione dell'aggravante, richiamando l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura (Sez. 4, n. 21262 del 26/3/2015, Maccio, Rv. 263891, in una fattispecie in cui erano stati asportati cd contenuti nel lettDre in dotazione dell'auto e borse della spesa;
Sez. 5, n. 44580 del 30/6/2015, Usai, Rv. 264744; Sez. 5, n. 34409 del 8/6/2015, Galifi, Rv. 264360 e Sez. 5, n. 44171 de! 14/9/2015, Kalis, Rv. 264926 in relazione al furto di un navigatore satellitare; Sez. 5, n. 12373 del 3/2/2003, Celletti, Rv. 224066, in relazione ad un casco da moto lasciato sul veicolo in sosta in area di parcheggio). Nella specie, tuttavia, si è trattato di asportazione di un portafogli, oggetto agevolmente asportabile, indicato come contenuto all'interno del furgone, senza altra specificazione, né sulle modalità di custodia, né sull'azione che la vittima stava compiendo, ricavabile dalla motivazione del provvedimento impugnato.
Del resto, la Corte territoriale non si è confrontata con il più recente indirizzo di legittimità che ha dato risalto al fatto che la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine!, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impeflerti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22;6/2016, Feileti, Rv. 267504, in una fattispecie riguardante il furto d un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima).
Orbene a fronte della richiesta esclusione dell'aggravante in parola, svolta in sede di discussione e, comunque, attenente alla corretta qualificazione del fatto (sicché la relativa esclusione poteva essere rilevata di ufficio dalla Corte territoriale) la motivazione non è esauriente posto che nulla specifica circa la condotta in atto da parte della vittima e sulle modalità di custodia, all'interno del furgone, della res oggetto di sottrazione e della carta di credito custodita al suo interno. 1.1.Del pari, deve essere rilevato il dedotto difetto di motivazione in relazione all'aggravante del nesso teleologico (punto della decisione da ritenersi attinta dal gravarne diretto a contestare la sussistenza del reato di cui al capo a), cui la indicata aggravante si riferisce : cfr. imputazione).
La Corte territoriale evidenzia che, stante la capillare diffusione delle carte di credito, appare del tutto credibile che all'interno di un portafogli siano contenute le carte di credito del soggetto cui questo appartiene e che, dunque, il reato di furto del portafogli, riferibile senz'altro al ricorrente, deve avere ad oggetto anche la carta di credito reperita al suo interno come contestato, senza altro specificare sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, e sussiste anche quando, in caso di concorso formale, i crimini finalisticamente collegati siano stati commessi con un'unica condotta, ovvero allorché il reato- mezzo e il reato-fine siano commessi con unica azione (Sez. 1, n. 162 del 16/01/1992, Grimoli7zi, Rv. 189271).
E' sempre necessario, però, che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito dei reato-mezzo (Sez. 2, n. 29486 del 19/05/2009, Kotbani, Rv. 244434). Nel caso in esame, la sentenza impugnata non indica espressamente le ragioni per le quali è stata confermata la sussistenza del nesso teleologico tra il reato di furto del portafogli e della carta di credito posta al suo interno, con il delitto di indebite utilizzo della carta di credito di cui al capo b). 1.2. Da ultimo, è appena il caso di osservare che il rilievo difensivo relativo alla insussistenza del reato consumato di cui all'art. 55, comma 9, d.
Igs. n. 231 del 21 novembre 2007, è del tutto privo di fondamento. Si richiama, all'uopo, conformemente a quanto rilevato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'indebita utilizzazione„ a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne si titolare, integra il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs.n. 231 del 2007 (ora art. 493-ter cod. pen.), indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno per il legittimo titolare, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, ciep. 2019, S., Rv. 275109;
Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273031; Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013, dep. 2014, Balestra, Rv. 259004 fattispecie nella quale gli acquisti non erano stati portati a compimento, in quanto l' utilizzo della carta di credito per i relativi pagamenti si concludeva con la dicitura "carta non abilitata"; Sez. 2, n. 37016 del 05/10/2011, Zolli, Rv. 251155; Sez. 5, n. 16572 del 20/04/2006, Sabau, Rv. 234460).
2. Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento della sentenza impugnata, perché venga integrata la motivazione, limitatamente alle aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 2 cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, con declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 2 cod. pen. con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 9/04/2021 Il Consiglier