Sentenza — n. 32704/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa censura relativa alla ritenuta inattendibilità della persona offesa, non è consentita in sede di legittimità. Si osserva, infatti, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico formatosi in seno a questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, il giudizio sull'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32704/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: dalla parte civile CIOCCARI SERA nato a ROMA il 10/07/1985 nel procedimento a carico di: VALENTE PASQUALE nato a TORRE DEL GRECO il 06/11/1979 avverso la sentenza del 25/09/2018 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo el \A ( V CO4.40 Jclito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma in funzione di appello, ha riformato la condanna emessa dal Giudice di pace in sede il 7 novembre 2017, assolvendo l'imputato dal reato di percosse ascrittogli, perché il fatto non sussiste, nonché ha respinto l'appello incidentale proposto dalla parte civile.
2. Avverso la. sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la parte ovile Seila Cioccari, denunciando, con un unico motivo, vizio di motivazione emergente dagli atti del procedimento rappresentati dalla propria produzione documentale del 31 ottobre 2017, appello incidentale della parte civile, denuncia-querela del 18 gennaio 2014, trascrizione dell'esame della persona offesa (reso all'udienza del 26 settembre 2017) e del teste Lattanzi (reso all'udienza del 7 novembre 2017). 2.1.La sentenza di secondo grado assolve l'imputata sulla base dell'esistenza di un procedimento, a parti invertite, a carico della Cioccari, pendente innanzi al Tribunale di Civitavecchia, circostanza che, per la difesa, non sarebbe, di per sé, espressione di inattendibilità della dichiarante.
Del resto, proprio la rilevata animosità tra le parti, valorizzata dal Tribunale per la pronuncia assolutoria, avrebbe dovuto condurre il giudice di secondo grado a valutare, con rigore, le dichiarazioni dell'imputato. Inoltre, sarebbe stata trascurata la documentazione prodotta dalla parte civile, attestante l'entità de le aggressioni subite dall'imputato, come da referti medici. Né la riscontrata contraddittorietà tra le dichiarazioni, rese nel corso del dibattimento e quelle contenute nella querela, indicate dal Tribunale, sono state contestate nel corso dell'esame espletato al dibattimento della persona offesa.
Infine, si segnala la difformità tra la motivazione della sentenza e gli esiti della testimonianza resa dall'amica della persona offesa che avrebbe affermato di aver visto la Cioccari, !a sera degli accadimenti, impaurita e di aver assistito al contatto fisico tra le parti, quale spallata o urto, diversamente da quanto descritto nella motivazione della sentenza ove viene esposto che la teste non avrebbe assistito all'intera scena.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e, comunque, fondato su censure non consentite in sede di legittimità.
1. La censura relativa alla ritenuta inattendibilità della persona offesa, non è consentita in sede di legittimità. Si osserva, infatti, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico formatosi in seno a questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, il giudizio sull'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione.
Peraltro, nel caso di specie, la motivazione del Tribunale in funzione di appello appare lineare e logica e valorizza la pendenza di procedimento per atti persecutori ai danni dell'odierna persona offesa, nonché l'esistenza di una relazione tra le parti interrotta nel 2011, oltre alle rilevate contraddizioni tra il contenuto della querela e la deposizione resa al dibattimento, tutti elementi reputati, con motivazione non manifestamente illogica, idonei a ribaltare il giudizio di attendibilità della dichiarante reso dal primo giudice. 1.1.Infine, si osserva che, secondo la motivazione non contraddittoria del Tribunale, non è s:ato rilevato pieno riscontro, attraverso la deposizione testimoniale raccolta rispetto al racconto della persona offesa.
Il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale appare ineccepibile, tenuto conto del penetrante e rigoroso vaglio cui è stata sottoposta la dichiarazione, per la intervenuta costituzione di parte civile della persona offesa. E' noto infatti, che secondo la Suprema Corte nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214), ove la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, pur non configurandosi un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito il quale rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole ritenerne la necessità, in un caso come quello di specie, in cui sussiste tra le stes3e parti, un clima di animosità incontestato, oltre alla pendenza a carico dell'odierna persona offesa di un procedimento per fatti commessi ai danni dello stesso imputato mandato assolto. 1.2.La segnalata difformità tra la motivazione della sentenza e gli esiti della testimonianza resa dall'amica della persona offesa non può essere valutata in questa sede.
Nella sostanza, infatti, con la critica proposta, la ricorrente non censura la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, vizi proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma si duole di una decisione erronea, in quanto fondata su valutazioni asseritamente sbagliate. E' noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria che, in quanto riservata al giudizio di merito, è estranea ai perimetro cognitivo del giudice di legittimità. 1.3.
Anche l'omesso esame dei documenti prodotti indicati nel ricorso è motivo integralmente versato in fatto, posto che invita questa Corte alla rilettura di atti non consentita. Si osserva che l'esito del giudizio di merito fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una lettura di elementi di fatto asseritamente trascurati in sede dibattimentale, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez, ti, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767;
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, v. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 - dep. 2013, Cena, Rv. 254226): Inoltre, si traila di censura non specifica sotto il profilo della decisività della prova documentale che si assume travisata per omissione. In particolare l'esistenza documentata di altro procedimento a carico dell'imputato Valente, per lesioni ai danni della vittima, è dato che finisce per confermare la descritta situazione di contrasto acceso tra le parti, valorizzato dal giudice di secondo grado per escludere i attendibilità dell'odierna ricorrente.
2. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di coloa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nelle misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.