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Sentenza — n. 32703/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32703/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32703/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il reato contestato all'imputato consiste nel furto di energia elettrica, che si realizza nel caso in cui la sottrazione sia attuata mediante l'allaccio abusivo ad una cassetta di derivazione dell'ente erogatore, o alterando il sistema di misurazione dei consumi, oppure attraverso l'allaccio abusivo senza alcuna installazione di contatore e nell'inesistenza di un'utenza intestata al fruitore dell'energia elettrica, in tutti i casi eseguito contro la volontà dell'ente erogatore non consentendo la rilevazione dell'effettivo consumo oppure procurandosi, l'agente, energia elettrica non dovuta, in assenza ( anche a seguito di distacco ) di rapporto di fornitura con l'ente. 1.1.0rbene, nel caso in esame, la contestazione è quella di sottrazione di energia elettrica ai danni di un privato, il Citera, acquirente di un immobile vendutogli dall'imputato, con il quale il venditore si era impegnato, all'atto del rogito, a fare in modo che il parcheggio comune fosse dotato di illuminazione.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 32703/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, si osserva che queste alcun accorgimento avrebbero attivato, una volta assistito alle operazioni di allaccio, onde disattivare il collegamento e recuperare la res. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen. Nella specie, lo stesso giudice di secondo grado ha escluso che vi sia stato mutamento di destinazione d'uso del contatore e non vi è stata alcuna alterazione della res, tanto che non era stato necessario alcun ripristino per riportare il contatore ad assolvere alla sua originaria funzione.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni contratto per la fornitura di energia risarcimento per atto illecito assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
Con il Orno motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 624 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI ALESSANDRO nato a PISTOIA il 11/01/1964 avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; d'alteri Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo f 94A. Ce-t-cee(L(>11_.e.vv-4 1 ,g-c_.e.-v2.-&_ 2-e' c-A-cig ve/Le/Le 2f, \ Ltau. "arc uditc il difensore ‘'\ OQA31 eA-0 Iwr-cod--0 vh-c ,v(; -"

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze ha riformato la condanna emessa, dal Tribunale di Pistoia, in data 3 marzo 2016, nei confronti di Alessandro Pellegrini, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. prevalente, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ridetermirando la pena irrogata all'imputato in quella di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa, per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, eseguito mediante allaccio di un faretto al contatore della persona offesa, piuttosto che a quello del cantiere edile dell'imputato, ai sensi dell'art. 624, 625 n. 2 e 7 coc. pen., con conferma delle residue statuizioni anche relative alla domanda risarcitoria della parte civile.

2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, denunciando tre vizi. 2.1. Con il Orno motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 624 cod. pen. L'agente non ha agito con il fine di profitto, per aver allacciato il faretto al contatore della parte lesa, ma ha avuto l'unico scopo di illuminare il parcheggio condominiale, utilizzato da! solo Citera, unico ad abitare nel condominio, dunque usando energia elettrica non per sé ma nell'interesse della stessa parte lesa.

Peraltro, secondo la Difesa, dall'istruttoria dibattimentale era emerso che era stata proprio la persona offesa a chiedere che venisse illuminato il parcheggio condornini&e. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento all'elemento materale dello spossessamento, escludendo che il contatore fosse, al momento dell'allaccio abusivo, sotto la continua sorveglianza della parte lesa. Invece, la Cor:e territoriale, senza tenere conto delle risultanze istruttorie in tale senso (esiti dell'esame del teste Roberto Benassi che aveva, quale elettricista, effettuato l'allaccio, a suo dire, alla presenza dei coniugi Citera) assume che lo spossessamento sarebbe iniziato quando le persone offese non erano presenti presso l'abitazione.

Peraltro, si osserva che queste alcun accorgimento avrebbero attivato, una volta assistito alle operazioni di allaccio, onde disattivare il collegamento e recuperare la res. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen. Nella specie, lo stesso giudice di secondo grado ha escluso che vi sia stato mutamento di destinazione d'uso del contatore e non vi è stata alcuna alterazione della res, tanto che non era stato necessario alcun ripristino per riportare il contatore ad assolvere alla sua originaria funzione.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 3.1.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annillamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Il reato contestato all'imputato consiste nel furto di energia elettrica, che si realizza nel caso in cui la sottrazione sia attuata mediante l'allaccio abusivo ad una cassetta di derivazione dell'ente erogatore, o alterando il sistema di misurazione dei consumi, oppure attraverso l'allaccio abusivo senza alcuna installazione di contatore e nell'inesistenza di un'utenza intestata al fruitore dell'energia elettrica, in tutti i casi eseguito contro la volontà dell'ente erogatore non consentendo la rilevazione dell'effettivo consumo oppure procurandosi, l'agente, energia elettrica non dovuta, in assenza ( anche a seguito di distacco ) di rapporto di fornitura con l'ente. 1.1.0rbene, nel caso in esame, la contestazione è quella di sottrazione di energia elettrica ai danni di un privato, il Citera, acquirente di un immobile vendutogli dall'imputato, con il quale il venditore si era impegnato, all'atto del rogito, a fare in modo che il parcheggio comune fosse dotato di illuminazione.

La sentenza i -nougnata evidenzia che l'allaccio alla rete elettrica di un faretto, per lo svolgimento dei lavori, era avvenuto al contatore più vicino (quello del Citera, unico che funzionava e che, in quel momento, era attivo, in quanto già abitava nel condominio) per alimentare un punto luce da 70 watt che avrebbe illuminato il piazzale, non essendo ancora attivo il contatore condominiale, mentre quello di cantiere si trovava a circa 70-100 metri dal piazzale. E' incontestato, dunque, che Pellegrino abbia installato il faretto per illuminare il parcheggio di pertinenza dell'edificio, in attuazione di una espressa pattuizione con il medesimo Citera i allacciandolo, però, al contatore dell'appartamento di quest'ultimo, invece che a quello di cantiere, intestato alla impresa venditrice e che le opere che dovevano essere realizzate, erano da svolgere anche nell'interesse del medesimo Citera, tanto che espressa pattuizione, nel rogitp stipulato tra le parti, aveva posto a carico del Pellegrino l'onere di procedere C detta esecuzione. 1.2.Manca, dunque, secondo la ricostruzione in fatto che si ricava dai provvedimenti di merito, la condotta materiale della sottrazione di energia elettrica con il fine di trarre profitto, considerato che attraverso l'allaccio al contatore della persona offesa si era addivenuti all'illuminazione dell'area condominiale, presso la quale erano in corso i lavori, di cui era stato incaricato lo stesso imputato proprio dal Citera.

Inoltre, si osserva che l'energia sottratta non è di proprietà della parte lesa e che non risulta, in modo univoco, il fine di trarre profitto, essendo invece l'imputato tenuto ad assicurare l'illuminazione dell'area comune, per espressa pattuizione assunta con il medesimo Citera, all'atto del rogito del 3 agosto 2011. Del resto, non è chiaro, alla stregua delle risultanze di fatto riportate dai provvedimenti di merito, circa le modalità dell'allaccio, se effettivamente questo sia avvenuto contro a volontà del denunciante, posto che l'incontestata sintesi dell'esame de' teste che aveva realizzato l'allaccio, riportata nella sentenza impugnata, lascia emergere che questi aveva svolto l'attività di collegamento in presenza dello stesso Citera.

Da ultimo, deee essere rilevata la carenza istruttoria circa l'indicazione di espressa pattuizione sulla ripartizione delle spese relative ai consumi tra le parti ed in merito alla natura provvisoria o meno dell'impianto realizzato a cura e spese dell'imputato. Del resto, 'area da servire con l'illuminazione risulta indicata come di proprietà condominiale, ma non ancora utilizzata da altri se non dal Citera, al momento dell'intervento dei carabinieri che avevano accertato l'allaccio all'utenza della persona offesa Infine, come rilevato dal Procuratore generale nella requ sitoria scritta. l'attività da svolgersi presso il cantiere intestato all'imputato, era senz'altro provvisoria e destinata a concludersi.

2. Ne deriva; data la carenza di prova circa la sussistenza del fatto contestato, l'annullariento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rirv:o la sentenza impugnata, per