Sentenza — n. 32702/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMIERI ROSILIO nato a CORRIDONIA il 12/02/1962 avverso la sentenza del 13/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo (20_ d P LOL etteL- Lu. g1/4, elLera, Geee ik ,At dito- ilc -e _
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32702/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) che il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMIERI ROSILIO nato a CORRIDONIA il 12/02/1962 avverso la sentenza del 13/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo (20_ d P LOL etteL- Lu. g1/4, elLera, Geee ik ,At dito- ilc -e _
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Macerata il 19 maggio 2014, nei confronti di Rosilio Palmieri, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 250 di multa, per il reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 cod. pen. con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova. Mancherebbe l'impossessamento contro l'altrui volontà posto che a posizionare i giubbotti oggetto di furto, era stata la stessa parte lesa, avendo l'imputato simulato di voler acquistare i capi di abbigliamento per, poi, darsi alla fuga a bordo della stessa vettura dalla quale non era sceso. A tale ricostruzione riportata nell'atto di appello, la Corte territoriale ha risposto che la parte lesa si era privata della res momentaneamente, senza la volontà di spossessarsene, mantenendo il controllo, vanificato soltanto dall'improvviso dileguarsi dell'imputato.
Si deduce che, invece, l'imputato non aveva chiesto soltanto di avere i capi in visione, tanto che aveva ottenuto che questi fossero riposti sul sedile della propria vettura dalla quale, con il motore acceso non era mai sceso. Quindi vi sarebbe il consenso alla consegna fraudolentemente carpito. Inoltre, si osserva che, diversamente dai casi di cui ai precedenti indicati dalla Corte di appello, nel caso di specie la merce era posta in vendita. Dunque, i giudici di secondo grado avrebbero travisato le dichiarazioni della parte lesa, attribuendo a queste significato contrastante con il reale svolgimento dei fatti e, comunque, conducente all'errata qualificazione giuridica della condotta aggravata dal mezzo fraudolento. 2.2.
Con il secondo motivo si contesta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624, 625, 640 e 641 cod. proc. pen., nonché mancato proscioglimento per difetto di querela. La condotta può qualificarsi, secondo il ricorrente, come insolvenza fraudolenta, stante la conclusione dell'accordo con il venditore ambulante, con il proposito di non adempiere. In via subordinata, si chiede di qualificare il fatto come truffa di cui al comma 1 dell'art. 640 cod. pen., richiamando un precedente in termini (Sez. 4, 14609 del 22.2.2017) e, in ogni caso, ove qualificata la condotta come furto, si chiede di escludere l'aggravante e, dunque di pronunciare l'improcedibilità per difetto di querela.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1. La Difesa ha fatto pervenire a mezzo p. e .c. memoria conclusionale con la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi, replicando alla requisitoria del procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato o, comunque, in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità. 1.11 primo motivo è inammissibile. Si tratta di censura reiterativa di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione coerente, non manifestamente illogica ed immune da censure di ogni tipo. Quella dell'uso del mezzo fraudolento è aggravante che sussiste in caso di particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D., Rv. 271757).
La sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento è, invero, caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U., n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259288; Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014, dep. 2015, Pisani, Rv. 262669; Sez. 4, n. 13871 del 6 febbraio 2009, Tundo; Sez. 4, n. 24232 del 27 aprile 2006, Giordano, Rv. 234516;
Cass. Sez. 5, n. 11143, del 6 ottobre 2005, Battisti, Rv. 233886). Orbene si rileva, nella specie che, correttamente, la Corte territoriale valorizza l'attività preparatoria (preventiva richiesta in visione dei capi di abbigliamento poi oggetto di sottrazione) avente ad oggetto la res, da posizionare direttamente nella vettura, operazione diretta, in presenza della vittima, ad eluderne la vigilanza. Ciò posto, si osserva, poi, che nel caso al vaglio, secondo la ricostruzione non manifestamente illogica dei giudici di appello, tra l'atto dispositivo della persona offesa e il risultato dell'impossessamento, si è inserita l'azione dell'imputato, unilaterale, consistita nella fuga con la vettura a bordo della quale, eludendo il controllo della vittima, l'imputato si era fatto posizionare i capi di abbigliamento, simulando di avere intenzione di acquistarli.
Del resto, la ricostruzione in fatto, resa dalle convergenti pronunce di merito, descrive una condotta diretta soltanto a visionare i capi di abbigliamento dall'interno della vettura, senza che si fosse già perfezionata la traditio o che vi fosse la perfezione dell'accordo tra le parti, attività poi seguita dalla fuga repentina, senza pagare il prezzo. Dunque, la diversa ricostruzione in fatto appare non consentita in questa sede di legittimità. Trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità peraltro, si osserva, conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217;
Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) che il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato risultando corretta la qualificazione del fatto adottata con il provvedimento impugnato. E' noto il costante indirizzo di questa Corte (Sez. 4, n. 5435 del 9/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019; Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Piramide, Rv. 269537, massime conformi: n. 36138 del 2018 Rv. 273881; n. Rv. 269640; n. 14609 del 2017, Rv. 269537; n. 6412 del 2015, Rv. 262725; Sez. 5, n. 3478 del 05/02/1998, Gullà, Rv. 210807) secondo il quale, in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifichi invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima.
Nella fenomenologia dei reati diverse sono state le opzioni ermeneutiche di volta in volta adottate. Così, è stato affermato (Sez. 5, Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, dep. 2015, Labellarte, Rv. 262725; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 269640) in relazione all'integrazione degli artifici e raggiri della truffa, che il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è caratterizzato dalla condotta di chi, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa, al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione, pur viziato dagli altrui artifizi e o raggiri.
Si è ritenuto (Sez. 5, n. 32687 del 30/01/2018, Rodriguez Perez, Rv. 273498) in particolare, con riferimento allo scambio di valuta, che integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa, la condotta di colui che, dopo aver consegnato alla vittima denaro genuino, costituente il cambio in euro di una somma in valuta estera, la privi, con uno stratagemma repentino e fraudolento, di detto denaro, sostituendolo con banconote false. Si è affermata, inoltre, la sussistenza del delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non della truffa quando il soggetto agente, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga (Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Capogreco, Rv.257491). 2.1.Va, in ogni caso, rilevato con carattere dirimente che, secondo questa Corte di legittimità, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa.
Cosicché, integra l'ipotesi di furto e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca la sottrazione, cioè un'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323; Sez. 2, n. 29567 del 27/3/2019, Bevilacqua, Rv. 276113). 2.2.La condotta come ricostruita, dunque, non può nemmeno configurarsi quale insolvenza fraudolenta, non risultando dai convergenti provvedimenti di merito l'intervenuta conclusione dell'accordo con il venditore ambulante, vittima della sottrazione, essendosi limitato l'imputato a chiedere in visione parte della merce che aveva mostrato di voler acquistare, dileguandosi con la stessa, con condotta unilaterale rispetto al definitivo impossessamento.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/04/2