Sentenza — n. 31697/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto deliberato il 29/01/2021, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del 04/03/2020 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato a Giuseppe Vizzari la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora. (u) 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Vizzari, attraverso il difensore avv. Giacomo lana, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 4, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 1, lett b) e c) d.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31697/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche le doglianze relative alla valutazione afferente alla categoria di pericolosità sociale di cui all'art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011 devono essere accolte.3.1. In premessa, è necessario soffermarsi sulla qualificazione di pericolosità generica delineata dalla disposizione ora menzionata. Con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto detta figura - a differenza di quella di cui alla lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIZZARI GIUSEPPE nato a SCILLA il 05/11/1979 avverso il decreto del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto deliberato il 29/01/2021, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del 04/03/2020 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato a Giuseppe Vizzari la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora. (u) 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Vizzari, attraverso il difensore avv. Giacomo lana, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 4, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 1, lett b) e c) d.
Igs. n. 159 del 2011, nonché assoluta erroneità e illogicità della motivazione. Il decreto impugnato si limita a ripercorrere acriticamente i precedenti giudicati del proposto, risalenti per lo più al periodo 2000 - 2012, senza valorizzare i dati dedotti dalla difesa e senza dar conto dell'attualità della pericolosità sociale, mentre non viene analizzato il concetto di "abitualità" di una perseverante condotta delittuosa, né quello relativo al tenore di vita e al riferimento ai "proventi di attività lecita".
3. Con requisitoria scritta del 17/06/2021, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Le doglianze relative al giudizio di attualità sono fondate. Il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a misure di sicurezza o a misure cautelari (Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, De Paola, Rv. 275054).
La Corte distrettuale non ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, in quanto ha fondato il giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto sulla base della mera elencazione di alcuni procedimenti riportati nel certificato dei carichi pendenti, senza dar conto dello stato o dell'esito di tali procedimenti e, soprattutto, senza procedere a un'autonoma valutazione dei fatti da essi desumibili, avuto riguardo alle due categorie di pericolosità sociale rispetto alle quali il proposto è stato ritenuto socialmente pericoloso.
3. Anche le doglianze relative alla valutazione afferente alla categoria di pericolosità sociale di cui all'art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011 devono essere accolte.3.1. In premessa, è necessario soffermarsi sulla qualificazione di pericolosità generica delineata dalla disposizione ora menzionata. Con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto detta figura - a differenza di quella di cui alla lett.
a) della medesima disposizione - costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato, il che «permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura»; in questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito».
In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03; conf.
Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia s.r.I., Rv. 275888). 3.2. Il decreto impugnato non è in linea con i principi richiamati, essendosi limitato, per un verso, a rilevare la mancata deduzione della percezione di redditi leciti da parte di Vizzari e, per altro verso, a richiamare alcune condanne per reati contro il patrimonio, senza dar conto dell'epoca dei fatti, della loro effettiva capacità di produrre reddito e del fatto che i relativi profitti abbiano costituito, in un determinato arco temporale, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il proposto.
4. Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria; come chiarito Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione» (conf. Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253). P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 12/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Caput° / Eduardo De Gregorio I I' ) (/U/l/k i '\) CORTE SUPCFM)! .As_ DEPO