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Ordinanza — n. 31694/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31694/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31694/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo il Pm ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 479 e 476 comma 2 c.p. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 640- bis c.p. 1.1. Occorre evidenziare fin d'ora che il ricorso è inammissibile perché non riguarda in alcun modo la posizione specifica della ricorrente, terza interessata, ma si articola in una serie di ragionamenti unicamente focalizzati sui presupposti dei reati contestati. 1.2. Come già evidenziato, la ricorrente contesta il sequestro in questione, effettuato sul conto corrente di una sua società, sul quale aveva delega ad operare anche il di lei marito, indagato, affermando che in realtà tale società e tale conto corrente sono del tutto estranei alla vicenda processuale. 1.3.

Regesto Legislator

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art. 640-bis c.p, art. 274 cod. proc.pen, art. 273 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31694/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Mutuando il principio ricordato da sez. 3, n. 30547 del 6/3/2019, Rv. 276274-01, secondo cui: "la giurisprudenza di legittimità in materia cautelare, seppur con riguardo alle misure di tipo personale, ha stabilito che quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc.pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse, nell'accertata sussistenza di un'altra, sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (cfr.

Parole chiave

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indagine per frode iva indennità di prima sistemazione truffa in materia di prestazioni abbandono del procedimento per truffa regime comune forfettario per i produttori agricoli indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 640-bis c.p
279/20 del 22.10-19.11.2020 con cui il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro preventivo disposto dal Gip presso lo stesso tribunale di dieci parchi fotovoltaici ubicati in Gravina di Puglia nonché il sequestro preventivo ai fini di confisca del profitto del reato di cui all'art. 640-bis c.p.
art. 274 cod. proc.pen
276274-01, secondo cui: "la giurisprudenza di legittimità in materia cautelare, seppur con riguardo alle misure di tipo personale, ha stabilito che quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod.
art. 273 cod. proc. pen
278152- 01), che il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI BARIavverso l'ordinanza n. 279/20 del 26.10-16.11.2020 del Tribunale di Bari nel procedimento nei riguardi di SIRONI CLAUDIO 9;PerRl0 + ALTRI sikle3A) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI; letta la memoria difensiva e sentita la discussione orale tra le parti;

RITENUTO IN FATTO

1 I! Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari ricorre contro l'ordinanza n. 279/20 del 22.10-19.11.2020 con cui il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro preventivo disposto dal Gip presso lo stesso tribunale di dieci parchi fotovoltaici ubicati in Gravina di Puglia nonché il sequestro preventivo ai fini di confisca del profitto del reato di cui all'art. 640-bis c.p. fino alla concorrenza di 39 milioni di euro.

2. I suddetti provvedimenti si inseriscono in una complessa indagine della Procura di Bari che, in estrema sintesi, e riprendendo quanto riportato nella stessa ordinanza impugnata, ha alla base un'ipotesi investigativa che si può riassumere nei seguenti termini: due gruppi imprenditoriali, uno facente capo a Sironi Claudio e Zonca Stefano, l'altro denominato "gruppo Ghella" di Roma, avrebbero realizzato un unico, imponente insediamento industriale per la produzione di energia fotovoltaica in una vasta area in Gravina di Puglia, ma, per aggirare la normativa sulle autorizzazioni necessaria per un impianto così vasto, avrebbero fittiziamente suddiviso l'area in dieci parchi fotovoltaici distinti, in modo che ciascuno di essi restasse al di sotto del limite previsto dalla normativa per poter procedere più agevolmente alla realizzazione attraverso la Denuncia di Inizio Attività (DIA).

Questo avrebbe comportato, quindi, il compimento di false attestazioni da parte di pubblici ufficiali e l'accesso degli imprenditori agli incentivi economici pubblici previsti dalla legge, per un totale di circa 39 milioni di euro. Da qui le imputazioni di falso in atto pubblico e truffa ai danni di enti pubblici nei confronti di numerosi imputati coinvolti a vario titolo nella vicenda.

3. Quanto al ricorso di Simeone Maria, terza interessata in quanto legale rappresentante di una società (Mastrocaccia, società agricola a r.I.) il cui conto corrente è stato bloccato in esecuzione del provvedimento di sequestro in quanto su esso poteva operare con delega uno degli indagati, e precisamente il marito della ricorrente, Pace Salvatore, la stessa eccepiva l'insussistenza dei reati e, comunque, l'estraneità del conto corrente in questione al marito, essendo il conto utilizzato solo per l'attività della società, del tutto estranea alla vicenda in questione.

4. Il Tribunale, avendo accolto il ricorso dell'indagato Pace per insussistenza del fumus commissi delicti, ha dato atto del fatto che ciò ha comportato anche il superamento dell'istanza della Simeone.

5. Dopo avere ricostruito i fatti e respinto due eccezioni difensive sulla competenza territoriale e sulla nullità del provvedimento del Gip, il Tribunale del Riesame ritiene insussistente il fumus commissi delicti in relazione ad entrambi i reati.

6. Per quanto attiene al reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, il tribunale ha ritenuto che l'attestazione del p.u. che la DIA costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico (come avvenuto nella specie) "non atteti un fatto avvenuto in sua presenza né documenti alcunché, ma operi una valutazione circa la sussistenza in punto di diritto dei requisiti per procedere alla realizzazione dell'opera" (pag. 26 ordinanza impugnata). In quanto valutazione, non integrerebbe il reato in questione.

7. Quanto alla truffa, il tribunale contesta in via di fatto che i dieci impianti possano costituire un unico vasto complesso, anche perché farebbero capo a gruppi imprenditoriali ritenuti del tutto distinti tra loro, per cui l'unicità dei singoli parchi sarebbe certamente da escludere.

8. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il Pm ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 479 e 476 comma 2 c.p. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 640- bis c.p. 1.1. Occorre evidenziare fin d'ora che il ricorso è inammissibile perché non riguarda in alcun modo la posizione specifica della ricorrente, terza interessata, ma si articola in una serie di ragionamenti unicamente focalizzati sui presupposti dei reati contestati. 1.2. Come già evidenziato, la ricorrente contesta il sequestro in questione, effettuato sul conto corrente di una sua società, sul quale aveva delega ad operare anche il di lei marito, indagato, affermando che in realtà tale società e tale conto corrente sono del tutto estranei alla vicenda processuale. 1.3.

L'ordinanza del Riesame, non ravvisando il fumus del reato contestato anche al marito della Simeone, elimina in radice la questione relativa alla legittimità dello specifico sequestro, perché l'inesistenza del fumus travolge gli atti che si basavano su di esso quale presupposto. 1.4. Il ricorso dei Pm, allora, oltre a rivendicare l'esistenza del fumus dei reati, doveva necessariamente concentrarsi anche sulla rilevanza e legittimità di questo specifico sequestro, atteso che, contrariamente a quanto avviene con la ravvisata inesistenza, la ravvisata sussistenza del fumus dei reati non rende automaticamente legittimo un sequestro presso terzi.

2. Il ricorso, invece, non si occupa in alcun modo dello specifico atto, ma, come affermato espressamente a pag. 4, riproduce le stesse considerazioni e le stesse censure che riguardano tutti gli indagati, senza riferimento alla specifica situazione concreta della ricorrente. 2.1. Di conseguenza, quand'anche il ricorso venisse accolto in merito alla sussistenza del fumus dei reati, mancherebbe comunque l'interesse concreto perché non è stato proposto alcun motivo di ricorso in merito alla legittimità dello specifico sequestro contro cui ricorre la Simeone.

3. Sotto un profilo diverso, ma che rileva ai fini di evidenziare come l'interesse concreto ai fini dell'accoglimento del ricorso sia essenziale, questa Corte (sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Rv. 281010-01), ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante. 3.1.

Mutuando il principio ricordato da sez. 3, n. 30547 del 6/3/2019, Rv. 276274-01, secondo cui: "la giurisprudenza di legittimità in materia cautelare, seppur con riguardo alle misure di tipo personale, ha stabilito che quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc.pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse, nell'accertata sussistenza di un'altra, sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (cfr.

Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013 Rv. 254506 - 01 Koci)", si può affermare che se un terzo ricorre al Tribunale del Riesame adducendo motivi specifici sula legittimità del sequestro che lo ha attinto, ed il Riesame accoglie il ricorso sulla base di considerazioni di carattere generale attinenti al fumus dei reati, con assorbimento dei motivi relativi alla posizione individuale, il Pnn deve impugnare anche in merito ai motivi individuali, altrimenti, !3e anche il ricorso fosse accolto per quanto attiene del "fumus" dei reati in generale, resterebbe pur sempre la questione della legittimità della singola misura. 3.2.

E' vero che sez. 3, n. 5509 del 4/10/2019, Rv. 278669-02 - in un caso in cui questa Corte ha ritenuto idonea a qualificare l'interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, nonostante la maturata prescrizione al momento della pronuncia della sentenza impugnata, la prospettazione della sussistenza del fatto al fine di operare la confisca dell'area lottizzata abusivamente - ha anche affermato che la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata, tuttavia la situazione nel caso di specie appare differente, perché nel presente contesto è lo stesso mezzo di impugnazione che non rappresenta come l'accoglimento del ricorso in cassazione inciderebbe sulla posizione del singolo (del terzo Simeone nella specie) che aveva addotto, impugnando le misure cautelari, degli asseriti vizi relativi al sequestro in senso stretto, attinenti alla estraneità del terzo attinto dalla misura alla vicenda nel suo complesso. 3.3.

In altri termini, il "funnus commissi delicti" che giustifica il sequestro preventivo non riguarda l'astratta sussistenza d& reato, ma va ricondotto anche alla specifica condotta del singolo indagato. Afferma, al riguardo, questa Corte (sez. 5, n. 3722 dell'11/12/2019, Rv. 278152- 01), che il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. 3.5.

Le suddette considerazioni portano da sole alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza che sia necessario addentrarsi nell'esame del "fumus commissi delicti" in relazione alla configurabilità dei reati, come prospettata nel ricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del Pm. Così deciso il 31/5/2021 Il Consiglie