Sentenza — n. 31693/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARInei confronti di: SIRONI CLAUDIO VITTORIO nato a ALBINO il 05/04/1955 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott..Perla Lori, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso letta la memoria difensiva Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22/10 - 16/11/2020 il Tribunale di Bari, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Claudio Vittorio Sironi, ha annullato il decreto con il quale il g.i.p. del Tribunale di Bari aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di dieci parchi fotovoltaici e il sequestro a fini di confisca, ai sensi degli artt. 322-ter, 640-quater, cod. pen., dell'art. 321 cod. proc. pen. (e degli artt. 19 e 53 del d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 321 cod. proc. pen, art. 640-bis cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31693/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) che, in ogni caso, l'eventuale carattere non necessario del falso, in relazione al conseguimento degli incentivi stessi, era irrilevante ai fini della configurabilità del reato. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., sottolineando, all'esito di una ricostruzione dell'evoluzione normativa in tema di realizzazione di impianti destinati alla produzione di energie rinnovabili, che la procedura di ammissione agli incentivi richiede la trasmissione al GSE anche del titolo abilitativo e che l'utilizzazione della d.i.a. era servita a rendere più veloce la procedura evitando che si esaurisse il plafond degli incentivi previsti.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARInei confronti di: SIRONI CLAUDIO VITTORIO nato a ALBINO il 05/04/1955 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott..Perla Lori, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso letta la memoria difensiva Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22/10 - 16/11/2020 il Tribunale di Bari, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Claudio Vittorio Sironi, ha annullato il decreto con il quale il g.i.p. del Tribunale di Bari aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di dieci parchi fotovoltaici e il sequestro a fini di confisca, ai sensi degli artt. 322-ter, 640-quater, cod. pen., dell'art. 321 cod. proc. pen. (e degli artt. 19 e 53 del d.
Igs. n. 231 del 2001, per quanto concerne le persone giuridiche coinvolte), in forma diretta o per equivalente, sino alla concorrenza della somma di 39.730.230,68 euro, quale profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. Al Sironi, unitamente a vari altri indagati, vengono attribuiti, attraverso l'imputazione provvisoria, due reati:
a) quello dr cui agli artt. 110, 479, in relazione all'art. 476, secondo comma, e 61, n. 2, cod. pen., per avere, al fine di commettere il reato di cui alla lettera successiva, falsamente descritto una situazione di fatto non veritiera - consistente nell'artificiosa rappresentazione del carattere autonomo e distinto dei dieci campi fotovoltaici, presentati come entità produttive separate, con potenza nominale inferiore alla soglia di 1 mW, laddove si sarebbe, al contrario, trattato di Una struttura unitaria riconducibile a due centri di interesse giuridico ed economico (il gruppo Telma e il gruppo Ghella), la cui potenzialità produttiva avrebbe richiesto come titolo abilitativo l'autorizzazione unica regionale e non la semplice dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) - sulla cui base Felice Paolucci, Angela Varvara e Antonio Santeramo, in servizio presso l'ufficio tecnico comunale di Gravina, avevano formato atti contenenti l'attestazione che la d.i.a. costituiva titolo idoneo alla realizzazione di ciascun impianto (nella parte finale del capo di imputazione provvisoria si aggiunge che tali atti si ricollegavano ad un precedente atto del 17 dicembre 2008, nel quale la Varvara attestava falsamente l'avvenuta decorrenza per il perfezionamento della d.i.a.);
b) quello di cui agli artt. 81, 110 e 640-bis cod. pen., per avere, attraverso la predisposizione di falsa documentazione (elaborati progettuali, attestazioni, asseverazioni), realizzato un insediamento industriale per la produzione di energia da fonte rinnovabile, simulandone il frazionamento in dieci parchi fotovoltaici di potenza inferiore alta soglia di 1 nnW, al fine di accedere alla procedura semplificata della d.i.a., in tal modo inducendo in errore la s.p.a. Gestore dei Servizi Energetici (d'ora innanzi, il GSE) in ordine alla sussistenza dei requisiti per conseguire l'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 (cd. secondo conto energia), procurandosi, sino alla data del 29 ottobre 2018, l'ingiusto profitto corrispondente alla somma sopra ricordata di 39.730.230,68 euro.2.
Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Bari, con riferimento al primo reato, dopo avere escluso la riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici ad un unico impianto (l'espressione iniziale secondo la quale siffatta riconducibilità è «tutt'altro che accertata» è chiarita in termini di argomentata e positiva verifica dell'assenza di tale presupposto nell'esame del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.), ha osservato:
a) che l'ipotizzata falsità non riguardava gli elementi di fatto rilevanti, ma la necessità di considerare ciascun impianto in correlazione con gli altri, con la conseguenza che essa era ancorata ad una valutazione in ordine ai presupposti giuridici del provvedimento autorizzatorio ritenuto sufficiente dal pubblico ufficiale;
b) che le stesse considerazioni valevano per l'atto del 17 dicembre 2008, giacché, anche a prescindere dal fatto che non era stato chiarito perché esso si ricollegasse agli atti successivi, comunque la falsità era collegata a «gravi, precise e concordanti inadempienze che avrebbero dovuto farli ritenere inefficaci ab origine», ossia, ancora una volta, a profili squisitamente valutativi;
c) che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la falsità ideologica del documento pubblico non è configurabile con riferimento al contenuto valutativo relativo ad un giudizio di conformità alla pertinente normativa, ove quest'ultimo sia formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, ma alla mera interpretazione della normativa stessa. Quanto alla seconda fattispecie, il Tribunale ha osservato:
a) che la stessa prospettazione accusatoria, anche per effetto del richiamo all'art. 81 cod. pen., rivelava una contestazione di tre truffe, relative rispettivamente al parco fotovoltaico della contrada San Felice, al parco fotovoltaico della contrada San Domenico, al parco fotovoltaico della masseria San Canio;
b) che, a parte la individuazione, da parte della stessa comunicazione di reato, di tre gruppi nei quali gli impianti erano stati ripartiti e a prescindere dall'insussistenza, per quanto sopra detto, della condotta decettiva descritta nel primo capo di imputazione, una serie di indici fattuali, alla luce della normativa applicabile ratione temporis, dimostravano l'autonomia tecnica e funzionale di ciascuno dei dieci impianti;
c) che il GSE non aveva comunque alcun titolo a sindacare la legittimità dei titoli edilizi, talché non poteva essere destinatario di alcuna condotta decettiva;
d) che solo con mere illazioni poteva sostenersi che la procedura finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione unica regionale avrebbe comportato maggiori ostacoli;
e) che al momento della presentazione della maggior parte delle d.i.a. non era possibile sapere che gli incentivi del terzo conto energia sarebbero stati inferiori a quelli previsti dal secondo energia né che l'applicazione di quest'ultimo sarebbe stata prorogata.
3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.3.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen., rilevando:
a) che nel caso di specie «è indubbia tanto la natura fidefacenté delle attestazioni di idoneità delle D.I.A. rilasciate dagli indagati, quanto la falsità delle stesse, trattandosi di titolo inidoneo, poiché insufficiente alla realizzazione di parchi fotovoltaici unitari di potenza superiore a un megawatt e, dunque, necessitanti sulla scorta della normativa urbanistica, dell'autorizzazione unica regionale; né può dubitarsi della consapevolezza, in capo ai pubblici funzionari indagati, della non corrispondenza al vero di quanto dagli stessi attestato»;
b) che la contestazione era suffragata da univoche emergenze investigative di natura essenzialmente documentale;
c) che le false attestazioni era state trasmesse al GSE, in quanto rilevanti ai fini dell'ammissione agli incentivi;
d) che, in ogni caso, l'eventuale carattere non necessario del falso, in relazione al conseguimento degli incentivi stessi, era irrilevante ai fini della configurabilità del reato. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., sottolineando, all'esito di una ricostruzione dell'evoluzione normativa in tema di realizzazione di impianti destinati alla produzione di energie rinnovabili, che la procedura di ammissione agli incentivi richiede la trasmissione al GSE anche del titolo abilitativo e che l'utilizzazione della d.i.a. era servita a rendere più veloce la procedura evitando che si esaurisse il plafond degli incentivi previsti.
4. È stata depositata memoria nell'interesse del Sironi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile. Anche di recente la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019 dep. 29/01/2020, Rv. 27815201;
Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 dep. 24/04/2018, Rv. 2729270). La sindacabilità di siffatte valutazioni va poi condotta all'interno della generale cornice di riferimento, in forza della quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 26965601).
Ciò posto, si osserva che nessuna delle considerazioni articolate assertivamente dal ricorso si concentra sulla valutazione, condotta in termini di assoluta puntualità dall'ordinanza impugnata, relativa alla non individuàbilità, alla stregua delle risultanze acquisite, della unicità dell'impianto o comunque della suscettibilità dei vari impianti oggetto di d.i.a. di essere ricondotti, sia pure parzialmente, ad unitarietà. Private di siffatto sostrato, tutte le argomentazioni dedicate al falso valutativo restano meramente speculative e si caratterizzano per assoluta aspecificità.
Lo stesso è a dirsi per l'attestazione del 17/12/2008, nel senso che la genericità dell'imputazione, quale rilevata dall'ordinanza impugnata, non ha incontrato alcuna specifica replica. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
2. Le stesse ragioni di inammissibilità investono il secondo motivo del ricorso, dal momento che le false attestazioni di cui s'è detto (e che il Tribunale ha argomentatamente ritenuto insussistenti) rappresentano, nella prospettazione accusatoria, gli artifici e raggiri attraverso i quali sarebbe stato procurato il profitto sopra menzionato. La mancanza di critiche al riguardo - nella misura in cui ciò sarebbe stato comunque possibile, alla luce dei limiti di sindacabilità in cassazione dei provvedimenti in tema dì misure reali - comporta l'inammissibilità dell