Ordinanza — n. 31692/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari ricorre contro l'ordinanza n. 274/20 del 22.10-19.11.2020 con cui il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro preventivo disposto dal Gip presso lo stesso tribunale di dieci parchi fotovoltaici ubicati in Gravina di Puglia nonché il sequestro preventivo ai fini di confisca del profitto del reato di cui all'art. 640-bis c.p. fino alla concorrenza di 39 milioni di euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640-bis c.p, art. 274 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31692/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Mutuando il principio ricordato da sez. 3, n. 30547 del 6/3/2019, Rv. 276274-01, secondo cui: "la giurisprudenza di legittimità in materia cautelare, seppur con riguardo alle misure di tipo personale, ha stabilito che quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse, nell'accertata sussistenza di un'altra, sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (cfr.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI BARIavverso l'ordinanza n. 274/20 del 26.10-19.11.2020 del Tribunale di Bari nel procedimento nei riguardi di SQUICCIARINI GIUSEPPE nato ad Altamura il 13.4.1958 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI; sentita la discussione orale tra le parti; lette le note difensive e la requisitoria del sostituto PG Perla Lori che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari ricorre contro l'ordinanza n. 274/20 del 22.10-19.11.2020 con cui il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro preventivo disposto dal Gip presso lo stesso tribunale di dieci parchi fotovoltaici ubicati in Gravina di Puglia nonché il sequestro preventivo ai fini di confisca del profitto del reato di cui all'art. 640-bis c.p. fino alla concorrenza di 39 milioni di euro.
2. I suddetti provvedimenti si inseriscono in una complessa indagine della Procura di Bari che, in estrema sintesi, e riprendendo quanto riportato nella stessa ordinanza impugnata, ha alla base un'ipotesi investigativa che si può riassumere nei seguenti termini: due gruppi imprenditoriali, uno facente capo a Sironi Claudio e Zonca Stefano, l'altro denominato "gruppo Ghella" di Roma, avrebbero realizzato un unico, imponente insediamento industriale per la produzione di energia fotovoltaica in una vasta area in Gravina di Puglia, ma, per aggirare la normativa sulle autorizzazioni necessaria per un impianto così vasto, avrebbero fittiziamente fatto figurare l'area come consistente in dieci parchi fotovoltaici distinti, in modo che ciascuno di essi restasse al di sotto del limite previsto dalla normativa per poter procedere più agevolmente alla realizzazione attraverso la Denuncia di Inizio Attività (DIA).
Questo avrebbe comportato, quindi, il compimento di false attestazioni da parte di pubblici ufficiali e l'illegittimo accesso degli imprenditori agli incentivi economici pubblici previsti dalla legge, per un totale di circa 39 milioni di euro. Da qui le imputazioni di falso in atto pubblico e truffa ai danni di enti pubblici nei confronti di numerosi imputati coinvolti a vario titolo nella vicenda.
3. Squicciarini Giuseppe, in particolare, è indagato per il solo reato di truffa nella qualità di socio fondatore della società Eosolar Impianti srl, la quale viene in rilievo in relazione al parco fotovoltaico di Contrada San Domenico.
4. Dopo avere ricostruito i fatti e respinto due eccezioni difensive sulla competenza territoriale e sulla nullità del provvedimento del Gip, il Tribunale del Riesame ritiene insussistente il fumus commissi delicti in relazione ad entrambi i reati, e quindi anche al reato di truffa contestato all'indagato.
5. Per inciso, per quanto attiene al reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale (non contestato all'indagato Squicciarini, ma la cui analisi è essenziale anche per il reato di truffa), il tribunale ha ritenuto che l'attestazione del p.u. che la DIA costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico (come avvenuto nella specie) "non attesti un fatto avvenuto in sua presenza né documenti alcunchè, ma operi una valutazione circa la sussistenza in punto di diritto dei requisiti per procedere alla realizzazione dell'opera" (pag. 26 ordinanza impugnata). In quanto valutazione, non integrerebbe il reato in questione.
6. Quanto alla truffa, e cioè al reato che riguarda l'indagato, il tribunale contesta in via di fatto che i dieci impianti possano costituire un unico vasto complesso, anche perché farebbero capo a gruppi imprenditoriali ritenuti del tutto distinti tra loro, per cui l'unicità dei singoli parchi sarebbe certamente da escludere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il Pm ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 479 e 476 comma 2 c.p. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 640- bis c.p. 1.1. Occorre evidenziare fin d'ora che il ricorso è inammissibile per la ragione principale per cui esso si articola in una serie di ragionamenti che appaiono aspecifici in relazione alla posizione particolare dell'indagato e di carattere più generale che finalizzati ad analizzare il "funnus comissi delicti" nella fattispecie concreta. In altri termini, sia a proposito del reato di falso che della truffa, il Riesame analizza la sussistenza del "fumus commissi delicti" in relazione al caso concreto, collegando cioè tale concetto agli elementi concreti di reità emersi nel corso dell'indagine sulla base degli atti a sua disposizione. 1.2.
Il ricorso dei Pm appare, invece, più una analisi di carattere teorico-giuridico che una confutazione della conclusione del Tribunale sulla insussistenza del "fumus" nel caso concreto in relazione anche alla specifica posizione del singolo indagato, cosicchè, quand'anche si dovessero ritenere fondate le argomentazioni dei Pm ricorrenti in linea teorica, mancherebbe però l'applicazione delle stesse in relazione alla specifica posizione dell'indagato. 1.3. Il Tribunale, infatti, esclude il fumus dei due reati sulla base di una serie di elementi fattuali, ed in particolare le caratteristiche dei terreni, che lo portano a ritenere che la dichiarazione asseritamente falsa, presupposto necessario della truffa, non fosse configurabile perché la stessa non riguardava un elemento oggettivo del singolo terreno al quale la DIA si riferiva, ma riguardava la natura unitaria o meno dell'intera area, e questa, secondo il Tribunale, è una valutazione, in ordine alla quale non è configurabile il falso.
Inoltre, le caratteristiche fattuali dei terreni in questione deporrebbero nel senso che il mancato riconoscimento dell'unitarietà dell'area non solo non è un falso, ma corrisponde alla realtà fisica dei luoghi. 1.4. A queste argomentazioni, il ricorso replica deducendo essenzialmente che il falso valutativo può configurare reato, ma ciò, quand'anche tale argomentazione fosse condivisibile, non determinerebbe necessariamente l'accoglimento del ricorso, occorrendo verificare se alla luce degli elementi del caso concreto si possa configurare il reato.
L'ordinanza impugnata lo esclude alla luce delle circostanze concrete e degli elementi probatori emersi fino ad ora (la proprietà dei terreni, la mancata prova di un raccordo tra i gruppi imprenditoriali coinvolti, la conformazione fisica dei luoghi) ed il ricorso non si confronta specificamente con tali elementi, restando al livello di affermazione del principio giuridico.
2. Inoltre, nel caso di specie, in sede di ricorso contro il provvedimento cautelare, l'indagato aveva anche addotto motivi specifici sulla sua singola posizione, deducendo di avere avuto un ruolo del tutto marginale nella vicenda, per il solo fatto di essere stato socio in una delle società coinvolte nell'indagine, e contestando la motivazione del provvedimento di sequestro, oltre al fatto che lo stesso aveva attinto beni di terzi estranei, in particolare la di lui moglie. 2.1. In effetti, nella illustrazione della vicenda di Contrada San Domenico non gli viene neppure attribuito un ruolo particolare;
è indicato a pag. 9 come "socio fondatore della Eosolar Impianti" e il suo ruolo sarebbe quello del concorso in truffa in relazione al campo Gravina 8 (pag. 22 ordinanza del Riesame).2.2. Infatti a pag. 28-30 della ordinanza del Riesame si dà atto del fatto che mentre era stato indicato dal Gip come ideatore dello schema fraudolento, il suo motivo di ricorso sosteneva, invece, che il suo ruolo era stato marginale, tanto da non comparire quasi mai in atti, e deduceva difetto di motivazione specifica sulla sua posizione da parte del Gip. 2.3. Vi è da dire che l'ordinanza del riesame di questi aspetti non si occupa perché esclude il fumus per le considerazioni più generali sulla sussistenza dei reati, ritenute assorbenti, come dichiarato espressamente a pag. 30, e il ricorso dei Pm non si focalizza sulla specifica posizione dell'indagato, ma solo sulle questioni generali. 2.4.
Ora, è vero che le questioni particolari sulla situazione dell'indagato sono rimaste assorbite dall'accoglimento della questione generale sulla sussistenza (o, meglio, insussistenza) dei reati, ma i Pm dovevano trattare in sede di ricorso il tema del "fumus commissi delicti" in relazione alla posizione specifica dell'indagato, altrimenti l'eventuale accoglimento del ricorso sui soli presupposti dei reati non risolve il problema specifico della posizione dell'attuale indagato. Difetta, quindi, nel ricorso l'interesse concreto. 2.5. A riprova di ciò, emerge dagli atti che i motivi dei ricorsi dei Pm sono i medesimi per tutti gli indagati, come del resto riconosciuto espressamente all'inizio del ricorso, ma questo è un aspetto problematico nell'ottica dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione, perché i motivi di ricorso al Riesame non erano gli stessi per tutti gli indagati, e delle questioni specifiche prospettate da ciascuno il ricorso dei Pm non si occupa.
3. Sotto un profilo diverso, ma che rileva ai fini di evidenziare come l'interesse concreto ai fini dell'accoglimento del ricorso sia essenziale, questa Corte (sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Rv. 281010-01), ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante. 3.1.
E' vero che sez. 3, n. 5509 del 4/10/2019, Rv. 278669-02 - in un caso in cui questa Corte ha ritenuto idonea a qualificare l'interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, nonostante la maturata prescrizione al momento della pronuncia della sentenza impugnata, la prospettazione della sussistenza del fatto al fine di operare la confisca dell'area lottizzata abusivamente - ha anche affermato che la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata, tuttavia la situazione nel caso di specie appare differente, perché nel presente contesto è lo stesso mezzo di impugnazione che non rappresenta come l'accoglimento del ricorso in cassazione inciderebbe sulla posizione dei singoli indagati (e Squicciarini tra essi) che avevano addotto, impugnando le misure cautelari, dei motivi relativi alla loro estraneità individuale ai reati. 3.2.
Mutuando il principio ricordato da sez. 3, n. 30547 del 6/3/2019, Rv. 276274-01, secondo cui: "la giurisprudenza di legittimità in materia cautelare, seppur con riguardo alle misure di tipo personale, ha stabilito che quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse, nell'accertata sussistenza di un'altra, sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (cfr.
Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013 Rv. 254506 - 01 Koci)", si può affermare che se l'indagato ricorre al Tribunale del Riesame sulla base di più motivi, alcuni di carattere generale ed altri individuale, ed il Riesame accoglie il ricorso sulla base del motivo di carattere generale, con assorbimento dei motivi relativi alla posizione individuale, il Pm deve impugnare anche in merito ai motivi individuali, altrimenti, se anche il ricorso fosse accolto per quanto attiene del "fumus" dei reati in generale, resterebbe pur sempre la questione del "fumus" in relazione alle singole posizioni. 3.3.
Il "fumus commissi delicti" che giustifica il sequestro preventivo non riguarda, infatti, l'astratta sussistenza del reato, ma va ricondotto anche alla specifica condotta del singolo indagato. Afferma, al riguardo, questa Corte (sez. 5, n. 3722 dell'11/12/2019, Rv. 278152- 01), che il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato.
4. Le suddette considerazioni portano da sole all'a declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza che sia necessario addentrarsi nell'esame del "fumus commissi delicti" in relazione alla configurabilità dei r