Ordinanza — n. 31689/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari ricorre contro l'ordinanza n. 245/20 del 22.10-19.11.2020 con cui il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro preventivo disposto dal Gip presso lo stesso tribunale di dieci parchi fotovoltaici ubicati in Gravina di Puglia nonché il sequestro preventivo ai fini di confisca del profitto del reato di cui all'art. 640-bis c.p. fino alla concorrenza di 39 milioni di euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640-bis c.p; Ordinanza — n. 31689/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo il Pm ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 479 e 476 comma 2 c.p. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 640- bis c.p. 1.1. In sostanza, a fronte delle conclusioni dell'ordinanza impugnata secondo cui, in relazione ai fatti di causa, non è ravvisabile il "fumus" né del reato di falso né della truffa, non integrando i fatti le suddette fattispecie criminose, nel ricorso il Pm barese lamenta l'errata interpretazione delle relative norme, in relazione allo svolgimento dei fatti di cui si discute.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI BARIavverso l'ordinanza n. 245/20 del 22.10-19.11.2020 del Tribunale di Bari nel procedimento nei riguardi di MANGIONE ALFONSO MARIA nato a Trani il 19.6.1965 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI; sentita la discussione orale tra le parti;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari ricorre contro l'ordinanza n. 245/20 del 22.10-19.11.2020 con cui il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro preventivo disposto dal Gip presso lo stesso tribunale di dieci parchi fotovoltaici ubicati in Gravina di Puglia nonché il sequestro preventivo ai fini di confisca del profitto del reato di cui all'art. 640-bis c.p. fino alla concorrenza di 39 milioni di euro.
2. I suddetti provvedimenti si inseriscono in una complessa indagine della Procura di Bari che, in estrema sintesi, e riprendendo quanto riportato nella stessa ordinanza impugnata, ha alla base un'ipotesi investigativa che si può riassumere nei seguenti termini: due gruppi imprenditoriali, uno facente capo a Sironi Claudio e Zonca Stefano, l'altro denominato "gruppo Ghella" di Roma, avrebbero realizzato un unico, imponente insediamento industriale per la produzione di energia fotovoltaica in una vasta area in Gravina di Puglia, ma, per aggirare la normativa sull'autorizzazione necessaria per un impianto così vasto e della sua potenza, avrebbero fittiziamente fatto figurare l'area divisa in dieci parchi fotovoltaici distinti, in modo che ciascuno di essi restasse al di sotto del limite previsto dalla normativa per poter procedere più agevolmente alla realizzazione attraverso la Denuncia di Inizio Attività (DIA).
Questo avrebbe comportato, quindi, il compimento di false attestazioni da parte di pubblici ufficiali e l'illegittimo accesso degli imprenditori agli incentivi economici pubblici previsti dalla legge, per un totale di circa 39 milioni di euro. Da qui le imputazioni di falso in atto pubblico e truffa ai danni di enti pubblici nei confronti di numerosi imputati coinvolti a vario titolo nella vicenda.
3. In particolare, Mangione Alfonso Maria è indagato in relazione alla pratica riguardante il complesso di Contrada San Felice, per avere presentato le DIA per conto della società Joan srl relative ai campi fotovoltaici denominati ioan 1 e .loan 2.
4. Il Riesame ripercorre il provvedimento del Gip che ha concesso le misure cautelari, evidenziando che gli elementi che sono stati ritenuti avvalorare la tesi dell'accusa erano: -il fatto che gli incentivi venissero pagati sempre sui medesimi conti correnti di società facenti parte del gruppo Telmo di Bergamo (pag. 16), -difformità tra i documenti presentati all'ente erogatore degli incentivi (GSE) e quelli presentati al comune di Gravina (pag. 17) - il rinvenimento, nella perquisizione, nel computer di una scrittura privata tra Sironi Claudio e Pace, Pizzi e Mangione in cui le parti danno atto di voler realizzare un parco fotovoltaico della potenza di 15 Mw così da far ritenere che vi fosse un accordo tra il bergamasco Sironi e imprenditori pugliesi (Pace, Mangione e Pizzi) (pag. 17), -il rinvenimento di altri file su un incontro tra Sironi Laura e imprenditori locali in merito alla linea Dolcecanto (pag. 18), in cui il Gip individua un accordo per la simulazione del funzionamento di un impianto, in realtà non ancora pronto (pag. 20), - il rinvenimento di uno studio di una società inglese collegata a quelle coinvolte nel progetto che metteva in guardia dai rischi collegati a irregolarità (pag. 18-19), -gli esiti delle perquisizioni presso la "Calypso Engineering srl" che però non vengono dettagliati nel provvedimento del riesame, e per i quali lo stesso rinvia alla annotazione della pg.
5. Dopo avere ricostruito i fatti e respinto due eccezioni difensive sulla competenza territoriale e sulla nullità del provvedimento del Gip per mancanza di autonoma valutazione, il Tribunale del Riesame ritiene insussistente il fumus commissi delitti in relazione ad entrambi i reati.
6. Per quanto attiene al reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, il tribunale ha ritenuto che l'attestazione del p.u. che la DIA costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico (come avvenuto nella specie) "non attesti un fatto avvenuto in sua presenza né documenti alcunché, ma operi una valutazione circa la sussistenza in punto di diritto dei requisiti per procedere alla realizzazione dell'opera" (pag. 26 ordinanza impugnata). In quanto valutazione, non integrerebbe il reato in questione.
7. Quanto alla truffa, il tribunale contesta in via di fatto che i dieci impianti possano costituire un unico vasto complesso, per la loro stessa conformazione e posizione geografica, ed anche perché farebbero capo a gruppi imprenditoriali ritenuti del tutto distinti tra loro, per cui l'unicità dei singoli parchi sarebbe certamente da escludere.
8. Il difensore dell'indagato ha chiesto la trattazione orale, depositando anche note difensive. Il sostituto PG ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il Pm ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 479 e 476 comma 2 c.p. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 640- bis c.p. 1.1. In sostanza, a fronte delle conclusioni dell'ordinanza impugnata secondo cui, in relazione ai fatti di causa, non è ravvisabile il "fumus" né del reato di falso né della truffa, non integrando i fatti le suddette fattispecie criminose, nel ricorso il Pm barese lamenta l'errata interpretazione delle relative norme, in relazione allo svolgimento dei fatti di cui si discute.
2. Occorre evidenziare fin d'ora che il ricorso è inammissibile per una serie di ragioni che convergono verso tale conclusione, che possono riassumersi nel fatto che esso si articola in una serie di ragionamenti che appaiono più astratti che finalizzati a contrastare specificamente le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e ad analizzare il "fumus comissi delicti" nella fattispecie concreta. 2.1. In altri termini, sia a proposito del reato di falso che della truffa, il Riesame analizza la sussistenza del "fumus commisis delicti" in relazione al caso concreto, collegando cioè tale concetto agli elementi concreti di reità emersi nel corso dell'indagine sulla base degli atti a sua disposizione. 2.2.
Il ricorso dei Pm appare, invece, più una analisi di carattere teorico-giuridico che una confutazione della conclusione del Tribunale sulla insussistenza del "fumus" nel caso concreto in relazione alla posizione dei singoli indagati ed alla fattispecie concreta, cosicchè, quand'anche si dovessero ritenere fondate le argomentazioni dei Pm ricorrenti in linea teorica, mancherebbe però l'applicazione delle stesse in relazione alla specifica posizione dell'indagato. 2.3. Il Tribunale, infatti, esclude il fumus dei due reati sulla base di una serie di elementi anche fattuali, ed in particolare le caratteristiche dei terreni, che lo portano a ritenere che la dichiarazione asseritamente falsa, presupposto necessario della truffa, non fosse configurabile perché la stessa non riguardava un elemento oggettivo del singolo terreno al quale la DIA si riferiva, ma riguardava la natura unitaria o meno dell'intera area, e questa, secondo il Tribunale, è una valutazione, in ordine alla quale non è configurabile il falso. 2.4.
A queste argomentazioni, il ricorso replica deducendo essenzialmente che il falso valutativo può configurare reato, ma ciò, quand'anche tale argomentazione fosse condivisibile, non determinerebbe necessariamente l'accoglimento del ricorso, occorrendo verificare se alla luce degli elementi del caso concreto si possa configurare il reato. L'ordinanza impugnata lo esclude alla luce delle circostanze concrete e degli elementi probatori emersi fino ad ora (la proprietà dei terreni, la mancata prova di un raccordo tra i gruppi imprenditoriali coinvolti, la conformazione fisica dei luoghi) ed il ricorso non si confronta specificamente con tali elementi, restando al livello di affermazione del principio giuridico.
3. I reati di falso 3.1. Per quanto riguarda i reati di falso, la motivazione del Riesame si basa quasi esclusivamente su quanto affermato da sez. 5, n. 7879 del 16/1/2018. La sentenza afferma: "mette conto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di falsità ideologica degli atti dispositivi, categoria, questa, nella quale rientrano i provvedimenti abilitativi quali l'autorizzazione paesaggistica oggetto dell'imputazione. Al riguardo, deve ribadirsi il consolidato indirizzo che trae origine dall'insegnamento delle Sezioni unite, indirizzo secondo cui anche nell'atto dispositivo - che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte "descrittiva" in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, dovendosi far riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso (Sez.
U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117): dunque, l'atto dispositivo è predicabile di falsità ideologica con riguardo alla (falsa) attestazione (anche implicita) dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile dell'atto stesso......"quando intervengano in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi»: infatti, quando faccia riferimento a criteri predeterminati, «la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento";3.2. per contro: "In linea con l'indirizzo in esame, la giurisprudenza di questa Corte esclude la configurabilità del falso ideologico nel caso in cui il pubblico ufficiale è chiamato ad esprimere un giudizio svincolato da criteri di valutazione predeterminati, trattandosi di attività assolutamente discrezionale, sicché il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto (Sez. 5, n. 38774 del 12/05/2017, Traetta, Rv. 271203): infatti, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, mentre, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez.
F. n. 39843 del 04/08/2015, Di Napoli, Rv. 264364; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 2013, Platannone, Rv. 254305". 3.3. In altri termini, secondo la suddetta decisione, un documento valutativo può integrare il reato di falso se nella valutazione è compresa, anche solo implicitamente, l'attestazione di fatti presupposti. 3.4. L'ordinanza riprende tutte queste considerazioni, ma ritiene che nel caso di specie le dichiarazioni dei p.u. "non riguardassero elementi di fatto come la localizzazione degli impianti, la loro ampiezza, la loro potenza", ma solo il fatto che ogni impianto fosse correlato con gli altri in modo da ritenere tutti gli impianti come uno unico. 3.5.
La parte di dichiarazione su cui si incentra il contestato falso riguarderebbe, quindi, una pura valutazione. Nel caso concreto, cioè, secondo il Riesame, i p.u. coinvolti non hanno affermato, per esempio, che ogni impianto aveva potenza inferiore ad 1 MW, contrariamente al vero. Tale attestazione avrebbe integrato un falso, ma non è questa la situazione ravvisata nella specie, dove la potenza di ogni impianto era in effetti inferiore ad 1 MW. I p.u., invece, hanno legittimato l'uso della D.I.A. perché ogni impianto è stato considerato singolarmente; non hanno, quindi, ravvisato l'impianto come unico complesso, e questa, secondo il Riesame, è una valutazione, per cui non potrebbe ricorrere il reato di falso. 3.6.
In ogni caso, anche a voler ritenere che il reato di falso possa ricorrere quando il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia tenuto al rispetto di criteri di valutazione normativamente indicati, cosicché il reato sussiste se tale giudizio non è rispondente ai parametri tecnici cui esso è implicitamente vincolato (sez. 3, n. 30025 del 4/12/2017, Rv. 273691-01) o, in altri termini, anche a ritenere che se l'atto del p.u., pur valutativo, è però vincolato da previsioni normative che dettano i criteri di valutazione in modo da delimitare la valutazione del pubblico ufficiale ad una verifica della conformità della situazione fattuale a detti criteri, potendo, pertanto, risultare falso, se essi non sono rispettati (sez. 3, n. 46239 del 12/7/2018, Rv. 274202-01), il Riesame ha già compiuto al riguardo una valutazione concreta sulla base degli elementi raccolti fino a questo stadio dell'indagine, secondo quella che è una sua prerogativa ("Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa", sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Rv. 272927), ed ha ritenuto che, in base agli elementi in atti finora, non vi siano elementi per ravvisare la costruzione unitaria che ritiene il Pm, escludendo, quindi, il falso in base alla giurisprudenza sopra citata. 3.7.
La valutazione è indubbiamente basata anche su elementi di fatto, la cui analisi è preclusa in questa sede, ma questo non esclude che i suddetti principi di diritto debbano essere analizzati in relazione alla fattispecie concreta. 3.8. Poiché il reato contestato all'indagato ricorrente è relativo alla presentazione di specifiche istanze che hanno portato all'emissione di specifiche autorizzazioni da parte dei p.u., il ricorso che contesti i principi affermati dal Riesame non può trascurare di confrontarsi con gli specifici documenti che vengono in rilievo nel caso di specie e che sono contestati all'indagato. 3.9.
Senza essere in fatto, il ricorso deve comunque riguardare il fumus commissi delicti in relazione al caso concreto e non può consistere in una analisi astratta dei principi di diritto, così da essere riprodotto per più indagati aventi ruoli diversi. 3.10. La contestazione della ritenuta assenza di "fumus" in relazione allo specifico caso concreto ed allo specifico indagato manca, invece, nel ricorso in questione, per quanto agli indagati siano, correttamente, contestati reati in relazione a fatti basati su documenti specifici e puntuali che hanno portato all'adozione da parte dei p.u. di altrettanto specifici provvedimenti. 3.11.
Affermati i principi di diritto, era in relazione a tali specifici atti, relativi ai singoli parchi fotovoltaici ed alle relative autorizzazioni, che l'analisi giuridica doveva essere condotta, per contrastare le conclusioni del Riesame, non essendone sufficiente la mera citazione in ricorso. 3.12. Una volta chiesto di affermare un principio diverso da quello dell'ordinanza (il falso valutativo può integrare il reato se lo stesso concerne una valutazione basata su parametri anche normativamente preordinati), il ricorso avrebbe dovuto confrontarsi in concreto con gli atti in questione ed evidenziare dove, nel loro contenuto, rispondevano al principio reclamato.
Diversamente, quand'anche il Collegio accogliesse la tesi dei Pm ricorrenti, resterebbe poi da verificare come la stessa si conformi agli specifici atti che vengono attribuiti all'indagato e sul cui presupposto di "fumus" del reato è stato disposto il sequestro in questione. Vale la pena ricordare, infatti, che nella specie non si discute di un unico atto e di un unico terreno, ma la vicenda è estremamente complessa, numerosi atti vengono in rilievo, ed il Riesame ha escluso, anche nella parte in cui si è occupato del connesso reato di truffa, che nella specie si fosse in presenza di un unico grande impianto, per cui occorreva evidenziare come gli atti nei quali si ravvisa la condotta dell'imputato fossero idonei nel caso concreto ad integrare il "fumus" del reato nel senso delineato dai ricorrenti.
In questo modo, invece, come detto, l'intera discussione appare più svilupparsi sui principi teorici che sulla loro applicazione in relazione alla fattispecie.
4. Il reato di truffa 4.1. Per quanto riguarda il reato di truffa, l'ordinanza mette in rilievo in primo luogo la totale autonomia gestionale ma anche fattuale tra i vari campi. Evidenzia che gli stessi sono anche fisicamente non contigui, e non vi è nulla che induca a ravvisare una convergenza di interessi dei tre gruppi imprenditoriali ai quali fanno capo. Da pag. 41 si deduce anche che anche dalle intercettazioni non deve risultato alcunchè in merito a contatti tra i gruppi, eventualmente rivelatori di un unico intento nelle operazioni. 4.2.
L'ordinanza impugnata, dopo l'esame della normativa, esclude il fumus del reato sulla base di una serie di considerazioni: il fatto che gli incentivi erano corrisposti dopo la realizzazione dell'opera e non prima. Quindi a impianto realizzato, dopo valutazione della esistenza dello stesso e collaudo. Il fatto che il GSE che corrispondeva i contributi non si occupava di sindacare il titolo edilizio, cosicché, se anche la DIA fosse stata errata, questo non poteva trarre in inganno il GSE perché non era suo compito valutarla. Deduce ciò dal d.m. 19.2.2007 che, all'ad 11, come causa di decadenza prevede una serie di irregolarità, ma non il titolo edilizio errato. 4.3.
I Pm a pag 27-28 del ricorso contestano questa conclusione, evidenziando che nel fascicolo che va presentato al GSE al termine dei lavori per accedere ai contributi vi è anche il titolo edilizio, che è certamente un elemento dal quale può dipendere la loro concessione, perché implicitamente attesta la potenza dell'impianto.4.4. Ancora, in base alla normativa vigente nel 2007 (Secondo Conto Energia), tra un unico impianto di 10 Mw e dieci da 1 Mw ciascuno non vi sarebbe differenza negli incentivi, per cui questo farebbe venire meno la ragione per orchestrare lo schema fraudolento ritenuto dall'accusa. 4.5.
A fronte di queste considerazioni, il ricorso dei Pm analizza la normativa rilevante ed evidenzia che l'ingiustizia del profitto non consisteva nell'ottenere incentivi più alti di quelli spettanti, ma ottenerli rapidamente, ancora nell'ambito del Secondo Conto Energia. Per questo l'utilizzo della DIA avrebbe una spiegazione, per rendere la pratica più semplice e veloce di quello che sarebbe stata se fosse stata rivelata la vera natura dell'intero impianto, ed ottenere gli incentivi del Secondo Conto Energia prima che i fondi previsti per esso finissero. 4.6.
Ora, anche in questo caso, a fronte delle specifiche considerazioni compiute dal Riesame anche in merito alle specifiche autorizzazioni presentate dall'indagato, il ricorso non si confronta pienamente con il fumus del reato in relazione alla fattispecie concreta, ma si risolve in analisi e considerazioni di cui non espone la rilevanza in relazione allo specifico caso concreto. 4.7. In altri termini, se i Pm ritenevano che tutto quanto è stato posto in essere nel caso di specie rispondesse ad uno scopo che era quello di prospettare la situazione diversamente dalla realtà, per definire in temi brevi la pratica di autorizzazione ed ottenere gli incentivi più rapidamente di quanto si sarebbero ottenuti con la prospettazione reale dei fatti, avrebbero dovuto poi collegare tutte le loro considerazioni anche alle singole istanze presentate per i parchi specifici dall'indagato. 4.8.
Invece, il ricorso rimane sul livello dell'analisi generale della normativa e del concetto di profitto, senza essere ancorato alle vicende specifiche delle autorizzazioni richieste dall'indagato. 4.9. Va ricordato, infatti, che per la natura stessa dei fatti, il capo di imputazione prevede numerosi imputati e una pluralità di condotte in relazione ai singoli parchi fotovoltaici, per cui era essenziale prospettare che gli estremi del reato di cui si discute fossero rav