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Sentenza — n. 31687/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31687/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31687/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Catania ha emesso sentenza predibattimentale con cui ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Sebastiana Zappalà, imputata per i reati di lesioni e danneggiamento ai danni di Carmelo D'Urso. Ricorre la parte civile, mediante il difensore avv. Ciancio Paratore, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., non essendo consentito definire con sentenza predibattimentale, e non nel contraddittorio tra le parti, un giudizio di impugnazione avverso una condanna in primo grado anche alle statuizioni civili, in relazione alle quali, infatti, erroneamente i giudici d'appello non hanno stabilito alcunché, ancora una volta violando il dettato del citato art. 578 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 578 cod. proc. pen, art. 469 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31687/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 32477 del 25/9/2020, Garlisi, Rv. 280066). In un'ottica strettamente processuale, infatti, nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio", (Sez.

Parole chiave

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risarcimento del danno civile diritto di carattere civile azione civile lesione alla caviglia risarcimento per errore giudiziario revisione in materia civile

Disposizioni normative citate

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art. 578 cod. proc. pen
).Qualora vi sia stata presenza di una parte civile nel processo così definito in appello, si attiva, però, la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen.
art. 469 cod. proc. pen
In un'ottica strettamente processuale, infatti, nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt.
art. 129 cod. proc. pen
non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'URSO CARMELO nato a RIPOSTO il 06/08/1937 nel procedimento contro ZAPPALA' SEBASTIANA, nata a Riposto il 18/01/1953 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE 13RANCACCIO; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Catania ha emesso sentenza predibattimentale con cui ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Sebastiana Zappalà, imputata per i reati di lesioni e danneggiamento ai danni di Carmelo D'Urso.

2. Ricorre la parte civile, mediante il difensore avv. Ciancio Paratore, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., non essendo consentito definire con sentenza predibattimentale, e non nel contraddittorio tra le parti, un giudizio di impugnazione avverso una condanna in primo grado anche alle statuizioni civili, in relazione alle quali, infatti, erroneamente i giudici d'appello non hanno stabilito alcunché, ancora una volta violando il dettato del citato art. 578 cod. proc. pen.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Marilia di Nardo, con requisitoria scritta, ha concluso per la fondatezza del ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel ritenere illegittima la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia attivamente partecipato al processo, richiedendo e magari ottenendo condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 21172 del 19/12/2016, dep. 2017, Agaci, Rv. 270047;

Sez. 2, n. 32477 del 25/9/2020, Garlisi, Rv. 280066). In un'ottica strettamente processuale, infatti, nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio", (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). La sentenza predibattimentale illegittimamente pronunciata, in tale ipotesi, è affetta da nullità assoluta, destinata ad essere assorbita dalla declaratoria di prescrizione, ritenuta prevalente (cfr. le citate sentenze n. 32477 del 2020 e Sez. U Iannelli; pende, tuttavia, questione di legittimità costituzionale sul tema, in seguito all'ordinanza della Prima Sezione Penale di questa Corte di legittimità, n. ).Qualora vi sia stata presenza di una parte civile nel processo così definito in appello, si attiva, però, la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen. che impone alla Corte di appello e alla Corte di cassazione di decidere l'impugnazione ai soli effetti civili anche in caso di prescrizione o di amnistia.

In tali casi, invero, proprio in forza di tale disposizione normativa, «il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato», (Sez. 2, Sentenza n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322).

Le Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273, hanno evidenziato come, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai finì delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del pubblico ministero proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.

La presenza della parte civile, infatti, impedisce il clispiegarsi di quell'evidenza della prova d'innocenza che le Sezioni Unite ritengono indispensabile al fine di far prevalere una causa di proscioglimento nel merito rispetto alla declaratoria di prescrizione.

3. Deve essere disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, oggi confermato dalla recente pronuncia Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese. Così deciso il 6