Sentenza — n. 31685/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CHIDUBEM JOSEPH nato a NIGERIA il 09/11/1984 Avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricórso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 11 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 175 cod. pen; Sentenza — n. 31685/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Come è stato acutamente osservato, nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo. Sicché, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione; semmai può emergere un vizio di motivazione. Solo ove manchi il menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica si determina una violazione di legge per l'inesistenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, n. m. sul punto).1.1.2. Il ricorso da parte del giudice alla motivazione implicita trova riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga "una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e, cod. proc. pen.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CHIDUBEM JOSEPH nato a NIGERIA il 09/11/1984 Avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricórso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 11 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale capitolino - che aveva dichiarato Joseph Chidubem colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. - 497 bis co. 2 cod. pen., per avere formato e comunque detenuto una carta di identità valida per l'espatrio, apparentemente rilasciata dal Comune di Roma, un permesso di soggiorno e un titolo di viaggio per stranieri apparentemente rilasciati dalla Questura di Roma, documenti ritenuti falsi, su ognuno dei quali era apposta l'effige dell'imputato - riqualificando la condotta di possesso del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 477 - 482 cod. pen, e rideterminando la pena.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, che denuncia, con unico motivo, violazione di legge e correlato vizio della motivazione, del tutto omessa con riguardo ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione richiesti con l'atto di appello, in ordine ai quali la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione in ordine al diniego.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata per quanto si dirà. 1.La Corte di appello, nonostante fosse stato formulato, con l'impugnazione di merito, uno specifico motivo di appello finalizzato a conseguire il riconoscimento della sospensione condizionale della pena ( non anche ella non menzione), non solo non riporta il motivo nella parte narrativa della sentenza, ma non formula alcuna motivazione espressa sul punto. 1.1. Né il Collegio ritiene ravvisabile, nella complessiva trama argomentativa che sorregge la sentenza impugnata, una motivazione di implicito diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. 1.1.1.E' noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità e la dottrina non dubitano, in generale, della legittimità del ricorso alla motivazione implicita, che si configura non già come idealtipo strutturalmente diverso e 'scalare', fronteggiante quello della motivazione 'esplicita', ma piuttosto come una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica o giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda.
Come è stato acutamente osservato, nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo. Sicché, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione; semmai può emergere un vizio di motivazione. Solo ove manchi il menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica si determina una violazione di legge per l'inesistenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, n. m. sul punto).1.1.2. Il ricorso da parte del giudice alla motivazione implicita trova riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga "una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e, cod. proc. pen.).
La stessa previsione della regola della redazione della sentenza 'subito' dopo la sua deliberazione depone per la legittimità del ricorso a modalità di argomentazione funzionali al rispetto della regola della subitaneità. 1.1.3. La motivazione implicita è altresì compatibile con il diritto ad un equo processo, come previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo la interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. Corte Edu, Quarta Sezione, 24.07.2015, Chipani ed altri c. Italia, nella quale si è ritenuto violato l'art. 6 della Convenzione per non essere stata resa motivazione del rigetto della questione pregiudiziale posta dai ricorrenti, ma solo per uno dei due profili segnalati, l'altro essendo stato oggetto di motivazione implicita). 1.2.
In ragione dell'annmissibilità della motivazione implicita si ritiene, dunque, che non sia censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). Così, ad esempio, si afferma, con specifico riferimento all'istituto della sospensione condizionale della pena, che, in caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731). 1.2.1.
Ancora, con riguardo alla recidiva, si afferma che l'esclusione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ove si sia in concreto apprezzata l'insussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017- dep. 2018, Alessio, Rv. 272040; così anche, Sez. 2, n. 39743 de117/09/2015, Del Vento, Rv. 264533; Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale, Rv. 254341; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130); 1.3.
In sintesi, va ribadito che il giudice può adempiere all'onere motivazionale anche implicitamente, ove, tuttavia, la sentenza dia conto della ricorrenza di quei requis.iti attinenti alle caratteristiche e modalità della condotta o alla pericolosità del suo autore, che sono alla base del giudizio circostanziale ( generiche o recidiva) ovvero del riconoscimento o meno dei benefici ( sospnensione condizionale della pena, non menzione). 1.3.1. Con specifico riferimento al tema in trattazione, nella giurisprudenza di questa Corte si riconosce che le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possano ritenersi implicite , oltre che nel caso in cui vengano valorizzati profili fattuali della vicenda in grado di sorreggere, per la loro particolare pregnanza, il giudizio negativo (Sez.6, n.38351 del 29/05/2014, Rv.260140), anche nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche, laddove il relativo giudizio si fondi sul richiamo ai profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3 n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 276041 - 01;
Sez. 4 n. 34754 del 20/11/2020 Rv. 280244 - 05; nonché, con specifico riferimento al diniego del beneficio previsto dall'art. 175 cod. pen. Sez.1, n.1540 del 20/11/1968, dep.28/03/1969, Rv.110826, che ha tratto il diniego implicito dal richiamo operato alla gravità del fatto e al comportamento dell'imputati, indici presi in considerazione dall'art. 133 cod. pen. ). 1.3.2. Ciò posto, osserva il Collegio come, nel caso di specie, la sentenza impugnata contenga, come premesso, una specifica motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato, tuttavia, sulla sola considerazione - per vero assolutamente generica e niente affatto individualizzante - "dell'intrinseca caratteristica dell'azione realizzata concretamente da cittadini irregolari sprovvisti di documenti di identità che con tali documenti - ora posti in sequestro - avrebbero potuto consumare ulteriori reati".
All'evidenza, si tratta di argomento non calibrato sulla personalità dell'agente quanto alimentato da una congetturale e assai generica valutazione di intrinseca pericolosità ancorata alla condizione esistenziale di soggetti sprovvisti di validi documenti di riconoscimento. L'assenza di un vaglio specifico della personalità dell'imputato - potendo attagliarsi quel giudizio di valore a qualsiasi soggetto in analoga situazione -osta alla possibilità di desumere, per implicito, la motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena. 1.3.3.
E' ragionevole, come premesso, argomentare per implicito solo laddove sia riscontrabile, nel complessivo apparato argomentativo, una conseguenzialità logico -razionale tra l'argomento esplicitato e quello tatiuto. Nel caso di specie, la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche - da cui dovrebbe dipendere la motivazione, implicita, della decisione con cui è stata negata la sospensione condizionale delle pena - è, come detto, assertiva, e non contiene alcun riferimento al necessario giudizio di prognosi specifica riferibile all'imputato.
2. L'epilogo del presente giudizio di legittimità è l'annullamento con rinvio al giudice di merito della sentenza impugnata, con esclusivo riguardo alla statuizione relativa al diniego della sospensione condizionale della pena, che dovrà essere nuovamente affrontata dal giudice del rinvio, secondo le delineate coordinate. Nel resto, il ricorso è inammissibile, dal momento che, come si evince dall'atto di appello, nel gravame di merito ( motivo IV dell'atto di appello), venne formulata doglianza solo con riguardo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, nessuna censura essendo stata espressa in ordine al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 01 luglio 2021 Il Consigliere estensore M