Sentenza — n. 31684/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: HAMZA NABIL nato il 05/07/1977 avverso la sentenza del 19/12/2019 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/12/2019 con la quale il g.i.p. del Tribunale di Brescia, decidendo a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato Nabil Hamza alla pena di dieci mesi di reclusione e di euro 300,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 61, n. 2, cod. pen. (capo A) e del reato di cui all'art. 493er cod. pen. (capo B), con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate e, in particolare, per quanto ancora rileva, alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 569 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31684/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale lamenta violazione di legge, rilevando che l'aumento applicato a titolo di continuazione (un mese di reclusione ed euro 100,00 di multa), rispetto alla pena base di un anno e un mese di reclusione ed euro 350,00 di multa, per il delitto di cui al capo B) è inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, richiesto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che, in effetti, i dati sopra ricordati dimostrano che l'aumento applicato all'imputato, ritenuto già recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., è inferiore al tetto imposto dal quarto comma dell'art. 81 cod. pen. rispetto alla pena prevista per il reato più grave attribuito all'imputato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: HAMZA NABIL nato il 05/07/1977 avverso la sentenza del 19/12/2019 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/12/2019 con la quale il g.i.p. del Tribunale di Brescia, decidendo a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato Nabil Hamza alla pena di dieci mesi di reclusione e di euro 300,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 61, n. 2, cod. pen. (capo A) e del reato di cui all'art. 493er cod. pen. (capo B), con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate e, in particolare, per quanto ancora rileva, alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
2. Il Procuratore generale lamenta violazione di legge, rilevando che l'aumento applicato a titolo di continuazione (un mese di reclusione ed euro 100,00 di multa), rispetto alla pena base di un anno e un mese di reclusione ed euro 350,00 di multa, per il delitto di cui al capo B) è inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, richiesto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che, in effetti, i dati sopra ricordati dimostrano che l'aumento applicato all'imputato, ritenuto già recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., è inferiore al tetto imposto dal quarto comma dell'art. 81 cod. pen. rispetto alla pena prevista per il reato più grave attribuito all'imputato.
Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, dal momento che, nel caso di specie, il ricorso non può essere qualificato come immediato, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (con le conseguenze di cui al comma 4 del medesimo art. 569), in quanto difetta il presupposto della possibilità di proporre appello (art. 569, comma 1„ del codice di rito), alla luce dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore Il reOdente eppe De Marzo . •' Sa eone