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Sentenza — n. 31682/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31682/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31682/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'Il dicembre 2019, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità, inconducenza e inidoneità l'appello proposto da Di Bella Alessandro avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 110,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p. , per essersi il predetto appropriato, in tempo di notte, di un ciclomotore parcheggiato sulla pubblica via, forzando il bloccasterzo e danneggiando i fili dell'accensione.

Regesto Legislator

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art. 581 c.p, art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31682/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, alla luce dei suddetti principi, si osserva che dall'esame dell'atto di appello si ricava che il Di Bella -senza confrontarsi con il decisum della sentenza oggetto di impugnazione- si è limitato a dedurre che nel caso in esame non risultano provate le aggravanti contestate all'imputato e, comunque, l'insussistenza dell'esposizione alla pubblica fede del ciclomotore sottratto, nonché la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle i aggravanti. 2.1 La Corte territoriale ha, dunque, ritenuto, con ragionamento immune da censura, affette da genericità le argomentazione sviluppate nell'appello che non si sono confrontate con le motivazioni fornite dal Tribunale.

Parole chiave

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infrazione qualificata altri reati guida in stato di ebbrezza qualificata reato di pirateria della strada dubbio circa il carattere di infrazione grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 581 c.p
1 Va premesso che anche antecedentemente alla novella dell'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
1 Va premesso che anche antecedentemente alla novella dell'art. 581 cod. proc. pen., ex art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BELLA ALESSANDRO nato a PALERMO il 11/05/1998 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il dicembre 2019, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità, inconducenza e inidoneità l'appello proposto da Di Bella Alessandro avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 110,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p. , per essersi il predetto appropriato, in tempo di notte, di un ciclomotore parcheggiato sulla pubblica via, forzando il bloccasterzo e danneggiando i fili dell'accensione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia avv. Angelo Brancato, sviluppando un unico motivo, con il quale censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 581 c.p.p., atteso che, illogicamente e senza fornire congrua motivazione, la corte territoriale, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, omettendo di rilevare la correlazione tra i motivi di appello e le ragioni di fatto o di diritto su cui si è basata la sentenza del primo giudice; invero, con l'atto di appello , attraverso specifiche doglianze, è stata dedotta la mancata esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose - non potendosi ritenere questa sussistente sol perché il veicolo era parcheggiato sulla pubblica via - e l'erroneità del giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti con le circostanze aggravanti, perché svolto omettendo di valutare lo stato di incensuratezza ed il comportamento processuale tenuto dall'imputato, il quale, peraltro, aveva ammesso i fatti; invero, costituisce elemento sintomatico della stretta ed effettiva correlazione tra i motivi di appello e le ragioni motive il fatto che non solo la corte territoriale ha indicato il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza, ma oltretutto che la sentenza è composta da ben otto pagine, proprio ad indicare come i giudici di seconde cure abbiano dovuto contrastare con argomentazioni le doglianze difensive, nonostante il giudizio si risolvesse con una declaratoria di inammissibilità. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Luigi Birritteri, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4.La difesa dell'imputato ha depositato a mezzo PEC memorie con le quali ha insistito nell'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1 Va premesso che anche antecedentemente alla novella dell'art. 581 cod. proc. pen., ex art. 1,comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), l'atto di impugnazione doveva connotarsi per la specificità dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste. In relazione a tale onere di specificità dell'impugnazione, immune da censure si presenta la preliminare valutazione effettuata nella fattispecie dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata, secondo cui l'appello proposto dal Di Bella è da considerarsi generico.1.1.Invero, nei casi di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la Corte di Cassazione deve procedere a un esame dell'atto di appello e, ove accerti che realmente si sia verificata una causa di inammissibilità del gravame, deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 956 del 07/10/2014, Rv. 261628;

Sez. 6, n, 48472 del 04/12/2008, P.M. in proc. Fezza, Rv. 242428). La ragione di ciò va ricercata nel principio di carattere generale, secondo il quale un esame del merito della regiudicanda nella fase del giudizio di impugnazione presuppone necessariamente la regolare instaurazione (e prosecuzione) di un rapporto giuridico processuale, mediante la proposizione di un valido atto di gravame, con la conseguenza che l'esame del merito delle questioni sollevate con l'atto d'impugnazione è precluso quando vi sia alla base del gravame (o intervenga successivamente) una situazione di carattere pregiudiziale e assorbente che ne determini l'inammissibilità nei casi previsti dall'art.591 c.p.p., comma 1, (ad es. per violazione delle disposizioni di cui agii artt. 581, 582, 583 e 585 cod. proc. pen.).

2. Orbene, alla luce dei suddetti principi, si osserva che dall'esame dell'atto di appello si ricava che il Di Bella -senza confrontarsi con il decisum della sentenza oggetto di impugnazione- si è limitato a dedurre che nel caso in esame non risultano provate le aggravanti contestate all'imputato e, comunque, l'insussistenza dell'esposizione alla pubblica fede del ciclomotore sottratto, nonché la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle i aggravanti. 2.1 La Corte territoriale ha, dunque, ritenuto, con ragionamento immune da censura, affette da genericità le argomentazione sviluppate nell'appello che non si sono confrontate con le motivazioni fornite dal Tribunale.

Le doglianze della difesa - relative, in particolare, alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose e dell'aggravante dell'esposizione del bene alla fede pubblica ed infine, anche al trattamento sanzionatorio - si sono limitate a contestare le valutazioni del primo giudice, non contenendo idonee ragioni a confutare e/o a sovvertire sul piano strutturale e logico l'iter motivazionale e senza indicare sotto quale profilo il Tribunale abbia errato. Seguendo tale percorso motivazionale, la sentenza impugnata ha osservato , fornendo idonea e puntuale motivazione, come il ricorrente abbia avanzato critiche che, oltre ad opporsi, con argomentazioni di merito, alla conclusione del Tribunale, sono aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo che la sorregge e che si snodano secondo un metodo valutativo non consentito, nella misura in cui non si confrontavano con le emergenze processuali. 2.2.

La circostanza, poi, che la Corte territoriale abbia sviluppato una motivazione anche in ordine alla inconducenza delle argomentazioni difensive non elide il dato che l'appello è stato in primis ed in maniera assorbente ritenuto inammissibile siccome generico e tale valutazione rende ultronea ogni altra valutazione 2.2.1. Non sconosce questa Corte un indirizzo di legittimità, secondo cui il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati, o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5n. 11942 del 25/02/2020, Rv. 278859).

La circostanza che la sentenza impugnata si sia spinta in alcuni punti nell'esame dei motivi di appello sino a ritenerli inidonei a confutare la sentenza di primo grado non elide, come già evidenziato, il dato che la motivazione preliminare ed assorbente della sentenza impugnata è stata quella della genericità dei motivi. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. così deciso il 3.6.2021 Il Consigliere estensore Il residente ezzullo abeone GOF rr*