Sentenza — n. 31680/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 5 novembre 2019, confermava la sentenza di condanna emessa dal locale Tribunale nei confronti di Montorsi Marco Carlo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto beni della società) e documentale (per aver sottratto o distrutto i libri contabili e le altre scritture della società) di cui agli artt, 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 1 e comma 2 n. 1 e 223 I. fall., commessi nella qualità di amministratore unico della società E.G.M. Genoa s.r.I., dichiarata fallita il 9 luglio 2009.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31680/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ed invero, il primo motivo di ricorso si presenta infondato, ai limiti dell'inammissibilità, siccome in più punti generico e reiterativo di analoghe censure sviluppate in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata e non illogica risposta. Invero, la sentenza impugnata ha specificamente considerato le dichiarazioni del notaio di Genova, asseritamente trascurate, evidenziando, senza illogicità, come non risulti in alcun modo provato che la documentazione contenuta negli scatoloni, andata distrutta nell'alluvione del 2011, fosse appunto la contabilità della fallita E.G.M.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTORSI MARCO CARLO nato a GENOVA il 17/04/1946 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 5 novembre 2019, confermava la sentenza di condanna emessa dal locale Tribunale nei confronti di Montorsi Marco Carlo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto beni della società) e documentale (per aver sottratto o distrutto i libri contabili e le altre scritture della società) di cui agli artt, 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 1 e comma 2 n. 1 e 223 I. fall., commessi nella qualità di amministratore unico della società E.G.M. Genoa s.r.I., dichiarata fallita il 9 luglio 2009.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, avv. Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa, sviluppando due motivi con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, in merito al reato di bancarotta fraudolenta documentale, aludici di merito hanno omesso di esaminare la dichiarazione del notaio Benetti, secondo cui nella cantina di sua proprietà, sita nello stabile dove aveva la sede operativa la società fallita (oltre allo studio il notaio) erano conservate quattro casse di documenti della E.G.M., completamente distrutte dall'alluvione che nel 2011 colpì diverse zone di Genova; inoltre, l'imputato era "espatriato" 14 anni prima della dichiarazione di fallimento, laddove la Corte territoriale ha ricavato la consapevolezza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società- da tempo di fatto inoperante e debitrice solo nei confronti dell'Agenzia delle entrate- sul solo presupposto per cui il curatore aveva dichiarato di aver inviato una raccomandata, senza precisare quando e dove, ricevuta dalla figlia dell'imputato, laddove non risiedeva con lui alcuna delle figlie; peraltro, la Corte territoriale ignorava i documenti e le dichiarazioni acquisite agli atti, dai quali emergeva che l'imputato, appena venuto a conoscenza del fallimento, prendeva contatti con il curatore per fargli pervenire tutta la documentazione, intenzione questa non attuata per l'intervenuta chiusura del fallimento; 2.2. con il secondo motivo, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, dedotto da un esame meramente formale del bilancio del 31 dicembre 2008 dal quale sarebbe emersa la certezza che i beni indicati in bilancio per il valore acquisto di euro 122.790, praticamente quasi totalmente ammortizzati con un residuo valore contabile minimo (euro 7.593) esistessero ancora e fossero stati distratti da parte dell'imputato; tuttavia, in atti è stata fornita la prova di come le due auto - gli unici beni pacificamente esistenti -fossero assoggettate a procedura esecutiva da parte dell'Agenzia delle entrate, unico creditore procedente e sottoposte a fermo amministrativo e non più commerciabili, essendo noto che gli altri beni, quali pc, macchine da scrivere ed arredi, si deprezzino spesso più rapidamente di quanto si deprezzino contabilmente; in ogni caso, eccezion fatta per l'agenzia delle entrate, nessun altro creditore si insinuava nel fallimento, nonostante nei sei mesi trascorsi dalla chiusura del bilancio alla dichiarazione di fallimento la società abbia inevitabilmente sostenuto ulteriori spese, i giudici di merito avrebbero dovuto, a fronte di un dato meramente formale, escludere la possibilità che i beni non fossero stati distratti, ma smaltiti in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento e non invece, dedurre o presupporre un'attività distrattiva limitandosi all'esame del bilancio sulla veridicità del quale potevano essere accampati dubbi, sia in positivo, che in negativo.
3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Luigi Birritteri , ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
li ricorso non merita accoglimento.
1. Ed invero, il primo motivo di ricorso si presenta infondato, ai limiti dell'inammissibilità, siccome in più punti generico e reiterativo di analoghe censure sviluppate in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata e non illogica risposta. Invero, la sentenza impugnata ha specificamente considerato le dichiarazioni del notaio di Genova, asseritamente trascurate, evidenziando, senza illogicità, come non risulti in alcun modo provato che la documentazione contenuta negli scatoloni, andata distrutta nell'alluvione del 2011, fosse appunto la contabilità della fallita E.G.M.
Genoa s.r.l. e che la custodia di una documentazione sì importante per la società avrebbe dovuto quantomeno essere segnalata. Quel che rileva al fine della ricorrenza del reato sono i dati oggettivi messi in risalto dalla sentenza impugnata, secondo cui la documentazione contabile della società era esistente (come emerge dalle dichiarazioni dell'avv. Piano che aveva ricevuto dall'imputato le scritture contabili della fallita, al fine di farle pervenire al curatore) e che non sarebbe stato possibile redigere i bilanci in assenza della documentazione, che all'atto del fallimento non era custodita presso la sede della stessa.
Anzi, la Guardia di Finanza, specificamente delegata dal pubblico ministero, non era riuscita ad individuare la sede della società alla quale la E.G.M. aveva a suo tempo affidato la tenuta delle scritture contabili. 1.1.Tali circostanze danno adeguatamente conto dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione/occultamento delle scritture contabili, oltre che dell'elemento soggettivo del reato che, come costantemente affermato da questa Corte, è caratterizzato dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione della documentazione contabile alla disponibilità degli organi fallimentari, (Sez, 5, n. 18634 dell' 01/02/2017,Rv. 269904).
La strumentalità della sottrazione/occultamento delle scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori è chiaramente evincibile dalla circostanza, secondo cui la curatela, all'esito della dichiarazione di fallimento, non rinveniva alcun bene ed, in particolare, neppure le due vecchie autovetture di cui, secondo il P.R.A., la società era intestataria e neppure le immobilizzazioni materiali per un valore di € 122.790,74. Proprio in ragione delle carenze documentali, la curatela non poteva individuare i titolari dei crediti appostati nell'ultimo bilancio depositato, chiuso al 31 dicembre 2007, a fronte di uno stato passivo ammontante ad euro 3.073.630,46, per crediti vantati dall'erario a titolo di imposte e contributi previdenziali non versati, nonché a fronte di un attivo pari a zero. 2 4(.7 1.2.
Le ulteriori deduzioni sviluppate dall'imputato -circa le sue "migrazioni" e la mancata consapevolezza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento- sono state già sottoposte al vaglio del giudice dell'appello, il quale non ha omesso di prenderle in considerazione, spiegando le ragioni per le quali abbia confermato le valutazioni del giudice di primo grado. La Corte territoriale, seguendo le grandi linee del discorso del primo giudice, ha rammentato, quanto al pomo motivo, che il Montorsi era a conoscenza del fallimento, siccome, oltre alla circostanza per cui la raccomandata veniva ricevuta dalla propria figlia, otto mesi dopo la dichiarazione di fallimento, nominava il proprio difensore di fiducia.
Le deduzioni svolte, inoltre, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con il ruolo dell'imputato di amministratore unico della società, tenuto alla custodia e alla conservazione della documentazione contabile della E.G.M. Genoa s.r.I..
2. Infondato si presenta, poi, il secondo motivo di ricorso in merito all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Ed invero, per quanto concerne la distrazione dei veicoli e di beni strumentali, la circostanza che tali beni fossero sottoposti a procedura esecutiva, ovvero fossero obsoleti, non elide la condotta distrattiva, che ricorre quando venga posta in essere un'operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5, n.36850 del 06/10/2020, Rv. 280106).
In tema di bancarotta per distrazione, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato ,(Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425). 2.1. Va da sé dunque, che nella fattispecie in esame il mancato rinvenimento all'atto del fallimento delle auto e dei beni strumentali- la cui disponibilità e titolarità risulta in sostanza ammessa dall'imputato- dà ampiamente conto dell'attività distrattiva dell'imputato stesso, atteso che anche un bene avente un valore irrisorio od esiguo- ove distaccato dal patrimonio sociale, senza riceverne alcun utile o corrispettivo, determina pur sempre un depauperamento del patrimonio sociale, rilevante ai fini del reato di bancarotta patrimoniale.
Peraltro, un bene "obsolescente" non è equiparabile ad un bene "inesistente", avendo pur sempre esso una consistenza economica, che quantunque minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori. Infine, non va sottaciuto che questa Corte ha evidenziato come in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere.desunta anche dal bilancio, ove attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Rv. 281181).
La circostanza, infine, che i beni fossero stati "smaltiti" in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, oltre a tradursi in una censura in fatto, non appare fondata su alcuna circostanza oggettiva a conforto, idonea a dar conto della sua fondatezza.3.11 ricorso va, pertanto, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 3.6.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Pezzull