Sentenza — n. 31679/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAmbrosino Raffaele, consigliere comunale di Napoli, veniva tratto a giudizio perché, nel corso di un'intervista pubblicata su "Il Giornale di Napoli", compiva affermazioni ritenute diffamatorie nei confronti del direttore del museo "Madre" del capoluogo campano, Eduardo Cicelyn, dichiarando che la doppia attività che veniva condotta nei locali del museo (culturale di giorno, di intrattenimento la sera) e che aveva anche portato al sequestro, poi revocato, dei locali per l'idoneità degli stessi per questa seconda componente, rappresentava un "imbroglio culturale" posto in essere dal suddetto direttore, di cui invocava le dimissioni; lasciava, poi, intendere che il museo avrebbe posto in essere una mancata distinzione tra i biglietti da esso venduti per la parte strettamente culturale e la parte di intrattenimento e discoteca la sera, e che ciò consisteva in un "errore voluto" che "nei fatti si traduce in un beneficio di risorse economiche, che nella loro ripartizione tengono conto proprio del numero di visitatori", attribuendo in sostanza alla p.o., secondo l'accusa, una condotta volutamente fraudolenta finalizzata ad ottenere indebitamente dei contributi economici pubblici.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 595 c.p, art. 133 c.p, art. 133 cod. pen, art. 175 cod. pen; Sentenza — n. 31679/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce violazione e/o erronea applicazione dell'art.51 c.p. con conseguente immotivata esclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica. Vizio di motivazione sub specie di omessa motivazione per travisamento del materiale probatorio. L'imputato avrebbe riferito fatti veri e di interesse pubblico che giustificano il riconoscimento della scriminante, su cui invece la sentenza non si è soffermata in alcun modo. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, sez. 5, n. 9566/21 del 16/12/2020, Rv. 280809- 01), è causa di giustificazione solo la critica che rispecchia la verità dei fatti narrati.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AMBROSINO RAFFAELE, nato a Napoli il 26.2.1960 avverso la sentenza n. 6409/19 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Ambrosino Raffaele, consigliere comunale di Napoli, veniva tratto a giudizio perché, nel corso di un'intervista pubblicata su "Il Giornale di Napoli", compiva affermazioni ritenute diffamatorie nei confronti del direttore del museo "Madre" del capoluogo campano, Eduardo Cicelyn, dichiarando che la doppia attività che veniva condotta nei locali del museo (culturale di giorno, di intrattenimento la sera) e che aveva anche portato al sequestro, poi revocato, dei locali per l'idoneità degli stessi per questa seconda componente, rappresentava un "imbroglio culturale" posto in essere dal suddetto direttore, di cui invocava le dimissioni; lasciava, poi, intendere che il museo avrebbe posto in essere una mancata distinzione tra i biglietti da esso venduti per la parte strettamente culturale e la parte di intrattenimento e discoteca la sera, e che ciò consisteva in un "errore voluto" che "nei fatti si traduce in un beneficio di risorse economiche, che nella loro ripartizione tengono conto proprio del numero di visitatori", attribuendo in sostanza alla p.o., secondo l'accusa, una condotta volutamente fraudolenta finalizzata ad ottenere indebitamente dei contributi economici pubblici.2.
L'imputato veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Nola alla pena di euro 3.000 di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile.
3. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la decisione di primo grado, avendo nel frattempo l'imputato rinunciato alla prescrizione (a differenza dell'originario coimputato, il direttore del giornale, nei cui confronti in appello il reato veniva dichiarato estinto).
4. L'imputato chiede l'annullamento della sentenza impugnata sulla base di tre motivi. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese.
5. L'udienza si è svolta con la modalità della discussione orale e il sostituto procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio in merito al terzo motivo, con rigetto del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente imputato deduce violazione e/o erronea applicazione dell'art. 595 c.p. per veridicità della notizia oggetto di critica nella contestata intervista, e motivazione illogica, mancante e contraddittoria perché frutto di travisamento - per omissione totale o parziale di confronto e considerazione - di prove decisive raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 1.1. La sentenza, pur riconoscendo che l'imputato non ha mai affermato che il Museo ha effettivamente ottenuto contributi pubblici grazie alla confusione tra le tipologie di visitatori, ha però ritenuto che la sua frase "un errore voluto che nei fatti si traduce in un beneficio di risorse economiche" lasciasse allusivamente intendere, anche per l'uso del verbo all'indicativo, che ciò fosse avvenuto, con lesione dell'onore della p.o.
L'imputato, invece, intendeva solo sottolineare che questa situazione era potenzialmente strumentale all'ottenere indebitamente i contributi pubblici. Rispondeva, infatti, del tutto a verità che i finanziamenti dipendevano dal numero di biglietti staccati, che il museo non distingueva tra visitatori della parte culturale e frequentatori delle serate danzanti e che, quindi, questo fatto poteva potenzialmente condizionare l'ammontare dei contributi pubblici. 1.2. La circostanza sarebbe confermata, poi, dal fatto che in dibattimento era effettivamente emerso che il museo aveva fatto domanda per ottenere i contributi, sebbene, alla fine, senza esito.
Quest'ultimo elemento sarebbe stato del tutto trascurato nella sentenza di appello, atteso che uno degli argomenti su cui si fonda la condanna, a pag. 4 della decisione, è proprio il fatto che l'imputato non avrebbe dimostrato che il museo aveva effettivamente presentato domanda per ottenere i contributi pubblici. La sentenza sarebbe, quindi, affetta da un grave vizio motivazionale. 1.3. Il motivo è infondato.Lo stesso tende, in sostanza, ad affermare che il reato non sussisterebbe perché, in merito alla frase in cui l'imputato lasciava intendere che la "confusione" tra i biglietti della parte museale (il giorno) e quella di intrattenimento (la sera), si traduceva in un indebito vantaggio economico per ottenimento di fondi pubblici, l'imputato non aveva voluto affermare che grazie a ciò il museo aveva indebitamente ottenuto tali (parannetrati sul numero di biglietti staccati, e quindi senza distinguere quale parte di attività gli stessi riguardassero), ma che questa era solo una possibilità derivante da tale situazione. 1.4 Il motivo evidenzia anche che, tra l'altro, che il fatto che il museo avesse fatto la domanda per l'ottenimento dei fondi suddetti confermava la veridicità dell'affermazione.
La sentenza sul punto compie due ulteriori considerazioni rispetto a quanto dedotto nel motivo:
a) nell'atto di appello il difensore non ha dedotto che la domanda per ottenere i contributi era stata presentata; ha dedotto che i fondi non erano stati ricevuti. La questione della veridicità della presentazione dell'istanza non sarebbe, quindi, stata dedotta in appello, almeno in via fattuale, per quanto fosse emersa certamente nel giudizio di primo grado, perché la dichiarazione de direttore del museo (è sicuro che la domanda è stata fatta) che il motivo pone a base dell'affermazione, è stata compiuta il 6.5.2013 nel corso del giudizio di primo grado.
b) se anche fosse provato che l'istanza era stata presentata, l'offesa resta perché l'affermazione dell'imputato, per come è espressa nell'articolo, lascia intendere che il museo abbia ottenuto questi contributi. 1.i. Di conseguenza, l'asserito vizio motivazionale dedotto in ricorso, cioè il fatto che la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che l'istanza era stata effettivamente presentata, è in realtà irrilevante perché la sentenza afferma espressamente che, anche se così fosse, ciò non determina il venire meno del reato per il contenuto della dichiarazione.
2. Con il secondo motivo deduce violazione e/o erronea applicazione dell'art.51 c.p. con conseguente immotivata esclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica. Vizio di motivazione sub specie di omessa motivazione per travisamento del materiale probatorio. L'imputato avrebbe riferito fatti veri e di interesse pubblico che giustificano il riconoscimento della scriminante, su cui invece la sentenza non si è soffermata in alcun modo. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, sez. 5, n. 9566/21 del 16/12/2020, Rv. 280809- 01), è causa di giustificazione solo la critica che rispecchia la verità dei fatti narrati.
Pertanto, il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche deve essere vero, in quanto non può assolutamente ritenersi lecita la condotta consistente nell'attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti. 2.3. Ora, il fatto che il museo abbia ottenuto finanziamenti pubblici sulla base del numero di biglietti venduti è un dato che, alla fine, può ritenersi certamente smentito; lo stesso imputato, in sostanza, lo riconosce, cercando di dare alla propria frase un significato nel senso di potenzialità dell'evento anziché di affermazione. 2.4.
Anche sul fatto che i contributi, mai ottenuti, dipendessero dal numero dei visitatori, va rilevato un dato è emerso in maniera chiara dall'istruttoria, laddove si legga, a pag. 10 della trascrizione della deposizione della parte civile, la risposta alla domanda del giudice se i finanziamenti dipendevano anche dalla quantità di visitatori nei seguenti termini: "no, sono assolutamente indipendenti dal numero dei visitatori". 2.5. E' anche emerso, tra l'altro, che i biglietti per chi intendeva visitare solo la parte museale e chi voleva fermarsi anche per l'intrattenimento serale erano diversi, perché i primi costavano sette euro, i secondi dieci euro (pag. 13), per quanto il ricorso citi un'ulteriore affermazione della parte lesa in dibattimento, all'esito del controesame della difesa (pag. 21), secondo cui non era possibile fare alcuna distinzione tra i biglietti. 2.6.
Tutto ciò, quindi, getta certamente un'ombra sulla sussistenza del requisito della completa veridicità delle affermazioni dell'imputato, necessario per riconoscere il diritto di critica, perché, quanto meno, la realtà era più complessa di come è stata dipinta in tali affermazioni. Vi è, infatti, anche da considerare, e ciò emerge dalle dichiarazioni dibattimentali, il contesto generale di tutta la vicenda, come la "doppia valenza" del museo - sia come spazio culturale che come spazio di intrattenimento la sera e luogo di aggregazione anche giovanile, dove sperimentare nuove forme musicali - avesse un significato culturale in senso ampio, trattandosi di un tentativo con pochissimi precedenti in Italia, a differenza di quanto avveniva già all'estero. 2.7.
Ridurre il tutto ad una mera questione economica, ipotizzando un comportamento fraudolento sui biglietti per ottenere finanziamenti pubblici, fotografa, quindi, solo un aspetto della vicenda. Se, poi, ciò ne dà una rappresentazione neppure del tutto veritiera, è chiaro che il riconoscimento del diritto di critica diviene arduo. 2.8. Inoltre, nel diritto di critica fondamentale è il requisito della continenza: afferma, infatti, questa Corte (sez. 5, n. 17243 del 19/2/2020, Rv. 279133): "In tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato". 2.9.
E ancora (sez. 5, n. 32027 del 23/3/2018, Rv. 273573-01), in una fattispecie relativa alla interrogazione di un consigliere comunale rivolta al Presidente del consiglio comunale: "in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere".
Ora, già alla luce di questi principi, espressioni quale "imbroglio culturale" ed "errore voluto" non appaiono espressioni di mera disapprovazione, ma trasmodano in giudizi sull'etica della persona, che poco ha a che fare con valutazione tecniche come quelle che dovrebbero riguardare la gestione di un ente pubblico. 2.10. La difesa, anche in sede di discussione orale davanti a questo Collegio, ha cercato di ricondurre la questione alla dialettica politica. Al riguardo, va però osservato che la presente vicenda non può essere ricondotta alla critica politica per la ragione che la parte civile non è un esponente politico, ma un "tecnico"; certo, un tecnico nel campo dell'arte per dirigere strutture pubbliche, ma pur sempre tecnico, anche se fosse stato indicato per quella carica - come prospettato dalla difesa nella discussione orale - da una specifica parte politica.
Anche questo, infatti, non gli fa perdere il suo carattere di "tecnico". 2.11. Ora, parlare, per criticare l'attività di un tecnico, e quindi non di un avversario politico in un contesto di dialettica di quest'ultimo tipo, di "imbroglio culturale" e di "errore voluto" nella gestione dei biglietti per ottenere più fondi pubblici, e quindi, come già rilevato, attribuirgli un comportamento fraudolento finalizzato all'indebita erogazione di fondi pubblici significa, senza dubbio, attribuirgli la volontà di commissione di un illecito nella gestione tecnica della struttura pubblica di cui egli ha la responsabilità. 2.12.
Nei confronti di un tecnico, che non appartiene al mondo della politica e che ha una sua professionalità anche al di fuori dei rapporti con il mondo politico locale, professionalità che potrebbe avere necessità di mettere a frutto anche in incarichi futuri esclusivamente collegati al mondo artistico, si tratta di un'affermazione grave perché, se presa per vera, lo colpisce nell'esercizio della sua specifica attività gestionale di un'istituzione culturale e ne compromette l'immagine anche per eventuali futuri incarichi analoghi, in qualunque altra parte di Italia e del mondo.
Ne mina, infatti, le due professionalità che lo stesso deve possedere per ricoprire l'incarico in questione, ma anche incarichi futuri: la professionalità gestionale e quella artistica.2.13. Oltretutto, anche se si volesse inquadrare la vicenda in questione nell'ambito della critica politica, questa Corte (sez. 5, n. 31263 del 14/9/2020, Rv. 279909-01) ha ritenuto che, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. 2.14.
Non si può che ribadire, quindi, che attribuire alla parte lesa comportamenti fraudolenti si risolve in un attacco anche a quest'ultimo aspetto della sua personalità, esulante quindi dall'esimente in questione. Non si vede, quindi, davvero come le frasi in questione possano rientrare nel concetto di continenza nell'ambito del diritto di critica.
3. Col terzo motivo deduce violazione e/o erronea applicazione degli art. 133 e 175 c.p. in relazione alla omessa, sollecitata, rideterminazione della sanzione penale inflitta, oltre che alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Vizio di motivazione sub specie di motivazione apparente. 3.1. Il motivo è infondato. Le questioni erano state specificamente dedotte e la sentenza le affronta. 3.2. Sia l'entità della pena (superiore al minimo edittale, ma solo pecuniaria) sia la non menzione sono valutate in base alla"gravità del reato", con la motivazione che l'accusa al direttore di un'importante istituzione di avere indebitamente voluto fruire di benefici pubblici con condotta truffaldine integra tale gravità. 3.3.
Entrambe sono valutate secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. ed il principio affermato è corretto. 3.4. Ha stabilito, infatti, questa Corte (sez. 3, n. 13110 del 22/1/2020, Rv. 279094) che "la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei". 3.5. Ed ancora (sez. 2, n. 16366 del 28/3/2019, Rv. 275813-01): "Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen.
è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen". 3.6. Quanto, poi, alla motivazione sulla concessione o meno di tali benefici, è stato affermato (sez. 2, n. 1/2017 del 15/11/2016, Rv. 268971) che, proprio sul presupposto per cui la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., non è necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese della parte civile che vengono liquidate in euro tremila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre