Sentenza — n. 31678/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAManganiello Prassede ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, confermando la sentenza di primo grado, con la sola riforma della pena accessoria, la ha riconosciuta responsabile dei fatti di bancarotta fraudolenta a lei addebitati. In particolare, quale accomandataria fino al 2006, ed amministratore di fatto successivamente fino al fallimento dichiarato il 31.1.2007, avrebbe distratto notevoli somme dai conti correnti della Fortec sas per fini estranei all'impresa, attraverso prelievi bancari, e non avrebbe tenuto la contabilità, così da non permettere la ricostruzione del patrimonio sociale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31678/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, quale accomandataria fino al 2006, ed amministratore di fatto successivamente fino al fallimento dichiarato il 31.1.2007, avrebbe distratto notevoli somme dai conti correnti della Fortec sas per fini estranei all'impresa, attraverso prelievi bancari, e non avrebbe tenuto la contabilità, così da non permettere la ricostruzione del patrimonio sociale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MANGANIELLO PRASSEDE, nata a Cittaducale (RT) il 11.9.1943 avverso la sentenza n. 9750/19 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Manganiello Prassede ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, confermando la sentenza di primo grado, con la sola riforma della pena accessoria, la ha riconosciuta responsabile dei fatti di bancarotta fraudolenta a lei addebitati.
2. In particolare, quale accomandataria fino al 2006, ed amministratore di fatto successivamente fino al fallimento dichiarato il 31.1.2007, avrebbe distratto notevoli somme dai conti correnti della Fortec sas per fini estranei all'impresa, attraverso prelievi bancari, e non avrebbe tenuto la contabilità, così da non permettere la ricostruzione del patrimonio sociale.
3. Il sostituto PG ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce inosservanza e/o erronea applicazione di legge penale; vizio di motivazione relativamente al capo a) della rubrica. Per ritenere l'imputata responsabile dei reati ascrittile sarebbe stata necessaria l'estensione del fallimento ex art 147 I. fall. 1.1. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto l'imputata responsabile dei reati a lei ascritti in base ai due titoli ben precisi: fino al 2006 accomandataria e amministratrice della società; dal 2006 al 31.1.2007, data della dichiarazione di fallimento, quale amministratore di fatto.
Non vi era quindi alcuna estensione da compiere ai fini dell'affermazione di responsabilità. 1.2. La sentenza sez. 5, n. 42591 del 10/7/2018, Rv. 274175, citata nel ricorso riguarda, in realtà, una questione diversa; essa, infatti, afferma il seguente principio: "Ai fini della configurabilità, in capo al socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo dichiarata fallita, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del suo patrimonio personale è necessario che il fallimento sia stato esteso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 147 legge fall.", da cui si ricava che il tema affrontato in essa è quello della responsabilità per bancarotta fraudolenta del socio di s.n.c., e quindi illimitatamente responsabile, per distrazione dei beni del patrimonio personale.
Una situazione di fatto, quindi, diversa da quella della presente vicenda, in cui all'imputata era attribuita la distrazione di beni dell'impresa, quale amministratore della società.
2. Con il secondo motivo deduce mancanza e illogicità della motivazione. La sentenza evidenzierebbe una contraddizione laddove dà atto che le scritture non erano in possesso dell'imputata, ma poi ne afferma la responsabilità per questo. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Dalla sentenza emerge, infatti, in maniera chiarissima che la responsabilità dell'imputata è affermata in quanto amministratrice, in particolare amministratrice di fatto al momento del fallimento. La sentenza, quindi, riconduce tutta la gestione della società all'imputata, compresa la mancata tenuta delle scritture. Non vi è alcuna contraddizione con altri passaggi della decisione o illogicità in tale affermazione.3. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto in quanto inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente '( ndrea V negoni) (Ge - reone) RTESp v C