Sentenza — n. 31676/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMatera Francesco veniva tratto a giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza per i reati di minaccia e lesioni ai danni di Lo Russo Antonio, venendo assolto. Su appello della parte civile, il Tribunale di Potenza, con la sentenza impugnata, rigettava il mezzo di gravame e confermava l'assoluzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31676/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va preliminarmente rilevato, a fronte del fatto che nella specie si è in presenza di due assoluzioni nei gradi di merito, che il vizio di travisamento della prova, dedotto in tutti i motivi, può essere denunciato anche in caso di doppia conforme.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO RUSSO ANTONIO, nato a Potenza il 12.8.1962 in qualità di parte civile nel processo a carico di MATERA FRANCESCO nato a Potenza il 5.7,1961 avverso la sentenza n. 8/20 della CORTE DI APPELLO DI POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso chiedendo rigettarsi ricorso; lette le memorie difensive e note d'udienza delle parti;
RITENUTO IN FATTO
1. Matera Francesco veniva tratto a giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza per i reati di minaccia e lesioni ai danni di Lo Russo Antonio, venendo assolto. Su appello della parte civile, il Tribunale di Potenza, con la sentenza impugnata, rigettava il mezzo di gravame e confermava l'assoluzione.
2. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre la parte civile Lo Russo Antonio sulla base di cinque motivi.
3. Con il primo motivo lamenta violazione di legge ex art 125 comma 3 e 192 c.p.p.; difetto e/o carenza di motivazione anche in relazione alla valutazione delle prove. Travisamento della prova. Illogicità diretta e derivata. Error in procedendo e in iudicando. La sentenza del giudice di appello si baserebbe sul travisamento delle dichiarazioni delle persone sentite; in particolare: - teste Lancieri: la sentenza afferma che No stesso non è credibile per un presunto contrasto tra quanto da egli affermato in dibattimento e nelle sommarie informazioni nella fase delle indagini, laddove tale persona non è mai stata escussa in dibattimento come teste, essendo state acquisite in atti le sue dichiarazioni assunte come sommarie informazioni, cosicché nessun contrasto, come denunciato in sentenza, può essersi verificato, e ciò priva di credibilità la motivazione. -teste Lasorella Daniela, moglie della parte lesa: la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che ella ha dichiarato di avere trovato, subito dopo il fatto, il marito in stato di agitazione e che i presenti le hanno riferito che era stato sbattuto contro la saracinesca del negozio Amplifon dal Matera, ed ha illustrato la ragione dell'astio tra i due, -teste Lucarelli: la sentenza lo ha ritenuto non credibile per il solo fatto che in sede di sommarie informazioni aveva dichiarato di non conoscere il Matera, in contrasto con quanto affermato in dibattimento, dove ha affermato di conoscerlo quale amministratore del condominio dove abitava la parte civile, -teste Iannelli: non sarebbe stata adeguatamente tenuta in conto la sua dichiarazione su quanto ha visto -teste Corbo Francesco: non sarebbe stata considerata adeguatamente la sua dichiarazione di aver visto il Matera spingere il Lo Russo contro la saracinesca del negozio Amplifon, con travisamento della prova - parte civile: la sentenza avrebbe ingiustamente svalutato le dichiarazioni della parte civile, sempre concordanti tra loro e con quanto dichiarato nell'atto di denuncia querela.
4. Con il secondo motivo deduce travisamento della prova laddove la sentenza impugnata, pur dichiarando accertate le lesioni subite dalla parte civile, non ha però riconosciuto la responsabilità del Matera, ipotizzando che quest'ultimo avrebbe anche potuto essere stato aggredito ed avrebbe causato le lesioni per legittima difesa; nessun elemento ha suggerito in istruttoria che il Matera fosse stato aggredito dal Lo Russo.
5. Con il terzo motivo deduce erroneità della sentenza per travisamento della prova in quanto, a fronte di una richiesta della parte civile di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in appello, il giudice la ha respinta ritenendola pleonastica, ma ha poi del tutto trascurato la deposizione decisiva del Corbo;
5. Con il quarto motivo deduce travisamento della prova nel complesso della sentenza che ha confermato l'assoluzione e condannato l'appellante alle spese processuali di appello;6. Con il quinto motivo impugna l'omessa condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, con provvisionale.
7. Il sostituto PG Perla Lori ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
8. L'imputato ha depositato note scritte; il ricorrente, parte civile, ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente rilevato, a fronte del fatto che nella specie si è in presenza di due assoluzioni nei gradi di merito, che il vizio di travisamento della prova, dedotto in tutti i motivi, può essere denunciato anche in caso di doppia conforme.
3. Questa Corte (sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Rv. 280155-01) ha, infatti, affermato che "Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti", sebbene, ai fini della configurabilità del vizio suddetto nel ricorso in cassazione, non rilevi quanto indicato in una denuncia- querela, in quanto atto che, non formato nel contraddittorio tra le parti in dibattimento, non ha valore di prova e non può essere utilizzato ai fini della decisione (sez. 4, n. 18067 del 3/3/2021, Rv. 281075-01).
4. Quanto al contenuto del vizio di travisamento della prova, questa Corte con una serie di pronunce ne ha delineato i contorni, affermando, tra l'altro, che esso è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (sez. 6, n. 8610 del 5/2/2020, Rv. 278457 - 01) che deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758-01, che richiama anche i limiti della deducibilità del motivo in caso di doppia conforme, ai quali peraltro si è già fatto sopra riferimento) e che può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (sez. 2, n. 27929 del 12/6/2019, Rv. 276567- 01).
5. Ora, ai soli fini della valutazione del vizio dedotto nei motivi è allora indispensabile un esame degli atti 6. In tal senso, non può non rilevarsi che il teste Corbo nella sua deposizione davanti al Giudice di Pace ha ricordato che si trovava davanti negozio del cugino Lucarelli e ha affermato: "ho visto questo signore che spingeva il Lo Russo contro una saracinesca del negozio Amplifon", quindi è entrato dentro il negozio per avvisare Lucarelli.
7. Il Giudice di Pace ha svalutato tale dichiarazione per il fatto che, alla luce di tale versione, non si comprende perché Corbo non sia intervenuto a difendere Lo Russo, che conosceva, e, comunque, la dichiarazione menziona una spinta e non un pugno.
8. La parte civile ha contestato a pag. 17 dell'appello la svalutazione della dichiarazione di Corbo compiuta dal Giudice di Pace, e la sentenza di appello non si è pronunciata al riguardo.
9. Anche il teste Iannelli afferma di avere :;entito da casa delle urla e poi di essere sceso, aver visto Matera e Lo Russo, e Lo Russo contro il negozio che si teneva la testa. In senso analogo anche il teste Falciano.
10. Dal dibattimento, quindi, sono emersi dalle deposizioni una serie di dettagli che descrivono l'antefatto o quanto avvenuto subito dopo il fatto, ma che certamente sono necessari per comprenderlo, di cui la sentenza non ha tenuto conto.
11. Il teste Corbo, infatti, è uno dei pochi testi oculari della vicenda, ed ha affermato di avere visto l'imputato aggredire la parte lesa; che, poi, si sia trattato di una spinta o di un pugno è certamente un fatto si cui si potrà discutere nel merito, ma è indubbio che l'affermazione di avere assistito all'aggressione non può essere posta nel nulla sulla base di una sorta di analisi sulla corretta reazione che il teste avrebbe dovuto avere in quel momento; rimane, infatti, la dichiarazione del teste di avere visto l'imputato aggredire fisicamente la p.o.
12. E' poi certamente da rimarcare il fatto che la sentenza ha svalutato la dichiarazione del teste Lancieri per il contrasto tra quanto affermato in dibattimento e nelle sommarie dichiarazioni durante le indagini, laddove dal verbale di udienza, almeno per quanto a disposizione di questo Collegio, emerge in maniera inequivocabile che tale teste non è mai stato sentito in dibattimento, essendo stato acquisito il suo verbale di s.i.t., per cui il menzionato contrasto è, in realtà, inesistente. E' vero che il teste Lancieri in prima persona non avrebbe assistito alla scena, ma la sentenza non ne svaluta le dichiarazioni per questo motivo, anzi al contrario lo definisce come "unica deposizione con Lucarelli da cui emerge l'aggressione".
13. Ora, è vero che il giudice di appello che vuole assolvere dopo un'assoluzione in primo grado non ha alcun obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale (sez. 4, n. 6501 del 26/1/2021 citata dal Pm e dall'imputato nelle note scritte). Inoltre (sempre sez. 4, n. 6501 del 26/1/2021) la sentenza di appello che si conformi a quella assolutoria di primo grado non necessita di un particolare rigore motivazionale, valendo tutta l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in punto di c.d. "doppia conforme". E, quindi, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, il giudice del gravame del merito non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello - indipendentemente dal fatto che siano entrambe di condanna o entrambe di assoluzione - fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (si veda l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16/5/2013, Vecchia, Rv. 256096; conf.
Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615: Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250). Nella motivazione della sentenza confermativa di quella di primo grado il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.
Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv.254107). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061).
14. Tuttavia è anche vero che nel caso di specie la sentenza di appello presenta certamente delle debolezze motivazionali non rimediabili neppure con una lettura integrata con la decisione di primo grado, come nel caso, sopra ricordato, in cui contesta ad un teste di avere reso dichiarazioni diverse a sommarie informazioni in indagini e in dibattimento, laddove lo stesso in dibattimento non è mai stato sentito, oppure non si sofferma su quello che appare l'unico teste oculare che ha visto l'imputato aggredire la p.o.
15. Ritiene, pertanto, il collegio che sussistano gli estremi per l'annullamento della stessa, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello (trattandosi di impugnazione della parte civile ai soli effetti civili) cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
16. Va rilevato, tra l'altro, che anche il PG nella requisitoria scritta, per quanto concluda poi per il rigetto del ricorso, ravvisa l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza d'appello "a fronte di torsioni logiche nella motivazione", con riferimento specifico alla svalutazione di "dichiarazioni rese con inossidabile coerenza dalla persona offesa, a fronte di un certificato medico e di una pluralità di deposizioni rese da testimoni che, pur non avendo assistito alla denunciata aggressione, avevano visto o udito tanto l'acceso diverbio, quanto il rumore della serranda contro la quale il Lo Russo lamentava di essere stato spintonato".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le part