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Sentenza — n. 31675/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31675/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31675/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo l'imputato ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 59 comma 2 c.p.p. in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 583 c.p. La sentenza avrebbe errato sull'attribuzione dell'aggravante sulla base della prevedibilità della causazione dell'indebolimento permanente delle funzioni del naso, quando vari elementi, anche processuali, evidenziavano che all'inizio non vi era alcuna contezza di tale gravità delle lesioni. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. L'inammissibilità deriva già dal fatto che non è particolarmente chiaro se con esso il ricorrente lamenti effettivamente l'applicazione dell'art. 59, comma 2, c.p., o se contesti la natura delle lesioni in sé.

Regesto Legislator

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art. 59 comma 2 c.p, art. 583 c.p, art. 125 comma 3 c.p, art. 62 comma 2 c.p; Sentenza — n. 31675/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 59 comma 2 c.p.p. in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 583 c.p. La sentenza avrebbe errato sull'attribuzione dell'aggravante sulla base della prevedibilità della causazione dell'indebolimento permanente delle funzioni del naso, quando vari elementi, anche processuali, evidenziavano che all'inizio non vi era alcuna contezza di tale gravità delle lesioni. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. L'inammissibilità deriva già dal fatto che non è particolarmente chiaro se con esso il ricorrente lamenti effettivamente l'applicazione dell'art. 59, comma 2, c.p., o se contesti la natura delle lesioni in sé.

Parole chiave

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lesioni personali lesione al polso danno ai denti lesione alla caviglia grave affezione alla salute causalità della lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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art. 59 comma 2 c.p
per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 59 comma 2 c.p.p.
art. 583 c.p
in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 583 c.p.
art. 125 comma 3 c.p
606 lett e) c.p.p., che risulta dal testo del provvedimento impugnato in relazione all'art. 125 comma 3 c.p.p., 546 c.p.p.
art. 62 comma 2 c.p
in relazione all'art. 62 comma 2 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CARIS ANDREA, nato a Trieste il 28.12.1985 avverso la sentenza n. 919/19 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE RITENUTO IN FATTO1. Caris Andrea ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che, rigettando l'impugnazione, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Trieste che lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione per il reato di lesioni gravi ai danni di Signoretto Maurizio, per avere colpito quest'ultimo con un pugno al volto ed avergli causato la frattura delle ossa del naso e del setto nasale, con conseguente indebolimento permanente delle funzioni di tale organo.

2. Il difensore dell'imputato ha chiesto lo svolgimento della discussione orale, nella quale ha esposto le proprie conclusioni.

3. Il sostituto procuratore generale Perla Lori, nella requisitoria orale in udienza ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l'imputato ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.

b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 59 comma 2 c.p.p. in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 583 c.p. La sentenza avrebbe errato sull'attribuzione dell'aggravante sulla base della prevedibilità della causazione dell'indebolimento permanente delle funzioni del naso, quando vari elementi, anche processuali, evidenziavano che all'inizio non vi era alcuna contezza di tale gravità delle lesioni. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. L'inammissibilità deriva già dal fatto che non è particolarmente chiaro se con esso il ricorrente lamenti effettivamente l'applicazione dell'art. 59, comma 2, c.p., o se contesti la natura delle lesioni in sé.

Nel secondo caso sarebbe inammissibile perché vertente su rilettura delle risultanze processuali. In esito al dibattimento, anche con perizia, è stato infatti accertato il tipo di lesioni subito dalla parte lesa, per cui il fatto che la lesione non fosse emersa nella sua completa gravità fin dall'inizio, e che il Pnn, conseguentemente, avesse preparato la citazione a giudizio davanti al Giudice di Pace, non incide su quanto è stato poi accertato. 1.3. Quanto al fatto che l'evento aggravato rientrasse nel dolo, la sentenza afferma chiaramente che "l'imputato ha voluto il fatto, in una agli esiti lesivi dello stesso".

Questa Corte (sez. 5, n. 18490 del 14/11/2012, Rv. 256239-01) ha affermato che "In tema di lesioni volontarie, la previsione o la prevedibilità dell'evento integrante una delle circostanze aggravanti di cui all'art.583 cod. pen. deve ritenersi sussistente quando la condotta dell'agente, per qualità del mezzo adoperato, direzione, violenza o reiterazione dei colpi, di per sé riveli l'intenzione di arrecare notevole danno". 1.4. Al riguardo, non può negarsi che il fatto di colpire una persona con un pugno sul naso (tralasciando a questi fini, al momento, le considerazioni sulla ricostruzione dei fatti, come da secondo motivo) porti in sé la piena prevedibilità e consapevolezza di poter causare la rottura del setto nasale. 1.5.

Il fatto che per accertare compiutamente la natura delle lesioni sia stata necessaria una perizia non fa certamente venire meno il dolo.

2. Con il secondo motivo deduce mancanza, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, ex art. 606 lett e) c.p.p., che risulta dal testo del provvedimento impugnato in relazione all'art. 125 comma 3 c.p.p., 546 c.p.p. e 192 c.p.p. in punto credibilità della persona offesa, a fronte di versioni contrastanti nella ricostruzione della dinamica da parte dei testi oculari Marino Romano e Candotti Giorgio. La motivazione della Corte non sarebbe convincente perché evidenzia degli aspetti contraddittori nelle dichiarazioni dei testi, non valorizza le dichiarazioni a favore dell'imputato, e poi conferma la versione secondo cui l'imputato avrebbe colpito la p.o. 2.1.

Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Lo stesso attiene alla dinamica del fatto; dalla lettura della sentenza emerge che il fatto è avvenuto in orario in cui era già buio (si era, del resto, a metà dicembre). Il motivo tende a sostenere che le poche persone presenti non avrebbero visto in maniera chiara tutta la scena, cosicché ciò inficerebbe la loro attendibilità. 2.2. La Corte d'Appello, però, ha considerato anche questi aspetti affermando che la versione alternativa fornita dall'imputato, evidentemente prospettata in dibattimento, secondo cui egli non avrebbe affatto colpito la p.o., ma sarebbe stata quest'ultima che, nel tentativo di aggredirlo, è caduta ed ha sbattuto il naso, è "al di fuori dell'apparato conoscitivo quale risultante dall'espletata istruttoria dibattimentale". 2.3.

Anche sull'esito della condotta, ed in particolare sulla tipologia di lesione, la sentenza dà conto del fatto che è stata accertata la frattura del setto nasale della p.o., del tutto compatibile con un pugno al viso, con indebolimento permanente dell'organo sotto il profilo della funzione respiratoria, "essendo stata accertata una rinite cronica vasomotoria e dunque un'ipertrofia della mucosa che impedisce la regolare climatizzazione dell'aria che convoglia nelle vie aeree". 2.4. La motivazione, nel suo complesso, non appare contraddittoria, nello sforzo di fornire la lettura più verosimile dei fatti. 2.5.

Del resto, la sentenza si sofferma ad illustrare perché la versione secondo cui l'imputato avrebbe sferrato un pugno al naso della p.o. risulta la più attendibile, citando le dichiarazioni del teste Marin, e spiegando perché la mancanza di versioni perfettamente in linea tra loro nelle deposizioni dei testi non faccia venir meno la credibilità di tale versione dei fatti. 2.6. E' del tutto evidente, poi, che la richiesta in questa sede di una rilettura di tali risultanze processuali si pone come del tutto inammissibile, implicando un giudizio di fatto non consentito nel giudizio di legittimità.

3. Con il terzo motivo l'imputato deduce violazione di legge ex art 606 comma 1 lett c) c.p.p. in relazione all'art. 62 comma 2 c.p. in relazione alla mancata configurabilità dell'attenuante in questione. La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la condotta dell'imputato è stata una reazione ad una provocazione. 3.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza della Corte d'Appello, nel paragrafo 7.1., affronta specificamente il tema dell'invocata provocazione, ma la disattende alla luce dello svolgimento dei fatti così emergente dalle risultanze processuali. 3.2.

Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione di legge, non avendo la sentenza impugnata ravvisato gli estremi fattuali per la sussistenza della provocazione. 3.3. La richiesta del riconoscimento dell'attenuante sulla base di una diversa lettura delle risultanze processuali sconfina, evidentemente, nella rilettura del fatto, inammissibile in questa sede.4. Il ricorso deve, quindi, nel suo complesso essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro 3.000 nella Cassa delle Ammende.

P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ndrea V negoni) (Gel o S