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Sentenza — n. 31672/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31672/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31672/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tirico Giuseppe ricorre a questa Corte per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 476 c.p. in quanto, nella sua qualità di tenente colonnello dell'Esercito Italiano, con incarico di capo sezione supporto tecnico logistico amministrativo presso il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, attestava falsamente che alcuni lavori, riportati nella fattura n. 36 dell'1.9.2014 della ditta GioMARR (relativi alla realizzazione del parcheggio per invalidi ed all'installazione di aste per bandiere, entrambi all'interno del suddetto ufficio) erano stati eseguiti a regola d'arte, alle condizioni tecniche stabilite e nei termini prescritti, laddove gli stessi non erano stato eseguiti alle date dell'attestazione.

Regesto Legislator

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art. 476 c.p, art 49 comma 2 c.p; Sentenza — n. 31672/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, nella prima parte la sentenza di appello afferma con chiarezza il dato oggettivo: i lavori di cui all'attestazione dell'imputato, menzionati nella fattura n. 36 della ditta esecutrice, alla data del 9.9.2014 non erano stati eseguiti. La sentenza ripercorre gli elementi probatori sulla cui base giunge a tale affermazione, sottolineando le deposizioni dei testi (tra l'altro, tutti militari, come del resto l'imputato) e la documentazione fotografica, evidentemente acquisita in dibattimento, che nell'ottobre 2014 evidenziava che i lavori non erano stati compiuti, confermando così che, a maggior ragione, non potevano esserlo stati il mese precedente, nel settembre 2014, quando l'imputato compì l'attestazione per la quale è stato tratto a giudizio.

Parole chiave

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reati contro i doveri di servizio mancanza di disciplina dolo penale tradimento militare falsità ideologica in documenti violazione dell'obbligo di fedeltà

Disposizioni normative citate

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art. 476 c.p
Tirico Giuseppe ricorre a questa Corte per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 476 c.p.
art 49 comma 2 c.p
606 lett b) ed e) c.p.p., violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di accertamento dell'offensività della condotta ex art 49 comma 2 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TIRICO GIUSEPPE nato Roma il 6.11.1957 avverso la sentenza del 27/4/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sentite le conclusioni del difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Tirico Giuseppe ricorre a questa Corte per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 476 c.p. in quanto, nella sua qualità di tenente colonnello dell'Esercito Italiano, con incarico di capo sezione supporto tecnico logistico amministrativo presso il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, attestava falsamente che alcuni lavori, riportati nella fattura n. 36 dell'1.9.2014 della ditta GioMARR (relativi alla realizzazione del parcheggio per invalidi ed all'installazione di aste per bandiere, entrambi all'interno del suddetto ufficio) erano stati eseguiti a regola d'arte, alle condizioni tecniche stabilite e nei termini prescritti, laddove gli stessi non erano stato eseguiti alle date dell'attestazione.

2. Lo stesso veniva, invece, assolto in relazione all'attestazione di altri lavori, di cui alla fattura n. 35 della stessa ditta.3. Il ricorso si fonda su due motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett b) ed e) c.p.p., violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 476 c.p. La motivazione della sentenza impugnata non si soffermerebbe ad illustrare perché è stato ritenuto sussistente il dolo, questione che era oggetto di uno specifico motivo di appello, ma lo avrebbe considerato in re ipsa 3.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett b) ed e) c.p.p., violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di accertamento dell'offensività della condotta ex art 49 comma 2 c.p. 3.3. Nella discussione, svoltasi oralmente su richiesta dell'imputato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 28.10.2020, il sostituto PG Perla Lori ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato. Anche a voler prescindere da considerazioni sulla specificità del primo motivo relativo al dolo, che adduce la mancata trattazione da parte della sentenza di appello di quanto dedotto nell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado, senza però riportare i termini precisi in cui la questione era stata proposta, e che riproduce, piuttosto, numerose circostanze di fatto della vicenda, chiedendo, inammissibilmente, a questa Corte di rivalutare la sussistenza dell'elemento soggettivo alla luce di queste, resta il fatto che il motivo di ricorso appare infondato nel merito.

2. Il giudizio della Corte d'Appello, certamente sintetico, va, tuttavia, visto in relazione a quanto la stessa Corte afferma nei paragrafi che precedono l'analisi dell'elemento soggettivo, ed in relazione a quanto affermato nella sentenza di primo grado, alla quale la sentenza impugnata compie frequente riferimento.

3. In particolare, nella prima parte la sentenza di appello afferma con chiarezza il dato oggettivo: i lavori di cui all'attestazione dell'imputato, menzionati nella fattura n. 36 della ditta esecutrice, alla data del 9.9.2014 non erano stati eseguiti. La sentenza ripercorre gli elementi probatori sulla cui base giunge a tale affermazione, sottolineando le deposizioni dei testi (tra l'altro, tutti militari, come del resto l'imputato) e la documentazione fotografica, evidentemente acquisita in dibattimento, che nell'ottobre 2014 evidenziava che i lavori non erano stati compiuti, confermando così che, a maggior ragione, non potevano esserlo stati il mese precedente, nel settembre 2014, quando l'imputato compì l'attestazione per la quale è stato tratto a giudizio.

4. La sentenza di appello mette poi ulteriormente in rilievo, come già aveva fatto la sentenza del Tribunale, che lo stesso imputato, nel giudizio di primo grado, aveva pacificamente riconosciuto che, prima di compiere l'attestazione contestata, non aveva effettuato un previo controllo dello stato dei lavori.

5. Il concetto di fondo che emerge dalla sentenza impugnata, anche se non esplicitato nella sua piena estensione, ma chiaramente desumibile dall'intera motivazione, è, quindi, quello per cui, nel momento in cui un soggetto attesta qualcosa senza averne verificato la veridicità, pur avendone la possibilità, pone in essere l'attestazione con coscienza e volontà, pur nella consapevolezza di essere in difetto per il mancato controllo. Quest'ultimo, si evince dalla sentenza impugnata, può essere dovuto alla pura sfera decisoria dell'imputato e non a fattori esterni, cosicché attestare qualcosa con la consapevolezza di non avere verificato quanto si attesta, è un atto rientrante nella sfera del dolo. Sez. 4, n. 4623/18 del 14/12/2017, Rv. 271949, riconosce, al riguardo, la piena compatibilità tra il falso ed il dolo eventuale.

6. Non si tratta, quindi, di affermare che il dolo è in re ipsa. Sul dolo nei reati di falso, questa Corte si è espressa con varie pronunce, in cui ha espresso una serie di concetti. 6.1. Il primo è quello per cui è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri", non essendo richiesto l'"animus nocendi vel decipiendi" (sez. 1, n. 27230 dell'11/9/2020, Rv. 279785, e sez. 5, n. 17929 del 20/1/2020, Rv. 279214); in quanto tale, come detto, la ricorrenza del reato è compatibile con il dolo eventuale. 6.2.

Il secondo è che non si tratta, tuttavia, di un dolo in "re ipsa", in quanto deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente (la medesima sez. 1, n. 27230 dell'11/9/2020, Rv. 279785 e, in aggiunta, Sez. 5, n. 29674 del 03/06/2010, Rv. 248264-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Rv. 264328-01; Sez. 5, n. 3004 del 13/01/1999, Rv. 212939-01). 6.3. Peraltro, pur ribadito quest'ultimo concetto, sez. 5, n. 12547 dell'8/11/2018, Rv. 276505-02, ha stabilito che "deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto" (citando anche Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia ed altro, Rv. 2:32138), e la già citata sez. 5, n. 17929 del 20/1/2020, Rv. 279214, ha ritenuto integrare il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione.

Questo, evidentemente, perché se si ha la consapevolezza di non aver compiuto l'accertamento, e, nonostante ciò, si attesta qualcosa come se lo stesso fosse stato realizzato, non si può negare che tale attestazione sia posta in essere con la volontà di effettuarla, con la coscienza non aver di previamente verificato quanto si afferma, e, quindi, in sostanza, con dolo. 6.4. Questo, poi, a maggior ragione se il mancato previo accertamento non dipende da fattori esterni, che possano in qualche modo avere condizionato l'agente, ma esclusivamente dalla volontà di quest'ultimo il quale, pur avendone tutte le possibilità, coscientemente non lo pone in essere, non potendo certamente rilevare fattori quali il periodo dell'anno (di ritorno dalle ferie) o il rapporto di conoscenza o amicizia con il controllato, o la fiducia in quest'ultimo.

7. Infatti, se si analizzano altre fattispecie su cui la giurisprudenza di questa Corte si è pronunciata in materia di falso per attestazioni da omessi controlli, si può verificare che, al di là dell'affermazione, contenuta nelle massime, secondo cui il dolo non deve essere in re ipsa, e si deve escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente, la responsabilità dell'imputato è affermata. 7.1. Così, sez. 1, n. 27230 dell'11/9/2020, Rv. 279785-03, in un caso - peraltro molto complesso ed in cui venivano in rilievo reati molto più gravi del falso - in cui un sanitario aveva attestato di avere visitato un paziente ed analizzato un suo campione ematico su prelievo, ed invece ne aveva analizzato un campione ematico consegnatogli direttamente da un'infermiera dello stesso ospedale - che era la moglie del paziente ed agiva in tal modo per fini illeciti -, ha affermato la sussistenza del reato di falso contestatogli in merito alla attestazione di effettuazione della visita e del prelievo, essendo stato ritenuto del tutto irrilevante che l'attestazione fosse stata compiuta per mera cortesia dovuta al rapporto di conoscenza professionale tra il medico e l'infermiera, e quindi, in un certo senso "negligente" perché dovuta alla mancata verifica che il paziente di cui gli era stato consegnato il campione fosse effettivamente ricoverato, per quanto il campione ematico esaminato appartenesse effettivamente al paziente medesimo. 7.2.

Del resto, sez. 3 n. 30862 del 14/5/2015, Rv. 264328, ha ricordato che il dolo, quale fenomeno interno e soggettivo, si manifesta attraverso segni esteriori, sicché la prova di esso resta affidata ai facta concludentia, ossia a quelle modalità estrinseche dell'azione dotate di valore sintomatico; assume anche rilievo (a volte decisivo), ai fini della prova, l'eventuale scopo perseguito o meno dall'agente, di modo che l'indagine - riservata al giudice di merito - esige che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti (Sez. 5, n. 1358 del 16/12/1986, Bosco, Rv. 175031).

8. Orbene, sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno messo in luce gli elementi di fatto da cui hanno ritenuto di desumere il dolo del reato di falso nel caso di specie, attribuendo rilievo chiaro e specifico non solo alle testimonianze ed alla documentazione fotografica, che, secondo le sentenze, dimostrava inequivocabilmente che alla data dell'attestazione i lavori in questione non erano stati eseguiti, ma anche alla stessa dichiarazione dell'imputato che, in sintesi, non ha negato il fatto, riconducendolo solo alla questione della mancanza dell'elemento soggettivo.

9. In conclusione, la motivazione della sentenza di appello sul punto, nei termini di cui sopra, non appare inficiata da vizi che ne giustifichino l'annullamento.10. Per quanto riguarda il secondo motivo, il falso non è stato ritenuto innocuo, con valutazione di fatto. Peraltro, questa Corte (sez. 5, n. 12547 dell'8/11/2018, Rv. 276505-02) ha affermato che "il falso è irrilevante solo quando non accresce in alcun modo la valenza probatoria dell'atto" e che l'innocuità va vista in relazione al significato dell'atto ed alla sua funzione documentale (sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Rv. 280453). 10.1. In tal senso, l'attestazione era funzionale al pagamento della fattura, sebbene all'interno di una procedura più complessa nei cui gradi successivi, come evidenziato nel ricorso, l'imputato non era coinvolto; e tuttavia, senza l'attestazione tale procedura non avrebbe comunque potuto prendere avvio e progredire, per cui, anche se i lavori successivamente sono stati effettivamente compiuti, l'azione va naturalmente valutata in relazione al momento in cui è stata commessa.

11. Questa Corte (sez. 5, n. 28599 del 7/4/2017, Rv. 270245) ha anche affermato che il falso innocuo si verifica allorché il falso cada sull'atto o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria (Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Rv. 185132-01), cosicché non può essere se non quello che incide su un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez. 5, n. 5414 del 20/03/1984, Rv. 16474201), situazioni che non ricorrono, pertanto, nella presente fattispecie.

12. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/5/2021 Il Consigliere e tensore Il Presidente drea Ven goni