Sentenza — n. 31670/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Bartolomeo Stolfo, avv. Davide Vettorello, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 29 ottobre 2020 con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna inflitta all'imputato dal Tribunale di Asti in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen. in relazione alla sottrazione di energia elettrica, realizzata mediante il collegamento abusivo al contatore condominiale, con la quale lo Stolfo alimentava la propria abitazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 183 cod. proc. pen, art. 625 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31670/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, si duole dell'erronea applicazione della norma penale in merito al trattamento sanzionatorio. Con memoria del 7 maggio 2021, la difesa ha precisato che la censura di nullità formulata con il primo motivo di ricorso riguardava la circostanza che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen. -a seguito del vano tentativo di notificazione all'imputato presso il domicilio eletto ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen.- non fosse stata eseguita presso il difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Stolfo Bartolomeo, nato a Caserta il 13/07/1973 avverso la sentenza emessa il 29/10/2020 dalla Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. Davide Vettorello con atto del 7 maggio 2021;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Bartolomeo Stolfo, avv. Davide Vettorello, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 29 ottobre 2020 con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna inflitta all'imputato dal Tribunale di Asti in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen. in relazione alla sottrazione di energia elettrica, realizzata mediante il collegamento abusivo al contatore condominiale, con la quale lo Stolfo alimentava la propria abitazione.
2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione in appello conseguente al difetto di notifica, in favore dell'imputato, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che la nullità fosse stata sanata dall'appello proposto dal difensore d'ufficio. Si legge nel ricorso che l'imputato: -convocato dinanzi alla polizia giudiziaria in qualità di indagato aveva eletto domicilio ex art.161 cod. proc. pen. in Novello (CN) loc.
Saccati n. 12, ove erano in corso i lavori di ristruttrazione della propria unità abitativa e che, terminati i lavori, aveva fatto rientro nel luogo di residenza ubicato in Carinola (CE), via Nazionale n. 149, dove gli era stato notificato il decreto di citazione in grado di appello; - non aveva avuto alcuna cognizione dell'intera fase processuale anteriore alla notifica del decreto di citazione in appello e, dunque, nè dello svolgimento del procedimento in primo grado, nè della nomina del difensore di ufficio, poiché gli atti a suo carico erano stati notificati in Novello (CN) loc.
Saccati n. 12, dove era risultato irreperibile; -a seguito dell'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio, aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione in grado di appello presso l'abitazione ubicata in Carinola (CE), via Nazionale n. 149, così apprendendo dell'avvenuta celebrazione in primo grado del procedimento a suo carico; -a seguito di tale notifica aveva proceduto alla nomina del difensore di fiducia. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta che, con motivazione carente, contraddittoria e illogica, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. nonostante la mancanza dei presupposti richiesti per la configurabilità della medesima.Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, si duole dell'erronea applicazione della norma penale in merito al trattamento sanzionatorio. Con memoria del 7 maggio 2021, la difesa ha precisato che la censura di nullità formulata con il primo motivo di ricorso riguardava la circostanza che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen. -a seguito del vano tentativo di notificazione all'imputato presso il domicilio eletto ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen.- non fosse stata eseguita presso il difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.
2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, risulta agli atti del processo che Bartolomeo Stolfo, convocato dalla polizia giudiziaria in qualità di indagato, aveva eletto domicilio in Novello (CN) loc. Saccati n. 12, luogo presso il quale, quindi, gli erano stati notificati il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Asti, il verbale di udienza a seguito della contestazione dell'aggravante, la sentenza di primo grado e che, tuttavia, le notifiche non erano andate a buon fine poiché lo Stolfo risultava sconosciuto all'indirizzo.
La Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione per il giudizio d'appello, sollevata dalla difesa per omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ritenendo che la stessa fosse stata sanata ex art. 183, lett. b, cod. proc. pen. in ragione della proposizione del ricorso in appello. 2.1 Giova precisare, da un lato, che l'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. prevede che quando la sentenza non sia depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito debba essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione e anche a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza; dall'altro, che scopo dell'adempimento è quello di portare la parte a conoscenza non dell'esistenza di un processo a suo carico e della decisione assunta (come succedeva per l'abrogato istituto della notifica dell'estratto contumaciale), ma soltanto delle ragioni poste a fondamento di quella decisione al fine di un utile esercizio del diritto di impugnazione.
Da tali premesse deriva, pertanto, che la mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che resta sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Sinneoli, Rv. 277844;Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv. 252957;
Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, Italiano, Rv. 246504). Nella specie la nullità connessa alla mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito ex art.548, comma 2 cod. proc. pen. risulta sanata: l'atto ha raggiunto il suo scopo con la tempestiva proposizione dell'impugnazione da parte del difensore d'ufficio e l'eccezione non è stata sollevata con l'atto di appello. Tanto non senza considerare che il ricorrente ha fondato l'eccezione di nullità su motivi generici ed astratti, essendosi limitato a rappresentare che l'atto di appello proposto dal difensore d'ufficio, pur valido e dignitoso, non fosse "comprensivo di tutti i motivi di doglianza che si sarebbero potuti sollevare in relazione alla sentenza di primo grado".
Da qui la manifesta infondatezza del motivo.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si è limitato a ribadire la medesima doglianza proposta in sede di appello, senza una reale ed argomentata critica alla risposta contenuta nella sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 2, n. 11951/2014, Lavorato, Rv. 259425). Invero, i giudici d'appello hanno risposto, in maniera logica, corretta ed adeguata, alla censura richiamando il principio di diritto, che la Corte intende ribadire, secondo il quale la "rado" oi dell'aggravamento della pena ai sensi del n. 7 dell'art. 625 cod. pen. non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Distefano, Rv. 279774;
Sez. 4, n. 21285 del 08/05/2009, Bortolameolli, Rv. 243513; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978) e, inoltre, spiegando che, nel caso di specie, la maggior tutela apprestata al bene conseguiva alla circostanza che il luogo ove il contatore condominiale era collocato, sia pur temporalmente e in ragione dei lavori edili in corso, ne affidava la protezione al solo senso civico.
4. Quanto alla terza censura, la Corte territoriale ha sottolineato la congruità della pena inflitta dal giudice di prime cure evidenziando la circostanza che l'imputato, nonostante i numerosi inviti a rimuovere il collegamento abusivo, avesse perseverato nel suo comportamento illecito sino all'arrivo delle Forze dell'Ordine. Rispetto a tale specifica argomentazione, il ricorrente nulla ha osservato, limitandosi a rimarcare che, a suo avviso, il ragionamento della Corte territoriale fondava sull'erroneo presupposto che il giudice di prime cure non avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, invero riconosciute.Il ragionamento del ricorrente non è condivisibile.
La lettura della decisione impugnata consente di ritenere che la Corte territoriale abbia tenuto ben presente il bilanciamento tra circostanza aggravante e circostanze attenuanti generiche, operato in termini di equivalenza dal giudice di prime cure, allorchè ha ritenuto congrua la pena inflitta all'imputato nella misura di mesi 6 di reclusione ed euro 120,00 di multa. Diversamente, infatti, il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. avrebbe imposto la condanna ad una pena di gran lunga superiore a quella inflitta, in ragione del minimo edittale previsto dall'art. 625, comma 1, cod. pen.
Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/05/2021. Il Consiglie estensore Il Presidente Elena Carusillo coRTE stiPPT ,i