Sentenza — n. 31669/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Fabio Camardo, avv. Giovanni Fiorella, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 18 giugno 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, ha confermato la condanna dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale perché, quale legale rappresentante della società di capitali Italy Car s.r.I., dichiarata fallita in data 11 dicembre 2012, aveva sottratto i libri e le scritture contabili obbligatore, recando danno ai creditori e rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari relativamente agli anni dal 2005 al 2007 (proc. n. 185/2015 r.g.t.), e perché, quale amministratore unico e legale rappresentante della società di capitali Felice Group s.r.I., dichiarata fallita il 22 maggio 2013, aveva sottratto o comunque disperso i libri e le scritture contabili obbligatore in modo da rendere impossibile e non agevole la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (proc. n. 357/2015 r.g.t.), riducendo le pene accessorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31669/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Altrettanto generica e, pertanto, manifestamente infondata è la lagnanza, formulata nell'ottavo motivo di ricorso, relativa all'omesso trattamento di maggior favore ex art. 62 bis c.p. Nella sentenza impugnata, ai fini della esclusione delle invocate circostanze, è stata richiamata la gravità della condotta ed evidenziata l'assenza di elementi di segno contrario.Il ricorrente, dal canto suo, si è limitato genericamente a rimarcare il comportamento processuale tenuto e il proprio stato di incensuratezza, rispetto ai quali neppure si pone uno specifico obbligo di motivazione (Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Camardo Fabio, nato a Campobasso il 30/10/1978 avverso la sentenza emessa il 18/06/2020 dalla Corte di Appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. Giovanni Fiorella con atto del giorno 11 maggio 2021;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Fabio Camardo, avv. Giovanni Fiorella, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 18 giugno 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, ha confermato la condanna dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale perché, quale legale rappresentante della società di capitali Italy Car s.r.I., dichiarata fallita in data 11 dicembre 2012, aveva sottratto i libri e le scritture contabili obbligatore, recando danno ai creditori e rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari relativamente agli anni dal 2005 al 2007 (proc. n. 185/2015 r.g.t.), e perché, quale amministratore unico e legale rappresentante della società di capitali Felice Group s.r.I., dichiarata fallita il 22 maggio 2013, aveva sottratto o comunque disperso i libri e le scritture contabili obbligatore in modo da rendere impossibile e non agevole la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (proc. n. 357/2015 r.g.t.), riducendo le pene accessorie.
2. La difesa articola le proprie censure in otto motivi. 2.1 Con il primo motivo, in punto di elemento soggettivo del delitto, lamenta che i giudici di merito hanno omesso di considerare che la documentazione contabile delle società Italy Car s.r.l. e Felice Group s.r.l. non soltanto era esistente, ma che copia della stessa era in possesso della Guardia di Finanza in ragione di una verifica fiscale in corso. 2.2 Con il secondo motivo, in punto di offensività della condotta, lamenta che i giudici di merito hanno omesso di considerare che la documentazione contabile in possesso dell'imputato era andata distrutta in occasione dell'incendio che aveva coinvolto il veicolo a bordo del quale la stessa si trovava. 2.3 Con il terzo motivo lamenta la mancata sussunzione delle vicende di bancarotta fraudolenta nella fattispecie di reato di cui all'art. 217 I. fall. atteso il ruolo di mero prestamone rivestito dall'imputato nelle società, di fatto gestite da Felice Fabrizio. 2.4 Con il quarto motivo lamenta che i giudici di merito, in assenza del consenso della difesa, hanno utilizzato ai fini della decisione la relazione della Guardia di Finanza redatta nell'ambito di un altro procedimento a carico dei F.11i Felice, nel quale l'imputato non risultava coinvolto. 2.5 Con il quinto motivo si duole del fatto che la dichiarazione di fallimento della Italy Car s.r.l. era stata pronunciata dal Tribunale civile di Campobasso, nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese e la cessazione della partita i.v.a. a seguito del trasferimento della sede legale in Serbia, risalente all'anno 2007. 2.6 Con il sesto motivo lamenta l'omessa valutazione della circostanza che la Guardia di Finanza era riuscita a ricostruire la situazione economica patrimoniale e finanziaria della società.2.7 Con il settimo motivo si duole che la Corte territoriale ha, con motivazione illogica e carente, ritenuto il dolo del delitto esclusivamente in ragione della carica sociale rivestita dall'imputato. 2.8 Con l'ottavo e ultimo motivo lamenta la non corretta applicazione degli indici di commisurazione della pena e l'omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.
Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta.
2. Quanto al primo e secondo motivo di ricorso, che investono la sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione ad entrambe le vicende delittuose, la Corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni della conferma della decisione di primo grado. I giudici d'appello, riprendendo e condividendo le ragioni sottese alla motivazione del giudice di prime cure, hanno evidenziato che dalle risultanze istruttorie era emerso che:-la documentazione contabile delle società Italy Car s.r.l. e Felice Group s.r.l. era stata acquisita, nel corso di un'indagine per frode fiscale, dalla Guardia di Finanza "in copia", siglata dallo stesso imputato al momento della consegna, e successivamente restituita al medesimo; -la documentazione denunciata dall'imputato come distrutta a causa dell'incendio del veicolo all'interno del quale era riposta, nulla aveva a che vedere con quella acquisita dalla Guardia di Finanza e restituita all'imputato in epoca successiva all'incendio del mezzo; -l'esistenza di un reale volume di affari delle società era riconducibile alla quantificazione dall'imposta ai fini i.v.a., pari a circa euro 8.000.000,00, operata dalla Guardia di Finanza nel corso di una diversa indagine per evasione fiscale.
Sono questi argomenti, tutti sviluppati nella sentenza impugnata, che rinviano al dolo e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari delle fallite.
3. Con il terzo ed il settimo motivo, che investono la sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in ragione della funzione di mero prestanome ricoperta dal Camardo, la difesa si è limitata a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo della sentenza impugnata, spendendo le proprie censure su rilievi che sono infondati. Le pronunce di primo e secondo grado concordano nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni dando atto del profilo tutt'altro sprovveduto del Camardo -gravato da "una pletora di reati tributari"-, che aveva rivestito la carica di amministratore di diritto, per più anni, in ben due compagini sociali e sottolineando che la posizione di amministratore di diritto di una fallita, anche laddove rispondente ad una investitura solo formale, non esime il soggetto da responsabilità per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, atteso il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713 — 01;
Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251-01; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 - 01). 3.1 La motivazione addotta dai giudici del merito, che appare completa, adeguata ed esente da contraddizioni o manifeste illogicità, consente, inoltre, di ritenere corretta la qualificazione della vicenda nell'ipotesi delittuosa contestata. I giudici di merito hanno rivolto la loro attenzione sul dato distintivo delle fattispecie di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, evidenziando che lo stesso risiede, quanto all'ipotesi semplice, nell'aspetto meramente formale dell'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge, laddove nella bancarotta fraudolenta rileva il profilo sostanziale posto che, da un lato, l'illiceità della condotta non è circoscritta alle sole scritture obbligatorie per legge, riguardando tutti i libri e scritture contabili genericamente intesi e, dall'altro, è richiesto il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867).
4. Quanto al rilievo, dedotto con il sesto motivo, secondo cui l'avvenuta ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, operata dalla Guardia di Finanza in occasione di verifiche fiscali grazie alla documentazione acquisita presso il Camardo, avrebbe dovuto indurre la Corte ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di bancarotta fraudolenta, giova evidenziare che il mero dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una differente versione delle vicende processuali, costituisce un'inammissibile censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche qualora celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale. Nel caso in esame, i giudici di secondo grado hanno fondato le proprie decisioni su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
5. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo del ricorso: la censura si pone in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito come il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta, non possa sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento (S.U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398), poiché ciò comporterebbe un'impropria forma di impugnazione della sentenza civile non in sede propria, ma nell'ambito di un processo penale destinato, invece, solo a valutarne le eventuali conseguenze, sul piano esclusivamente penale, e non a soppesarne la correttezza giuridica. (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188) 6.
Analogamente ai precedenti, anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito ha risposto in ordine all'eccezione di inutilizzabilità della relazione della Guardia di Finanza, precisando che la stessa non è stata affatto acquisita agli atti e che si è giunti a conoscerne il contenuto attraverso le deposizioni dei testi che hanno contribuito alla sua redazione. Dunque, anche in questo caso, la difesa ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni profuse dai giudici di merito, limitandosi a ribadire pedissequamente una censura già articolata nell'atto di appello.
7. Altrettanto generica e, pertanto, manifestamente infondata è la lagnanza, formulata nell'ottavo motivo di ricorso, relativa all'omesso trattamento di maggior favore ex art. 62 bis c.p. Nella sentenza impugnata, ai fini della esclusione delle invocate circostanze, è stata richiamata la gravità della condotta ed evidenziata l'assenza di elementi di segno contrario.Il ricorrente, dal canto suo, si è limitato genericamente a rimarcare il comportamento processuale tenuto e il proprio stato di incensuratezza, rispetto ai quali neppure si pone uno specifico obbligo di motivazione (Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249).
8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/05/2021. Il Consiglie estensore Il Presidente