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Sentenza — n. 31668/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31668/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31668/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Stefano Del Ventisette, avv. Luca Biagi, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13 settembre 2019 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, ha dichiarato l'improcedibilità in ordine al delitto di bancarotta preferenziale perché estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato la condanna dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta, sia distrattiva che documentale, aggravati ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1 I. fall. perché, quale amministratore di fatto della società di capitali A.M.S. Merceria di Settimo s.r.l. - da lui stesso costituita in data 20 settembre 2001-, della quale risultava amministratore formale il nipote Saverio Masotti -carica assunta dall'imputato solo nel mese di marzo 2009-, dichiarata fallita il 23 settembre 2009, distraeva l'azienda alle garanzie dei creditori cedendola, con atto del 16.10.2006, alla D.V. 1945 s.r.l. per un importo pari ad euro 100.000,00, parte del quale non risultava versato, e perché, con decorrenza dall'anno 2006, ometteva di tenere i libri e le scritture contabili così da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

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Sentenza — n. 31668/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Papini, Rv. 274816; Cass. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Cass. Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). E' questa una interpretazione che va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie omissione della contabilità appropriazione indebita di fondi sostanza non dichiarata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Del Ventisette Stefano, nato a Scandicci (FI) il 10/10/1956 avverso la sentenza emessa il 13/09/2019 dalla Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia °dello che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. Luca Biagi con atto del giorno 11 maggio 2021;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Stefano Del Ventisette, avv. Luca Biagi, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13 settembre 2019 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, ha dichiarato l'improcedibilità in ordine al delitto di bancarotta preferenziale perché estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato la condanna dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta, sia distrattiva che documentale, aggravati ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1 I. fall. perché, quale amministratore di fatto della società di capitali A.M.S. Merceria di Settimo s.r.l. - da lui stesso costituita in data 20 settembre 2001-, della quale risultava amministratore formale il nipote Saverio Masotti -carica assunta dall'imputato solo nel mese di marzo 2009-, dichiarata fallita il 23 settembre 2009, distraeva l'azienda alle garanzie dei creditori cedendola, con atto del 16.10.2006, alla D.V. 1945 s.r.l. per un importo pari ad euro 100.000,00, parte del quale non risultava versato, e perché, con decorrenza dall'anno 2006, ometteva di tenere i libri e le scritture contabili così da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall. e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare l'insussistenza: -dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto dalla data di cessione dell'azienda in favore della D.V. 1945 s.r.I., risalente al 16.10.2006, e sino alla dichiarazione di fallimento, la società di capitali A.M.S. Merceria di Settimo s.r.l. aveva cessato ogni attività, sicchè la vicenda contestata sarebbe stata, al più, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 217 I. fati.; -dell'elemento soggettivo del delitto in ragione della circostanza che il Del Ventisette aveva assunto la carica di amministratore formale della A.M.S. Merceria di Settimo s.r.l. soltanto dal 23 marzo 2009 e, dunque, tre anni dopo l'operazione di cessione di azienda. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall. in relazione agli artt. 216, comma 3, I. fall. e 1180 cod. civ., lamenta che la Corte territoriale, da un lato, non ha considerato né la possibilità di adempimenti spontanei delle obbligazioni da parte di un terzo, né, tantomeno, la possibilità di corrispondere il prezzo di una compravendita anche per compensazione legale, da cui l'insussistenza della volontà distrattiva richiesta per la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva; dall'altro, non ha adeguatamente motivato in merito alla volontà dell'imputato di depauperare il patrimonio aziendale.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.

2. Quanto al primo motivo, che investe la sussistenza degli elementi costitutivi della vicenda di bancarotta fraudolenta documentale e la motivazione della pronuncia, la Corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni in ordine alla conferma della decisione di primo grado. I giudici d'appello, riprendendo e condividendo le ragioni sottese alla motivazione del giudice di prime cure, in primo luogo hanno sottolineato la circostanza che l'omessa tenuta delle scritture contabili della società A.M.S. Merceria di Settimo s.r.l. aveva riguardato -come peraltro dedotto dallo stesso ricorrente- il lasso temporale intercorso tra l'operazione di cessione di azienda, risalente al 16.10.2006, e la dichiarazione di fallimento della società del data 23 settembre 2009, sicché l'omessa tenuta della "gran parte della documentazione" - come riferito dal curatore fallimentare- aveva riguardato proprio il periodo d'interesse ai fini della verifica della corretta modalità dell'operazione di cessione.

Dunque è incontrovertibile la circostanza che dal momento immediatamente successivo all'operazione di cessione e sino alla dichiarazione di fallimento, i libri e le scritture contabili della società A.M.S. Merceria di Settimo s.r.l. non furono più tenuti, con la conseguenza - evidenziata nella sentenza impugnata - che non fu possibile per gli organi fallimentari procedere alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. E che proprio questa fosse la finalità intenzionalmente perseguita dall'imputato con il comportamento omissivo è provato, nel coerente argomentare dei giudici di merito, dal fatto che a fronte della cessione, il corrispettivo quantificato nella somma di euro 100.000,00 non risultava, per la gran parte, versato, né di esso vi era traccia altrimenti rinvenibile nella documentazione societaria.

L'omessa tenuta di libri e scritture contabili rispondeva, pertanto, alla necessità di non lasciare traccia della distrazione e di celare l'effettivo andamento degli affari sociali. 2.1 Quanto alla attribuibilità della condotta all'imputato, la Corte territoriale ha evidenziato che, al di là dell'attribuzione formale della carica di amministratore a Saverio Mariotti, l'imputato risultava titolare del mandato fiduciario della società da lui stesso costituita nell'anno 2001. Risultava inoltre che il Del Ventisette aveva costituito ulteriori compagini societarie, delle quali risultava ora socio, ora amministratore, ora liquidatore, le cui attività commerciali si intersecavano tutte tra loro.

Ancora la Corte territoriale ha sottolineato, quale elemento sintomatico della reale posizione ricoperta dall'imputato, che, nel corso di una perquisizione eseguita presso la sede della Del Veste s.r.I., sempre riconducibile all'imputato, era stata rinvenuta una scrittura privata nella quale veniva dissimultato il contratto di cessione di quote di quella società da parte dell'imputato in favore di Saverio Masotti, amministratore formale della medesima. Dunque, in merito alla dedotta estraneità dell'imputato alle vicende societarie, quantomeno fino all'epoca in cui assumeva la carica formale di amministratore della A.M.S. Merceria di Settimo s.r.I., il ricorrente, in maniera generica, si è limitato a formulare la censura all'evidente scopo di riversare sul nipote, Saverio Masotti, la responsabilità conseguente non solo alla vicenda di bancarotta documentale, ma anche e soprattutto a quella di bancarotta distrattiva, senza un'adeguata critica al percorso motivazionale dei giudici di merito. 2.2 Di nessun rilievo, poi, è la dedotta distinzione tra irregolare o omessa tenuta della documentazione contabile, giacché, ai fini del delitto di bancarotta documentale di cui all'art. 216 I. fall., una volta accertato lo scopo di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, regolarmente contestato al Del Ventisette, la mancata consegna al curatore della documentazione e la omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili devono ritenersi equivalenti.

I giudici d'appello, in continuità con il giudice di prime cure, hanno evidenziato come le risultanze processuali abbiano dato contezza, da un lato, della violazione dell'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili e, dall'altro, della finalità decipiente perseguita dal Del Ventisette che aveva necessità c:Ii tenere celate o di dare un'apparente correttezza alle operazioni distrattive poste in essere. Logica e consequenziale è, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il giudicante, secondo cui l'imputato aveva la perfetta consapevolezza di rendere impossibile, con il suo comportamento omissivo, la ricostruzione della reale situazione finanziaria della fallita e quindi della reale destinazione del prezzo stabilito per la cessione.

La sentenza impugnata non solo dà piena ragione delle conclusioni cui i giudicanti sono pervenuti, ma esclude, di per sè, la sussumibilità della vicenda nella più lieve ipotesi di bancarotta semplice.

3. Quanto al secondo motivo, che investe la sussistenza degli elementi costitutivi della vicenda di bancarotta distrattiva, relativa sia alla Del Veste s.r.l. -in relazione alla quale vi è stata dichiarazione di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione- sia alla A.M.S. Merceria di Settimo s.r.I., giova precisare che in sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217;

Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 3.1 Inoltre, va evidenziato che il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una differente versione delle vicende processuali, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma richiede una serie di passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre una versione dei fatti genericamente alternativa, limitandosi a richiamare numerosi atti idonei, a suo avviso, non considerati o malamente interpretati, in grado, per il loro inequivocabile contenuto rappresentativo, di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, senza tuttavia la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Cass.

Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Papini, Rv. 274816; Cass. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Cass. Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). E' questa una interpretazione che va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Inoltre, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso (Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432;

Cass. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). Sicchè il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati. Orbene, nel caso in esame, l'imputato nel ricorso introduttivo ha riferito di "documenti prodotti in appello" e nelle note conclusionali ha richiamato "produzioni documentali offerte alla Corte territoriale" a suo avviso trascurati o malamente interpretati da parte dei giudici d'appello, senza, tuttavia, rendersi diligente attraverso l'allegazione al ricorso dei documenti medesimi.

E' questa una circostanza che comporta la manifesta infondatezza del ricorso laddove sì consideri che agli atti del processo, allo scopo compulsati, non risulta allegato neanche il fascicolo relativo al ricorso in appello. 3.2 Quanto alla vicenda di bancarotta distrattiva che ha interessato la Del Veste s.r.I., in relazione alla quale i giudici di appello hanno dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, la manifesta infondatezza della censura consegue al principio di diritto che la Corte di Cassazione, nella sua più alta espressione, ha affermato —e che qui si intende riaffermare- secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 3.3 In relazione alla vicenda di bancarotta distrattiva che ha interessato la A.M.S. Merceria di Settimo s.r.l. il giudice di appello ha dettagliatamente valutatato le risultanze istruttorie considerando, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, che, successivamente all'operazione di cessione dalla A.M.S. s.r.l. in favore della D.V. 1945 s.r.l. -operazione che di fatto aveva "svuotato" la A.M.S. di ogni elemento attivo-, si era proceduto a successive operazioni di cessione dalla D.V. 1945 s.r.l. in favore di società costituite all'incirca un mese prima delle operazioni; che alla cessione era corrisposto il pagamento del prezzo pattuito a mezzo di assegni girati e protestati, molti dei quali rimasti insoluti; che tutte le società interessate dalle operazioni erano riconducibili alla persona dell'imputato, sicchè risultava irrilevante la valutazione di congruità dei prezzi di cessione, posto che delle somme -congrue o meno- non risultava la destinazione alla compagine sociale cedente né il loro utilizzo nell'interesse della medesima. 3.4 Correttamente e logicamente la Corte territoriale, in buona sostanza, ha desunto la prova della distrazione dalla mancata dimostrazione della reale ricezione dell'intera somma pattuita per l'operazione di cessione e della sua destinazione, sottolineando come le incomplete indicazioni riportate nei documenti contabili non fossero state sufficienti né a ricostruire la movimentazione del denaro e del patrimonio aziendale, né tantomento a fondare la presunzione di utilizzo degli introiti per finalità proprie dell'attività commerciale svolta dalla società stessa.

Dunque, tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita e di dare al denaro ricavato una destinazione diversa da quella legale.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ma