Sentenza — n. 31667/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 4.3.2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Annalisa Piccini per essere il reato di concorso in furto monoaggravato (ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.) a lei ascritto estinto per prescrizione, mentre ha confermato la condanna di Antonio Delfino per il concorso nel medesimo reato, inflitta in primo grado nella misura di un anno di reclusione e 300 euro di multa, concessagli l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 , cod. pen., equivalente alle aggravanti contestate, compresa la recidiva ritenuta sussistente nei suoi confronti (che ha determinato il diverso computo dei termini di prescrizione del reato da parte del giudice d'appello). Il furto ha avuto ad oggetto un navigatore satellitare sottratto da un'autovettura parcheggiata in strada.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 603 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31667/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso.
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la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DELFINO ANTONIO nato a NAPOLI il 04/11/1967 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; letta le requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE LOCATELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 4.3.2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Annalisa Piccini per essere il reato di concorso in furto monoaggravato (ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.) a lei ascritto estinto per prescrizione, mentre ha confermato la condanna di Antonio Delfino per il concorso nel medesimo reato, inflitta in primo grado nella misura di un anno di reclusione e 300 euro di multa, concessagli l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 , cod. pen., equivalente alle aggravanti contestate, compresa la recidiva ritenuta sussistente nei suoi confronti (che ha determinato il diverso computo dei termini di prescrizione del reato da parte del giudice d'appello). Il furto ha avuto ad oggetto un navigatore satellitare sottratto da un'autovettura parcheggiata in strada.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore avv. Campora, deducendo un solo motivo di censura con cui eccepisce violazione di legge, per la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nonché motivazione manifestamente illogica quanto alla prova della sussistenza del reato. Il ricorrente lamenta che non si sia dato corso alla richiesta di ricognizione dibattimentale dell'imputato da parte del teste di polizia giudiziaria che aveva compiuto la sua identificazione nel corso delle indagini, effettuando anche un riconoscimento fotografico. Da tale mancanza sarebbe scaturita la violazione del principio secondo cui l'affermazione di responsabilità penale deve essere improntata al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la genericità della formulazione dell'eccezione e per manifesta infondatezza.
2. Il ricorrente lamenta, senza specificare in alcun modo le circostanze processuali della sua richiesta, di non aver ottenuto l'ammissione di una prova decisiva, apoditticamente indicata come tale, rappresentata dalla formale ricognizione personale prevista dall'art.213 cod. proc. pen.Non è rappresentato se l'istanza sia stata formulata nel dibattimento di primo grado, né risulta che essa abbia costituito motivo d'appello, ovvero richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. A fronte di tale genericità manifesta, si rammenta che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale e non dalle modalità formali del riconoscimento o dalle formalità di assunzione previste dall'art.213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (tra le molte, cfr.
Sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 2, n. 20489 del 7/5/2019, El Sirri, Rv. 275585, che, citata dal ricorrente, ha declinato il principio nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo). Altrettanto generica e manifestamente infondata è anche l'eccezione relativa al vizio di motivazione derivato da una asserita mancanza di superamento del criterio di attribuzione della responsabilità penale rappresentato dal canone dell'o/tre ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso non si confronta con le ragioni del provvedimento impugnato che danno atto di come il riconoscimento dell'imputato sia stato condotto sulla base di fotogrammi di un video di sorveglianza del supermercato nei pressi del quale è avvenuto il furto; di come il ricorrente sia stato perfettamente riconosciuto dal teste di polizia giudiziaria; dell'esistenza di riscontri relativi al fatto che l'auto a bordo della quale i due concorrenti nel reato si sono allontanati dal luogo teatro dei fatti era risultata più volte controllata dalla polizia giudiziaria nel corso di ordinaria attività ed era riscontrato fosse in uso al ricorrente, che era stato trovato sempre alla guida di essa.
In definitiva, il ricorso punta ad una rilettura non consentita in sede di legittimità di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. Il Collegio condivide, infatti, l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità me, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice dei merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio GeriS7beon