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Sentenza — n. 31666/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31666/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31666/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 6.5.2014, con cui Riadh Hamzaoui è stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 90 di multa per il reato di tentato furto semplice, così riqualificata l'iniziale contestazione che prevedeva due aggravanti, poi escluse già con la sentenza di primo grado. L'imputato è stato visto da alcuni carabinieri in pattuglia mentre scavalcava, in orario notturno, la recinzione di un supermercato ed è stato sorpreso nascosto all'interno di un buco presente nel muro dell'edificio e perciò denunciato in relazione al reato predetto, acquisita la querela del responsabile dell'esercizio commerciale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31666/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, il motivo di ricorso non risulta manifestamente infondato né per altre ragioni inammissibile, in quanto effettivamente risulta la circostanza che l'avv. Lucchetti, nominato difensore di fiducia, non risulta mai revocato nel corso del processo e che, tuttavia, il decreto di citazione in appello è stato notificato non già al difensore di fiducia, bensì all'avv. Luberti, nominato d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., al momento dell'udienza di discussione in primo grado dal Tribunale. L'avv. Luberti, effettivamente, ha proposto l'atto di appello, ma pur sempre dichiarandosi difensore d'ufficio.

Parole chiave

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omissione del difensore omissione di soccorso omissione del ministero pubblico procedimento in contumacia mancanza di credibilità omissione della contabilità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAMZAOUI RIADH nato il 27/05/1978 avverso la sentenza del 19/12/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE LOCATELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 6.5.2014, con cui Riadh Hamzaoui è stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 90 di multa per il reato di tentato furto semplice, così riqualificata l'iniziale contestazione che prevedeva due aggravanti, poi escluse già con la sentenza di primo grado. L'imputato è stato visto da alcuni carabinieri in pattuglia mentre scavalcava, in orario notturno, la recinzione di un supermercato ed è stato sorpreso nascosto all'interno di un buco presente nel muro dell'edificio e perciò denunciato in relazione al reato predetto, acquisita la querela del responsabile dell'esercizio commerciale.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore avv. Luberti, deducendo un solo motivo di censura con cui eccepisce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, ed in particolare violazione degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello al difensore di fiducia nominato e mai revocato, l'avv. Dino Lucchetti. La nomina di detto difensore è agli atti del dibattimento di primo grado e risulta anche dai verbali di udienza del processo di primo grado, ma la Corte d'Appello, non avvedutasene, ha notificato il decreto di citazione a giudizio per l'udienza di appello all'imputato, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., individuando l'avv.

Luberti, mero difensore di ufficio, quale difensore di fiducia. Il ricorso rappresenta che, nonostante l'avv. Luberti abbia proposto l'atto di appello per conto dell'imputato, la nomina fiduciaria, mai revocata, all'avv. Lucchetti aveva ancora validità, sicchè il difensore già nominato avrebbe dovuto essere avvisato della fissazione dell'udienza di appello; la mancanza di avviso ha determinato una nullità concernente l'assistenza dell'imputato da parte del difensore di fiducia, di natura assoluta ed insanabile (si citano le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24630 del 2015).

3. Il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso. 3.1. L'avv. Luberti ha depositato conclusioni scritte il 21.4.2021 con le quali chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è inammissibile né tardivo, sicchè il reato deve ritenersi prescritto, essendo decorso ampiamente, dopo la pronuncia d'appello, il termine per la sua estinzione, facendo riferimento al termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi, a far tempo dalla data del commesso delitto, individuata nel 5.7.2009.

2. In particolare, il motivo di ricorso non risulta manifestamente infondato né per altre ragioni inammissibile, in quanto effettivamente risulta la circostanza che l'avv. Lucchetti, nominato difensore di fiducia, non risulta mai revocato nel corso del processo e che, tuttavia, il decreto di citazione in appello è stato notificato non già al difensore di fiducia, bensì all'avv. Luberti, nominato d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., al momento dell'udienza di discussione in primo grado dal Tribunale. L'avv. Luberti, effettivamente, ha proposto l'atto di appello, ma pur sempre dichiarandosi difensore d'ufficio.

Orbene, in linea generale, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U„ n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598; vedi anche Sez. 6, n. 29683 del 29/9/2020, Galasso, Rv. 279722).

Il motivo di ricorso, pertanto, appare quantomeno non inammissibile. Tuttavia, in presenza di una causa di estinzione del reato - dunque anche della prescrizione -, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 6, n. 23594 del 19/3/2013, Rv. 256625; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 2015, Riotto, Rv. 262277, che riafferma il principio, escludendone l'operatività solo nel caso in cui la prescrizione vada accertata mediante una verifica da compiersi da parte del giudice di merito;

Sez. 3, n. 42703 del 7/7/2015, Pisani, Rv. 265194; cfr. anche Sez. 4, n. 42461 del 9/5/2018, Todaro, Rv. 274764 che ha ribadito il principio, segnalando la necessità di rilevare le nullità assolute ed insanabili qualora vi sia questione di statuizioni civili da revocare; vedi anche Sez. U, n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269819).

3. Non emergono, inoltre, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. peli., il proscioglimento nel merito della ricorrente, che prevarrebbe sulla dichiarazione di estinzione del reato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, il ricorrente neppure propone questioni relative all'insussistenza del reato, limitandosi ad eccepire una nullità di ordine processuale. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 6 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Ger beone CORTE SUPREMA Di CASSA71 -7 SEZIONE PENALE