Sentenza — n. 31552/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISANO FRANCESCO nato a ROSARNO il 25/02/1955 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso udito il difensore, avv. Mario Santambrogio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Pisano Francesco, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, essendo inserito nel clan Pisano, operante nella articolazione territoriale della società di Rosamo, con il ruolo di fornire assistenza agli accoliti e di curare i rapporti con la classe dirigente politica, preoccupandosi di I favorire l'insediamento di suoi uomini di fiducia all'interno del governo locale (capo 1 dell'incolpazione provvisoria). 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen. circa la partecipazione di Pisano Francesco alla associazione mafiosa, capeggiata dai suoi due fratelli, Domenico e Salvatore Pisano. 2.1.1. I gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente ruotavano attorno a due poli: la diatriba ereditaria innescata nella primavera del 2016 con Fazzari Angelo, che aveva assunto le connotazioni di una vera e propria faida mafiosa; l'ingerenza nelle elezioni del Sindaco di Rosarno, che si era caratterizzata in termini di scambio politico-mafioso. 2.1.2. La difesa aveva depositato una memoria difensiva dinanzi al Tribunale del riesame con la quale contestava in maniera specifica la effettiva consistenza e congruenza degli elementi indiziari rispetto all'ipotesi accusatoria. In sintesi: - Pisano Francesco, condannato in passato per vicende connesse alla criminalità organizzata, aveva ottenuto la riabilitazione; - come testimoniano le intercettazioni, egli aveva interrotto ogni rapporto con i fratelli e ripudiava il metodo mafioso; - la questione ereditaria era una vicenda personale e l'ingerenza di Domenico e Salvatore Pisano non era avvenuta su richiesta di Pisano Francesco, il quale era stato schiaffeggiato in pubblico da Fazzari Angelo, a riprova della assenza da parte sua di qualunque capacità intimidatoria; - la campagna elettorale, svolta dal ricorrente a favore di un candidato nella corsa elettorale alle comunali, era avvenuta "alla luce del sole" senza l'impiego di modalità illecite, e senza coinvolgere i propri fratelli, i quali, anzi, sostenevano un candidato "avversario", come risulta dalle intercettazioni. 2.1.3. Osserva il ricorrente che il Tribunale del riesame non avrebbe fornito alcuna risposta alle obiezioni mosse. La motivazione del provvedimento impugnato si caratterizzerebbe per una sostanziale pretermissione degli argomenti spesi dalla difesa e, più in generale, per la programmatica elusione del giudizio contro-fattuale richiesto nella valutazione degli elementi probatori. L'impianto giustificativo della decisione è meramente apparente poiché il Tribunale ha confutato le considerazioni della difesa operando una mera convalida del quadro indiziario delineato dal giudice della cautela. In sostanza, il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre l'elaborato del giudice per le indagini preliminari, incorrendo, peraltro, in una serie di omissioni, aporie logiche e travisamenti probatori inidonei a raggiungere lo standard richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. 2.1.4. Il ricorrente sottolinea, poi, che l'ordinanza impugnata non coglierebbe gli elementi caratterizzanti una condotta rivelatrice della appartenenza del ricorrente al sodalizio di cui all'imputazione, né individuerebbe conversazioni, contesti, dinamiche, riconducibili al delitto oggetto di addebito. Il ricorso esamina, uno ad uno, gli elementi posti alla base della ordinanza impugnata per confutarli e, comunque, per metterne in luce l'incongruità rispetto alla potenzialità dimostrativa di un rapporto di intraneità di Pisano Francesco alla cosca mafiosa, secondo le coordinate ermeneutiche disegnate dalla Corte di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il 30 giugno 2021 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha rappresentato che, nel prendere visione degli atti depositati in altro procedimento cautelare, ha potuto constatare che, nel verbale del 21 dicembre 2017, il collaboratore di giustizia Albanese Vincenzo, a proposito di Pisano Francesco, aveva riferito che costui si era "ritirato" tempo addietro "dopo che si è comprato quel diploma di dentista [..1". Questa parte del narrato (allegata alla memoria) non era stata depositata agli atti dell'odierno procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato. La motivazione del provvedimento è apparente e dà luogo a un vizio così radicale da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, come tale, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nonché Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio e Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, non massimate sul punto). L'ordinanza del Tribunale del riesame si compone soltanto di un lunghissimo elenco di accadimenti processuali e fattuali, che si estende, senza soluzione di continuità, da pagina 3 a pagina 40, cui fa seguito, in chiusura, un breve accenno alle esigenze cautelari (pag. 40). Non vengono minimamente esposte le ragioni della decisione, non solo perché sono lasciate prive di risposta la maggior parte delle analitiche e specifiche doglianze contenute nella memoria difensiva, ma anche perché manca del tutto un vaglio critico degli elementi indiziari e della loro concludenza e congruenza rispetto al convincimento che Pisano Francesco fosse inserito, in modo stabile e organico, nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, nel senso che ha "preso parte" alla stessa, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670). In sostanza nel provvedimento impugnato ci sono solo asserzioni, mentre difetta in toto l'argomentazione. 3. Il secondo motivo è assorbito. 4. Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/07/2021 Il Consigliere esten ore Il Presidente Elisabetta Maria iosini Rossella Catena - -- ___------. ) SUPr.EV.A 7:5.! .C,A-9-9,A:Li{.-1NE .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31552/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Mario Santambrogio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Pisano Francesco, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, essendo inserito nel clan Pisano, operante nella articolazione territoriale della società di Rosamo, con il ruolo di fornire assistenza agli accoliti e di curare i rapporti con la classe dirigente politica, preoccupandosi di I favorire l'insediamento di suoi uomini di fiducia all'interno del governo locale (capo 1 dell'incolpazione provvisoria). 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen. circa la partecipazione di Pisano Francesco alla associazione mafiosa, capeggiata dai suoi due fratelli, Domenico e Salvatore Pisano. 2.1.1. I gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente ruotavano attorno a due poli: la diatriba ereditaria innescata nella primavera del 2016 con Fazzari Angelo, che aveva assunto le connotazioni di una vera e propria faida mafiosa; l'ingerenza nelle elezioni del Sindaco di Rosarno, che si era caratterizzata in termini di scambio politico-mafioso. 2.1.2. La difesa aveva depositato una memoria difensiva dinanzi al Tribunale del riesame con la quale contestava in maniera specifica la effettiva consistenza e congruenza degli elementi indiziari rispetto all'ipotesi accusatoria. In sintesi: - Pisano Francesco, condannato in passato per vicende connesse alla criminalità organizzata, aveva ottenuto la riabilitazione; - come testimoniano le intercettazioni, egli aveva interrotto ogni rapporto con i fratelli e ripudiava il metodo mafioso; - la questione ereditaria era una vicenda personale e l'ingerenza di Domenico e Salvatore Pisano non era avvenuta su richiesta di Pisano Francesco, il quale era stato schiaffeggiato in pubblico da Fazzari Angelo, a riprova della assenza da parte sua di qualunque capacità intimidatoria; - la campagna elettorale, svolta dal ricorrente a favore di un candidato nella corsa elettorale alle comunali, era avvenuta "alla luce del sole" senza l'impiego di modalità illecite, e senza coinvolgere i propri fratelli, i quali, anzi, sostenevano un candidato "avversario", come risulta dalle intercettazioni. 2.1.3. Osserva il ricorrente che il Tribunale del riesame non avrebbe fornito alcuna risposta alle obiezioni mosse. La motivazione del provvedimento impugnato si caratterizzerebbe per una sostanziale pretermissione degli argomenti spesi dalla difesa e, più in generale, per la programmatica elusione del giudizio contro-fattuale richiesto nella valutazione degli elementi probatori. L'impianto giustificativo della decisione è meramente apparente poiché il Tribunale ha confutato le considerazioni della difesa operando una mera convalida del quadro indiziario delineato dal giudice della cautela. In sostanza, il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre l'elaborato del giudice per le indagini preliminari, incorrendo, peraltro, in una serie di omissioni, aporie logiche e travisamenti probatori inidonei a raggiungere lo standard richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. 2.1.4. Il ricorrente sottolinea, poi, che l'ordinanza impugnata non coglierebbe gli elementi caratterizzanti una condotta rivelatrice della appartenenza del ricorrente al sodalizio di cui all'imputazione, né individuerebbe conversazioni, contesti, dinamiche, riconducibili al delitto oggetto di addebito. Il ricorso esamina, uno ad uno, gli elementi posti alla base della ordinanza impugnata per confutarli e, comunque, per metterne in luce l'incongruità rispetto alla potenzialità dimostrativa di un rapporto di intraneità di Pisano Francesco alla cosca mafiosa, secondo le coordinate ermeneutiche disegnate dalla Corte di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il 30 giugno 2021 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha rappresentato che, nel prendere visione degli atti depositati in altro procedimento cautelare, ha potuto constatare che, nel verbale del 21 dicembre 2017, il collaboratore di giustizia Albanese Vincenzo, a proposito di Pisano Francesco, aveva riferito che costui si era "ritirato" tempo addietro "dopo che si è comprato quel diploma di dentista [..1". Questa parte del narrato (allegata alla memoria) non era stata depositata agli atti dell'odierno procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato. La motivazione del provvedimento è apparente e dà luogo a un vizio così radicale da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, come tale, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nonché Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio e Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, non massimate sul punto). L'ordinanza del Tribunale del riesame si compone soltanto di un lunghissimo elenco di accadimenti processuali e fattuali, che si estende, senza soluzione di continuità, da pagina 3 a pagina 40, cui fa seguito, in chiusura, un breve accenno alle esigenze cautelari (pag. 40). Non vengono minimamente esposte le ragioni della decisione, non solo perché sono lasciate prive di risposta la maggior parte delle analitiche e specifiche doglianze contenute nella memoria difensiva, ma anche perché manca del tutto un vaglio critico degli elementi indiziari e della loro concludenza e congruenza rispetto al convincimento che Pisano Francesco fosse inserito, in modo stabile e organico, nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, nel senso che ha "preso parte" alla stessa, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670). In sostanza nel provvedimento impugnato ci sono solo asserzioni, mentre difetta in toto l'argomentazione. 3. Il secondo motivo è assorbito. 4. Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/07/2021 Il Consigliere esten ore Il Presidente Elisabetta Maria iosini Rossella Catena - -- ___------. ) SUPr.EV.A 7:5.! .C,A-9-9,A:Li{.-1NE .