Sentenza — n. 31550/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309, cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Mirabella Alfio, in ordine ai reati di furto con strappo contestati ai capi D) ed E) dell'incolpazione provvisoria. In sintesi vengono in rilievo condotte commesse il 27 agosto 2019 ai danni di Maravigna Giovanni (capo D) e il 2 settembre 2019 ai danni di Costanzo Angela (capo E), in concorso con Intravaia Emanuele e, nel secondo caso, anche con Palazzolo Pietro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 273 c.p, art. 274 c.p, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31550/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto il sequestro del ciclomotore quanto i risultati delle intercettazioni telefoniche, citati dal riesame, non sarebbero pertinenti ai fatti oggetto di questo procedimento poiché riguarderebbero il delitto di rapina contestato al capo F), commesso il 13 settembre 2019. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA ALFIO nato a CATANIA il 19/02/1982 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309, cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Mirabella Alfio, in ordine ai reati di furto con strappo contestati ai capi D) ed E) dell'incolpazione provvisoria. In sintesi vengono in rilievo condotte commesse il 27 agosto 2019 ai danni di Maravigna Giovanni (capo D) e il 2 settembre 2019 ai danni di Costanzo Angela (capo E), in concorso con Intravaia Emanuele e, nel secondo caso, anche con Palazzolo Pietro.
Lo schema operativo era il medesimo: l'indagato (o un suo complice) entra all'interno di un ufficio bancario o postale senza effettuare operazioni, individua la vittima (una persona che ritira denaro contante), la segnala agli altri appostati in strada (l'indagato stesso o un complice), quindi, a bordo del scooter Honda targato EB55735, segue la persona offesa fino all'abitazione dove un suo complice le sottrae, con la forza, il denaro prelevato poco prima (euro 915 nel caso di Maravigna, euro 1.200 nel caso della Costanzo) per poi fuggire a bordo dello scooter.
Mirabella viene arrestato in flagranza il 13 settembre 2019 per una rapina ai danni di Nicolosi Giuseppe.
2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il proprio difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p.". 2.1.1. In ordine al capo D), si sostiene che "i fatti e gli elementi di causa" lascerebbero molti dubbi sulla riconducibilità del fatto all'indagato: le immagini della videosorveglianza consentono solo di accertare la presenza di Mirabella all'interno dell'istituto bancario; la descrizione dell'autore del reato fatta dalla persona offesa non combacia con le caratteristiche fisiche e con il vestiario del Mirabella; le immagini ritraggono lo scooter di Mirabella nelle immediate vicinanze dell'istituto bancario, non sul luogo del delitto; il controllo di polizia del Mirabella a bordo dello scooter Honda targato EB55735 si riferisce a un periodo precedente rispetto alla data di commissione del reato; non vi sarebbe "certezza" che lo scooter utilizzato dagli autori del reato fosse proprio quello in uso a Mirabella; non vi sarebbe "certezza" circa la presenza di Mirabella durante le fasi di commissione del reato. 2.1.2.
Circa il capo E), si afferma che: non sarebbe possibile collocare l'indagato sul luogo del delitto; egli non sarebbe stato notato da alcuno, non si troverebbe alla guida del ciclomotore; non avrebbe materialmente sottratto la borsa alla vittima. Il ricorrente rileva un contrasto tra quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari (le immagini non consentono di scorgere il volto del soggetto alla guida dello scooter) e quanto osservato dal Tribunale del riesame (il soggetto alla guida dello scooter sarebbe riconoscibile proprio nel Mirabella).
Tanto il sequestro del ciclomotore quanto i risultati delle intercettazioni telefoniche, citati dal riesame, non sarebbero pertinenti ai fatti oggetto di questo procedimento poiché riguarderebbero il delitto di rapina contestato al capo F), commesso il 13 settembre 2019. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p.".Dall'esame del fascicolo processuale e dall'attività espletata dal pubblico ministero non emergerebbe la sussistenza di esigenze cautelari a carico di Mira bella. Difetterebbe sia il pericolo di inquinamento probatorio sia il pericolo di fuga. Mentre la pericolosità sociale non potrebbe desumersi dalla natura del reato contestato.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657): il riferimento alla qualificata probabilità di colpevolezza - già delineato da Sez.
U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002 - rende ragione della sintonia della giurisprudenza di legittimità rispetto a quella costituzionale, che ha sottolineato come le valutazioni compiute in relazione all'adozione di una misura cautelare personale debbano indurre il giudice a ritenere l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza (Corte cost., sent, n. 131 del 1996). Su questi presupposti, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; conf.:
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
3. Il primo motivo è inammissibile. Anzitutto il ricorrente erra l'impostazione stessa dell'atto di impugnazione, facendo leva, ripetutamente, sulla "certezza" della responsabilità dell'imputato e, dunque, evocando un criterio di giudizio non pertinente al procedimento cautelare. Inoltre il ricorso evita di confrontarsi con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, per sottoporre alla Corte di cassazione una lettura, personale e selettiva, degli elementi indiziari a carico dell'indagato. 3.1. Quanto al furto di cui al capo D), grazie alle telecamere di sorveglianza, Mirabella viene identificato sia come l'uomo presente all'interno dell'istituto bancario, che non effettua operazioni, sia come il conducente dello scooter Honda targato EB55735 che segue la vettura della vittima designata e che, dopo la commissione del furto, attende l'esecutore materiale del reato per darsi insieme alla fuga.
La descrizione dell'autore del furto offerta da Maravigna non coincide con le caratteristiche di Mirabelli per il semplice motivo che Mirabella non è colui che materialmente ha derubato la persona offesa. Nel periodo interessato dai furti, lo scooter Honda targato EB55735 era certamente nella disponibilità del Mirabella, che: lo ha noleggiato; è stato controllato a bordo del mezzo dalle forze di polizia; si è servito di quello scooter anche in occasione della rapina da cui è scaturito il suo arresto avvenuto il 13 settembre 2019. 3.2. Circa il furto di cui al capo E), Mirabella viene individuato dalla polizia giudiziaria come la persona che, a bordo dello scooter Honda targato EB55735, segue la vittima all'uscita dell'ufficio postale e poi attende il complice per la fuga dopo la sottrazione del denaro.
Sul punto non si registra alcun contrasto tra l'ordinanza genetica e quella del Tribunale, poiché entrambi i provvedimenti concordano sulla identificazione del Mirabella quale conducente dello scooter, indipendentemente dal fatto che le immagini della videosorveglianza consentissero di scorgerlo in viso. 3.3. Le censure, quindi, sono inammissibili poiché propongono una diversa lettura degli elementi raccolti e sollecitano una differente comparazione del valore da attribuire al quadro indiziario.
4. Il secondo motivo è generico. La doglianza fa leva su principi astratti disancorati dal caso concreto e dalle specifiche valutazioni compiute dal Tribunale del riesame. Le esigenze cautelari non vengono ravvisate né nel pericolo di fuga, né nel pericolo di inquinamento probatorio. La pericolosità sociale non è desunta dal titolo di reato, ma dalla serialità delle gravi condotte - poste in essere in un ristretto torno di tempo (prossimo rispetto all'applicazione della misura custodiale) - e dal fatto che l'indagato è gravato da un precedente penale specifico per rapina.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso