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Sentenza — n. 31549/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31549/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31549/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Antolino Antonio per aver concorso nella truffa ai danni dell'INPS di cui al capo 35 della incolpazione provvisoria, con la finalità di agevolare la cosca mafiosa dei Forastefano insediata nel territorio di Cassano allo Jonio e nella zona della Sibaride.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31549/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni indagine per abuso di informazioni privilegiate inchiesta per falsità atti false indicazioni su attività commerciali inchiesta per frode fiscale irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ANTOLINO ANTONIO nato a CASSANO ALLO JONIO il 19/03/1985 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Vincenzo Belvedere, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Antolino Antonio per aver concorso nella truffa ai danni dell'INPS di cui al capo 35 della incolpazione provvisoria, con la finalità di agevolare la cosca mafiosa dei Forastefano insediata nel territorio di Cassano allo Jonio e nella zona della Sibaride.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente, quale dipendente della società Alma s.r.I., si sarebbe limitato a svolgere l'attività lavorativa in esecuzione delle mansioni di propria competenza; egli non avrebbe mai attestato o concorso ad attestare falsamente giornate lavorative mai svolte, essendo mero recettore delle dichiarazioni provenienti dalla azienda agricola, senza avere la possibilità di controllare la veridicità dei dati dichiarati. 2.2.

Con il secondo motivo deduce analogo vizio in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa. L'ordinanza presenta una contraddizione laddove, da un lato, fa riferimento al conferimento dei proventi della truffa in una "bacinella comune", dall'altro lato, parla di una spartizione dei proventi tra i correi. Secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 26230 del 2019), per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. peri., è necessario che la finalità di agevolazione della associazione mafiosa costituisca l'obiettivo diretto della condotta non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca. 2.3.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il ricorrente è incensurato, ha cambiato attività lavorativa, si è trattato di un fatto isolato circoscritto al mese di dicembre 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico. 2.1. Il ricorso non si confronta adeguatamente con il reale contenuto dei gravi indizi di colpevolezza individuati a carico dell'indagato dall'ordinanza genetica (la cui lettura, grazie alle indicazioni numeriche fornite, rende chiara la vastità e pervasività del fenomeno), poi recepiti nell'ordinanza impugnata. 2.2. La sussistenza della cosca di 'ndrangheta denominata dei Forastefano, insediata nel territorio di Cassano allo Jonio e nella zona della Sibaride, è acclarata da una sentenza passata in giudicato; allo stesso modo è accertato il ruolo egemone di Forastefano Pasquale, figlio del boss Forastefano Domenico, detenuto in carcere. 2.2.1.

Tra gli interessi della cosca vi sono quelli connessi alle truffe ai danni dell'INPS e di una agenzia di lavoro interinale denominata Alma s.p.a. (capo 35 della incolpazione provvisoria). Si tratta di truffe realizzate attraverso la somministrazione, a favore della azienda agricola formalmente intestata a Talarico Luca, ma di fatto riconducibile a Forastefano Pasquale, di lavoratori (addetti alla raccolta frutta, portatori, trattoristi) fittiziamente assunti "in massa" (nel numero di 403, alcuni dei quali "inconsapevoli", per un totale di 22.477 giornate lavorative comunicate e retribuite), in relazione ai mesi da ottobre a dicembre 2018, anche grazie al concorso di due dipendenti dell'agenzia:

Antolino Antonio, odierno ricorrente, e Falbo Leonardo che, nel corso dei colloqui intercettati, Forastefano chiama "Cip e Ciop". I compensi - versati da Alma spa agli operai (alcuni non avevano prestato alcuna attività lavorativa, altri avevano svolto un numero di ore inferiore a quelle dichiarate) tramite "mezzi tracciabili" (bonifici bancari, bonifici domiciliati, nonché accrediti su carte prepagate e postepay di cui i rappresentanti della cosca avevano la diretta disponibilità) - sono stati prelevati e consegnati in denaro contante agli esponenti della cosca Forastefano, fruttando l'importo di euro 38.000,00 nel mese di novembre 2018 e di euro 54.000,00 nel mese di dicembre 2018 (pag. 109 ordinanza genetica).

Dalle assunzioni fittizie (di 173 lavoratori "consapevoli") è automaticamente conseguita una truffa ai danni dell'INPS per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche/ dal momento che i lavoratori formalmente assunti hanno acquisito benefici contributivi e assistenziali che non gli spettavano, in particolare hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola. Secondo le emergenze contabili l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS nell'anno 2019 in favore di soggetti ai quali non spettava ammonta a: euro 74.412,49 a favore di soggetti che nel 2018 hanno lavorato solo per Alma spa; euro 496.113,06 a favore di dipendenti per i quali le giornate retribuite da Alma spa si sommano ad altre (pag. 118 ordinanza genetica). 2.2.2.

Antolino Antonio è stato uno dei due dipendenti della Alma spa che, agendo dall'interno e d'intesa con Forastefano e Talarico, ha permesso alla cosca di realizzare le truffe. Spiega il giudice per le indagini preliminari: «Antolino Antonio e Falbo Leonardo, impiegati dell'agenzia interinale Alma spa, hanno avuto il compito di perfezionare le pratiche di assunzione dei braccianti agricoli appositamente reclutati alla causa dell'associazione dagli altri componenti del sodalizio, 2 provvedendo altresì d'iniziativa alla massiva assunzione fittizia di altri operai potendo, in ragione del proprio impiego, attingere direttamente alla documentazione già presente a sistema negli archivi informatici della società [...] risultano assunti» (pag. 119 ordinanza genetica).

Difatti Antolino e Falbo, proprio in ragione del rapporto con Alma spa, disponevano del pin -code associato a ogni lettera di credito senza il quale sarebbe stato impossibile riscuotere il bonifico (cfr. pag. 114 ordinanza genetica). Peraltro tra i lavoratori fittiziamente assunti figuravano anche familiari degli stessi indagati (pag. 119 ordinanza genetica). La piena consapevolezza del maccanismo truffaldino risulta, secondo i giudici di merito, dalla partecipazione del ricorrente a una riunione tenutasi il 10 gennaio 2019, oggetto di captazione.

Dall'intercettazione ambientale è emerso che Antolino discuteva direttamente con il boss Forastefano Pasquale e con Arcidiacono Gianfranco in merito alla gestione dei bonifici per la riscossione delle somme accreditate, confermando la disponibilità di un elevato numero di carte prepagate. 2.3. A fronte di tanto, il ricorso si limita si limita a riproporre la tesi difensiva già coltivata in sede di riesame, con la quale protesta la correttezza dell'operato di Antolino, ignorando completamente i contenuti della intercettazione del 10 gennaio 2019, ampiamente riportati nell'ordinanza impugnata che dà conto come: "il tenore della lunga conversazione non lasci spazio a letture diverse da quelle prospettate dagli inquirenti dovendosi concludere per il diretto e consapevole coinvolgimento dell'indagato nelle fasi di sviluppo dell'operazione fraudolenta" (pag. 18 ordinanza impugnata).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Chioccini (n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734), la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. In particolare le Sezioni Unite hanno chiarito quanto segue. L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. tende ad evitare effetti emulativi connessi all'esistenza del gruppo illecito, con le finalità pervasive previste quale elemento caratterizzante dall'art. 416-bis, comma 3, cod. pen., e crea una sorta di cordone di contenimento, con il proposito di colpire tutte le aree che, attraverso le modalità della condotta, o attraverso la consapevole agevolazione, producano l'effetto del rafforzamento, se non concretamente della compagine, del pericolo della sua espansione, con la forza che le è tipica e la tacitazione di tutte le forze sociali che dovrebbero ad essa resistere.

Si tratta di una circostanza di natura soggettiva, inerente al motivo a delinquere. Non è necessario che la finalità agevolativa esaurisca la volizione dell'agente, essa dunque può accompagnarsi a finalità egoistiche. La ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice. Costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica (per un'applicazione in tal senso cfr.

Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, Di Mauro, Rv. 217032; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203770). È quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma. 3.2. Discende che la censura del ricorrente è priva di fondamento giuridico perché si pone in contrasto con i precetti ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali, come detto, la consapevolezza della finalità agevolativa non esclude il perseguimento di un profitto personale.

La doglianza è manifestamente infondata anche laddove denuncia una inesistente contraddizione interna nella struttura della motivazione: le conversazioni intercettate hanno dimostrato che Antolino era pienamente consapevole del fatto che i proventi delle frodi avvantaggiassero il gruppo criminale capeggiato da Forastefano. La circostanza che Antolino ricavasse un profitto personale, beneficiando della spartizione dei proventi delle truffe, è compatibile con il fatto che l'indagato fosse consapevole della destinazione dell'operazione fraudolenta, complessivamente considerata, a vantaggio del gruppo criminale.

4. Il quarto motivo è generico. Va ricordato che la ritenuta sussistenza della aggravante della agevolazione mafiosa fa scattare la "doppia" presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Il Tribunale ha già preso in considerazione gli elementi addotti dalla parte e qui riproposti, ma li ha ritenuti inidonei a vincere le presunzioni in rassegna, avuta riguardo alla «gravità del fatto commesso e delle concrete modalità della condotta», ritenute «indicative di una forte spregiudicatezza, avendo l'indagato approfittato della sua posizione di dipendente per favorire l'assunzione massiva di centinaia di dipendenti [da parte della] azienda agricola di Talarico» (pag. 19 ordinanza impugnata). Si tratta di motivazione congrua, immune da vizi logici. D'altra parte, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, viene in rilievo non una condotta isolata circoscritta al mese di dicembre 2018, ma un'attività illecita costante posta in essere in totale adesione al programma fraudolento di un clan mafioso, che ha riguardato centinaia di posizioni lavorative.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 com