Sentenza — n. 31547/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Arcidiacono Gianfranco per aver concorso nella truffa ai danni dell'INPS di cui al capo 35) della incolpazione provvisoria, con la finalità di agevolare la cosca mafiosa dei Forastefano insediata nel territorio di Cassano allo Jonio e nella zona della Sibaride; mentre ha annullato la misura cautelare per il reato di associazione mafiosa contestato al capo 1).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, artt. 273 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31547/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ARCIDIACONO GIANFRANCO nato a CASSANO ALLO JONIO il 24/04/1987 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Arcidiacono Gianfranco per aver concorso nella truffa ai danni dell'INPS di cui al capo 35) della incolpazione provvisoria, con la finalità di agevolare la cosca mafiosa dei Forastefano insediata nel territorio di Cassano allo Jonio e nella zona della Sibaride; mentre ha annullato la misura cautelare per il reato di associazione mafiosa contestato al capo 1).
2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 110, 640 cod. pen., nonché carenza di motivazione in ordine alla identificazione dell'odierno ricorrente. Il ricorrente reputa insoddisfacente la risposta fornita dal Tribunale circa la sua identificazione come quel "Gianfranco" che ha partecipato alla riunione organizzativa del 10 gennaio 2019 e che viene menzionato dal boss Forastefano Pasquale nel corso di una conversazione telefonica. L'ordinanza impugnata farebbe leva solo sul rapporto di parentela tra Arcidiacono e i correi, elemento che, però, non sarebbe idoneo a colmare la gravità e univocità indiziaria rilevata dalla difesa. 2.2.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia analoghi vizi in relazione al mantenimento della custodia cautelare in carcere. La posizione di Arcidiacono sarebbe sovrapponibile a quella di Intrieri Francesca, alla quale, però, è stata applicata una misura cautelare di minor rigore. Il trattamento deteriore non potrebbe essere giustificato dal legame di parentela con Forastefano Silvio, rispetto al quale il giudice per le indagini preliminari ha escluso la gravità indiziaria in ordine al reato associativo.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è generico. 2.1. Il ricorso non si confronta adeguatamente con il reale contenuto dei gravi indizi di colpevolezza individuati a carico dell'indagato dall'ordinanza genetica (la cui lettura, grazie alle indicazioni numeriche fornite, rende chiara la vastità e pervasività del fenomeno), poi recepiti nell'ordinanza impugnata. 2.2. La sussistenza della cosca di 'ndrangheta denominata dei Forastefano, insediata nel territorio di Cassano allo Jonio e nella zona della Sibaride, è acclarata da una sentenza passata in giudicato; allo stesso modo è accertato il ruolo egemone di Forastefano Pasquale, figlio del boss Forastefano Domenico, detenuto in carcere. 2.2.1.
Tra gli interessi della cosca vi sono quelli connessi alle truffe ai danni dell'INPS e di una agenzia di lavoro interinale denominata Alma s.p.a. (capo 35 della incolpazione provvisoria). Si tratta di una truffa realizzata attraverso la somministrazione, a favore della azienda agricola formalmente intestata a Talarico Luca, ma di fatto riconducibile a Forastefano Pasquale, di lavoratori (addetti alla raccolta frutta, portatori, trattoristi) fittiziamente assunti "in massa" (nel numero di 403, alcuni dei quali "inconsapevoli", per un totale di 22.477 giornate lavorative comunicate e retribuite), in relazione ai mesi da ottobre a dicembre 2018.
I compensi - versati da Alma spa agli operai (alcuni non avevano prestato alcuna attività lavorativa, altri avevano svolto un numero di ore inferiore a quelle dichiarate) tramite "mezzi tracciabili" (bonifici bancari, bonifici domiciliati, nonché accrediti su carte prepagate e postepay di cui i rappresentanti della cosca avevano la diretta disponibilità) - sono stati prelevati e consegnati in denaro contante agli esponenti della cosca Forastefano, fruttando l'importo di euro 38.000,00 nel mese di novembre 2018 e di euro 54.000,00 nel mese di dicembre 2018 (pag. 109 ordinanza genetica).
Dalle assunzioni fittizie (di 173 lavoratori "consapevoli") è automaticamente conseguita una truffa ai danni dell'INPS per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche dal momento che i lavoratori formalmente assunti hanno acquisito benefici contributivi e assistenziali che non gli spettavano, in particolare hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola. Secondo le emergenze contabili l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS nell'anno 2019 in favore di soggetti ai quali non spettava ammonta a: euro 74.412,49 a favore di soggetti che nel 2018 hanno lavorato solo per Alma spa; euro 496.113,06 a favore di dipendenti per i quali le giornate retribuite da Alma spa si sommano ad altre (pag. 118 ordinanza genetica). 2.2.2.
Arcidiacono Gianfranco è risultato il «referente ufficiale per la riscossione dei bonifici domiciliati per conto dell'intera consorteria criminale» (cfr. pag. 115 ordinanza genetica), ruolo che ha potuto svolgere grazie alle conoscenze di cui godeva tra il personale delle Poste italiane e che gli hanno consentito di riscuotere i salari versati in favore degli operai assunti "a loro insaputa". La sua identificazione, come il "Gianfranco" presente alla riunione organizzativa del 10 gennaio 2019 e colui al quale fanno riferimento diverse conversazioni, si ricava, secondo il Tribunale:- dai legami di parentela con Forastefano Silvio, cugino di Forastefano Pasquale; - dalla effettiva frequentazione, nel periodo in rilievo, con Forastefano Pasquale, principale organizzatore della truffa; - dalla circostanza che le assunzioni fittizie hanno riguardato madre, fratello e sorella di Arcidiacono. 2.3.
A fronte di tanto, il ricorso si limita a sostenere che i dubbi sollevati dalla difesa non sarebbero stati fugati e a far leva sulla labilità del vincolo parentale, che però non è l'unico elemento su cui riposa la identificazione.
3. Il secondo motivo esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen. A norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193; Sez. 3, n. 1629 del 09/04/1997, Amaro, Rv. 208515). Il Tribunale ha preso in considerazione la posizione del ricorrente e ha rilevato l'assenza di elementi idonei a superare la "doppia presunzione relativa" di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., implicata dal riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. Neppure in questa sede il ricorrente indica quali elementi, in tesi pretermessi, avrebbero consentito l'adozione di una misura meno afflittiva.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/06/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta la Moros