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Sentenza — n. 31545/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31545/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31545/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I motivi di ricorso sono inammissibilmente proposti, giacchè diretti a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze probatorie, imperniati sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, e privi del necessario confronto con la struttura argomentativa che sorregge la decisione impugnata; in tal guisa, si richiede, da parte del ricorrente, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

Regesto Legislator

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art. 323 cod. pen, art. 353 bis cod. pen, art. 314 cod. pen; Sentenza — n. 31545/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ed, infine, ha proceduto alla valutazione critica delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Corasiniti , concludendo per la sua assoluta inattendibilità. Quanto al capo 10, si osserva che, nella delibera di affidamento dell'incarico alla ditta Paparazzo, è specificato che "a conclusione dei lavori sarebbe stata redatta apposita contabilità utilizzando i prezziari regionali vigenti...", richiamo conforme al comma 3 dell'art. 163 D.LGS. 18/4/2016 n° 50; correttamente, l'indagato ha proceduto alla liquidazione attenendosi ai tariffari regionali vigenti.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti inchiesta per appropriazione indebita violazione dei doveri professionali mancanza di disciplina truffa in materia di prestazioni violazione della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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art. 323 cod. pen
pen., contestati ai capi 1,3,4,14), abuso di ufficio ( art. 323 cod. pen., di cui al capo 2); turbativa di gara e del procedimento di scelta del contraente atti persecutori (artt.
art. 353 bis cod. pen
contestati al capo 9), turbativa ex art. 353 bis cod. pen.
art. 314 cod. pen
come contestato nei capi 5,7,12,13), peculato ( art. 314 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VALENTINO UBALDO nato a PALERMITI il 02/03/1961 Avverso la ORDINANZA del 05/011/2020 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del 4 maggio 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per il parziale annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. Lette le memorie dell'Il e del 19 maggio 2021 dell'avvocato Felice SICILIANO, difensore di Ubaldo VALENTINO, che insiste per l'accoglimento del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137del 28.10.2020

RITENUTO IN FATTO

1.Ubaldo Valentino è stato sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 13 ottobre 2020, in relazione ai delitti di falso fidefacente ( artt. 476 comma secondo e 479 cod. pen., contestati ai capi 1,3,4,14), abuso di ufficio ( art. 323 cod. pen., di cui al capo 2); turbativa di gara e del procedimento di scelta del contraente atti persecutori (artt. 353 e 353 bis cod. pen. contestati al capo 9), turbativa ex art. 353 bis cod. pen. come contestato nei capi 5,7,12,13), peculato ( art. 314 cod. pen. di cui al capo 10), commessi quale responsabile dell'Ufficio Tecnico dei Comuni di Paiermiti, Olivadi e Centrache.

2. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza impugnata, ha annullato l'originario titolo cautelare, per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, relativamente ai reati contestati ai capi 1,2,4,5,9,10, ed ha sostituito, con riguardo ai residui fatti, la misura detentiva domiciliare con l'obbligo di dimora in Olivadi.

3. Nella prospettazione accusatoria, recepita dal G.I.P., nei capi di imputazione oggetto di annullamento, al ricorrente si contesta, in sintesi: - capi 1 e 2 ( reati di falso e abuso di ufficio): di avere, quale responsabile dell'U.T.C. del Comune di Palermiti, falsamente attestato, nel disporre l'archiviazione della pratica riguardante la regolarità di lavori di realizzazione di un deposito sulla particella di terreno n. 142, intestata a Notaro Antonio, che essi erano stati assentiti con C.E. n. 6/1990, laddove, invece, il predetto titolo abilitativo aveva riguardo alla diversa particella n. 440; in tal modo, aveva, altresì, abusato del proprio ufficio, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al Notaro ( nipote dell'ex sindaco del predetto Comune, da cui il Valentino aveva ricevuto molteplici incarichi) , che aveva costruito senza titolo concessorio. - capi 4 e 5 ( reati di falso e turbativa del procedimento di affidamento lavori): di avere, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico di Palermiti, falsamente attestato, nella determina dirigenziale n. 19/2017, adottata nell'ambito del procedimento per l'affidamento di lavori di adeguamento sismico della scuola elementare, di avere acquisito, in conformità all'art. 131 delle linee guida dell'ANAC n. 1/2016, tre preventivi che, tuttavia, non sono stati rinvenuti agli atti del Comune, pur se registrati al protocollo comunale.

Con tale condotta, il ricorrente è accusato di avere anche turbato, unitamente all'arch. Francesca Canto ( risultata affidataria), il procedimento di affidamento dell'incarico professionale per la progettazione e gli altri adempimenti di legge. - capo 9 (artt. 353 - 353 bis cod. pen.): perché, quale responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Olivadi, in concorso con il Sindaco Nicola Malta e con l'imprenditore Vito Paparazzo, ha, dapprima, turbato la procedura selettiva indetta con MEPA con determina n. 9 del 05/02/2018 per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di immobili e strutture di proprietà del Comune, avendo revocato senza motivazione la suddetta procedura, nonostante la partecipazione di due ditte, e successivamente, ha turbato il procedimento per l'affidamento dei predetti lavori, assegnati al Paparazzo con determina n. 25 del 19/03/2018 ad un prezzo sostanzialmente corrispondente a quello offerto nel preventivo presentato prima ancora della indizione della gara poi revocata. capo 10:

Nell'ambito di tale procedura amministrativa, inoltre, il ricorrente si sarebbe appropriato della somma di euro 2.247,20, liquidata al Paparazzo, ma non dovuta, in quanto, in parte, corrispondenti a lavori non realizzati ( l'affidamento aveva avuto riguardo a n. 20 gabbiotti, mentre la liquidazione ne aveva riguardato n. 24, laddove 4 erano preesistenti), e in parte per costi ( euro 185,30 a gabbiotto) superiori rispetto a quelli ( euro 110 cadauno) preventivati e concordati.

4. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, dolendosi dell'annullamento del titolo cautelare riguardo ai predetti fatti, e sviluppando motivi che attingono la motivazione dell'ordinanza impugnata, relativamente a tutti i capi, in quanto illogica e contraddittoria ( capi 1, 2, 4, 5) e anche mancante ( capi 9 e 10), altresì, denunciando erronea interpretazione degli artt. 353 e 353 bis cod. pen. ( capi 5 e 9). Secondo il ricorrente, in sintesi: - capi 1 e 2: il Tribunale del riesame ha immotivatamente e illogicamente affermato che, delle due concessioni edilizie risultate rilasciate sulla medesima particella n. 440, invece, quella n. 6/1991 avesse avuto riferimento alla particella n. 142 ( ciò desumendo dalle planimetri catastali allegate alle due pratiche), laddove solo la produzione da parte della Difesa del ricorrente del titolo abilitativo avrebbe potuto giustificare l'annullamento, anche perché il terreno di cui alla predetta particella, per il quale era stato denunciato l'abuso edilizio, è di proprietà di Apa Mario e non del Notaro. - capi 4 e 5: travisamento della prova, avendo il Tribunale distrettuale illogicamente desunto - da una conversazione intercettata, intercorsa tra il ricorrente e l'architetto Canto ( aggiudicataria dei lavori), in cui il primo chiede alla seconda di procurarsi, contattando gli altri architetti, i preventivi che non erano stati rinvenuti nella pratica - la dimostrazione che tali documenti fossero stati effettivamente presentati all'epoca in cui la pratica venne istruita.

Dalla predetta conversazione, invece, si ricaverebbe solo che il ricorrente chiese alla predetta Canto, con cui intrattiene un rapporto privilegiato e confidenziale, alla base di molteplici affidamenti, di procurarsi i preventivi mancanti, per acquisirli ex post. D'altro canto, il Tribunale ha omesso di valutare la circostanza che l'indagato, nel riscontrare la richiesta della polizia giudiziaria, aveva inviato preventivi estranei alla procedura. - Con riguardo ai capi 9 e 10 il ricorrente si duole che il Tribunale ha totalmente omesso di considerare tutta la documentazione acquisita, la quale, tanto in relazione al capo 9 che in relazione al capo 10, non solo documenta la fondatezza dei capi di imputazione, ma anche fornisce oggettivo riscontro alla deposizione sul punto resa da Adele Corasaniti.

Capo 9: illogicamente il Tribunale distrettuale ha ritenuto le dichiarazioni dell'assessore Adele Corasaniti inattendibili, laddove, invece, esse sono documentalmente riscontrate, neppure abbisognando di riscontri, trattandosi di dichiarazioni rese da un testimone, non persona offesa. In particolare, l'amministratrice comunale, da cui era partita la inziale denuncia, ha riferito di avere rappresentato al sindaco Malta e al Valentino che l'iniziale preventivo, presentato in data 10/01/2018, dalla ditta del Paparazzo su sollecitazione dello stesso sindaco ( a cui è legato da stretta amicizia al Malta), non solo prevedeva un costo dei lavori esattamente corrispondente a quello che poi era stato posto a base della procedura MEPA, ma indicava prezzi maggiorati del 100% rispetto ai prezzi di mercato.

Il Sindaco in quella occasione le aveva confidato di avere ricevuto dal Paparazzo la somma di euro 500, che aveva trattenuto in quanto disoccupato, e, comunque, aveva disposto per l'inserimento della procedura nella piattaforma digitale del MEPA, ad opera del Valentino, il quale, tuttavia, sempre su disposizione del Sindaco, prima della scadenza del termine, la revocò, essendo sopraggiunte altre offerte, oltre a quella del Paparazzo, concordando, i due, la insussistente motivazione della mancanza di copertura finanziaria, atteso che, a distanza di un mese, quegli stessi lavori vennero affidati direttamente al Paparazzo, esattamente per l'importo da questi ab initio preventivato e poi posto a base della gara revocata.

Tutti i fatti narrati dalla Corasaniti hanno trovato riscontro documentale, mentre il Tribunale ha offerto una motivazione apodittica nella quale disconosce la attendibilità della teste per appiattirsi sulle giustificazioni "posticce" del ricorrente. capo 10: carente e contraddittoria è anche la motivazione alla base dell'annullamento riguardante il peculato, non avendo la Difesa provato l'esecuzione di lavori ulteriori rispetti a quelli oggetto dell'affidamento, limitandosi ad allegare la fattura della ditta Paparazzo, probatoriamente irrilevante.

5. Con requisitoria scritta del 4 maggio 2021 il Procuratore Generale ha concluso per l'infondatezza del ricorso, con riferimento ai capi 1) 2) e 4). Ritenendo, invece, fondati i motivi di ricorso riguardanti i residui capi 4,5,9,10, insta per l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.

6. Con memoria dell'il maggio 2021, la Difesa di Ubaldo Valentino ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per genericità, essendo stata omessa la specifica indicazione del vizio dedotto e delle ragioni di diritto che si assumono violate; il ricorso persegue la inammissibile rilettura degli atti, e non è autosufficiente, dal momento che l'ufficio impugnante ha omesso di indicare, oltre che allegare, gli atti delle indagini richiamati nel ricorso ( si fa specifico riferimento alle dichiarazioni di Corasaniti). Nel merito, contesta punto per punto gli argomenti spesi nel ricorso, operando richiami alla specifica documentazione già prodotta in atti, e allegata alla memoria, nonché ai risultati delle intercettazioni deponenti univocamente. 6.1.

Condivise le valutazioni del Procuratore Generale, quanto ai capi 1 e 2 , si deduce, con riguardo ai capi 4 e 5, che l'avvenuta presentazione di altri preventivi, oltre a quello dalla Conti, risulta documentata dal protocollo comunale, dovendosi ascrivere alla disorganizzazione dell'ufficio il mancato rinvenimento di atti protocollati; d'altro canto, le norme in materia consentivano di avvalersi della procedura semplificata dell'affidamento diretto sotto soglia,( per la cui regolarità è necessaria e sufficiente una generica indicazione degli elementi essenziali del contratto di appalto con indicazione "dell'importo massimo stimato dell'affidamento", e non è richiesta dall'ANAC, ma solo prevista come facoltà dell'Ente appaltante, l'acquisizione di una pluralità di preventivi. 6.2.

Quanto ai capi 9 e 10, il Tribunale distrettuale ha correttamente posto in evidenza che la iniziale delibera di affidamento con procedura MEPA era geneticamente viziata per la mancanza del parere di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, e, per questo ritirata ( non "revocata", come erroneamente afferma il Procuratore impugnante, trattandosi di atto inesistente per mancanza del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria); ha poi argomentato nel senso che l'importo dei lavori era inferiore alla soglia di euro 40.000,00 euro e, pertanto, ne era consentito l'affidamento diretto.

Ed, infine, ha proceduto alla valutazione critica delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Corasiniti , concludendo per la sua assoluta inattendibilità. Quanto al capo 10, si osserva che, nella delibera di affidamento dell'incarico alla ditta Paparazzo, è specificato che "a conclusione dei lavori sarebbe stata redatta apposita contabilità utilizzando i prezziari regionali vigenti...", richiamo conforme al comma 3 dell'art. 163 D.LGS. 18/4/2016 n° 50; correttamente, l'indagato ha proceduto alla liquidazione attenendosi ai tariffari regionali vigenti.

Analoghi argomenti sono riproposti nella memoria del 19 maggio 2021, concludendosi per la declaratoria di inammissibilità/rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibilmente proposti, giacchè diretti a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze probatorie, imperniati sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, e privi del necessario confronto con la struttura argomentativa che sorregge la decisione impugnata; in tal guisa, si richiede, da parte del ricorrente, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

Il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu °culi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate. In particolare, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

2. Quanto ai capi 1 e 2 il ricorso, è sufficiente osservare che la decisione del Tribunale distrettuale si fonda sulla avvenuta constatazione che la concessione n. 6 del 1990 aveva ad oggetto, come si evince dalle planimetrie catastali, un fabbricato da edificare sulla particella 142 e tale titolo abilitativo veniva rilasciato nei confronti di Notaro Antonio. La contestata falsità della dichiarazione redatta da Valentino nel provvedimento di archiviazione nr 4308 del 31.10.2017 per essere la concessione edilizia riferita a fabbricato da realizzare sulla particella 440, è smentita, quindi, dagli esiti delle indagini, da cui emerge che la concessione 6 del 1990 aveva ad oggetto proprio il fabbricato insistente nella particella 142.

L'ulteriore profilo di illegittimità riguardante il rilascio di tale titolo abilitativo a favore di soggetto non proprietario, secondo quanto documentato in atti, non rilevato dal Valentino, allo stato, non risulta neppure contestato. La decisione del Tribunale che ha escluso la falsità per come descritta ed il conseguente delitto di abuso di ufficio è corretta e motivata con argomenti razionali.

3. In relazione ai capi 4 e 5, si osserva che pur risultando che i preventivi menzionati nei capi di imputazione non erano presenti agli atti della procedura selettiva, essi, tuttavia, vennero acquisiti al protocollo comunale, il che non esclude che siano stati comparati, al momento dell'individuazione del contraente, con il preventivo prodotto dalla coindagata Francesca Canti. Non risulta afflitta dalla denunciata illogicità neppure la interpretazione delle conversazioni captate, nel senso che esse, oltre a testimoniare la esistenza di un rapporto privilegiato intrattenuto dal Valentino con la Canto, non depongono, altresì, nel senso della mancata acquisizione dei preventivi degli altri tecnici, L'interpretazione del Tribunale è, invece, pienamente coerente con il significato letterale delle frasi intercettate, mentre il ricorrente tende a perseguire solo una alternativa ricostruzione del significato della fonte di prova.

4. Sono inammissibili anche i motivi che attingono i capi 9 e 10. 4.1. Con riferimento al capo 9, il provvedimento impugnato fonda la decisione sulla circostanza che la determina iniziale di indizione della gara fosse priva di visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, cioè, inidonea a costituire validamente il rapporto tra l'ente e le imprese destinatarie; mentre, risulta lecito il successivo affidamento diretto, in quanto relativo a lavori di importo inferiore a euro 40.000, ex art. 36 co. 2 D. Lgs. N. 50/2016. La motivazione contiene un incontestabile nucleo di razionalità, nel senso di prendere atto che, delle due procedure attivate, quella conforme alla disciplina legale è certamente la seconda, laddove il ricorrente mette in discussione la validità del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, senza, tuttavia, riuscire a scardinarne la portata logica, che si fonda sulla oggettiva considerazione che il procedimento amministrativo inizialmente opzionato, peraltro su sollecitazione della stessa Corasaniti, non si era perfezionato, esponendo, altresì, a responsabilità contabile il Valentino.

Anche le doglianze riguardanti il giudizio di inattendibilità della teste Corasaniti non colgono nel segno, dal momento che il Tribunale, lungi dal c confondere la posizione processuale della teste, ha formulato un giudizio critico delle dichiarazioni, valorizzando, a tal fine, le pregresse ragioni di astio o, comunque, di contrasto, maturate tra l'assessore e il Sindaco Malta, che le aveva anche revocato l'incarico di assessore, sotto tale profilo segnalando la sequenza temporale degli esposti, comunque successivi alla revoca. 4.2. Con riferimento, infine, al capo 10, la decisione del Tribunale tiene conto della documentazione prodotta dalla Difesa, che ha dimostrato, allegando il computo metrico dei lavori, che erano stati realizzati effettivamente 24 gabbiotti, e che i prezzi applicati erano quelli indicati nel prezzario regionale 2017.

Infatti, non essendo stato rinvenuto il preventivo presentato dalla ditta ( che risulta essere stato allegato dalla Corasaniti), deve ritenersi che il Valentino, in assenza di diversa contrattazione, abbia correttamente liquidato ai sensi dell'art. 163 co. 3 D. Lgs. 50/2016, operando la diminuzione del 20% sui tariffari regionali. Le circostanze di fatto segnalate dal ricorrente con riguardo al capo 10 sono anch'esse generiche, omettendo il dovuto confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si segnala che la liquidazione è stata, legittimamente, operata sulla base del computo metrico presentato dalla ditta, dal quale risulta la realizzazione di 24 gabbioni; che il prezzo pagato è corrispondente al tariffario regionale dell'epoca e che è stata operata la diminuzione del 20%.

Sul punto, l'asserzione del ricorrente resta tale, non essendo corredata da più pertinenti argomenti in grado di smentire l'affermazione del Tribunale.

5. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 5.1. A decretare l'inammissibilità del vale ricordare come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellì, Rv. 268823, abbia di recente ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria cor