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Sentenza — n. 31544/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31544/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31544/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la decisione impugnata, la Corte d'Appello di Messina, decidendo quale giudice dell'esecuzione in seguito ad annullamento con rinvio della precedente ordinanza di rigetto da parte della Prima Sezione Penale di questa Corte di legittimità (sentenza n. 38039 del 2 aprile 2019), ha nuovamente rigettato l'istanza di Gabriele Cacace, volta a richiedere l'applicazione della continuazione tra i reati di furto di cui alle pronunce emesse nei suoi confronti: - dalla Corte d'Appello di Messina il 6 giugno 2016, definitiva il 22 giugno 2016 (reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso in epoca successiva e prossima al mese di luglio 2011 in Lipari); - dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria il 16 dicembre 2014, definitiva il 6 luglio 2016 (reati di cui agli artt. 624 bis, primo e terzo comma, cod. pen. e 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, commessi il 2 agosto 2011 in Lipari); - dalla Corte d'Appello di Messina il 20 ottobre 2014, definitiva il 20 luglio 2016 (reati di cui agli artt. 56, 624-bis, primo e terzo comma, 648 cod. pen., commessi il 29 ottobre 2011 in Lipari).

Regesto Legislator

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art. 627 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso censura, altresì, in generale, l'approccio ermeneutico errato del giudice del rinvio, volto a proporre una nozione di medesimezza del disegno criminoso eccessivamente formalistica, quasi che il legislatore abbia richiesto la necessità di ideazione di ciascuno dei reati al centro dell'ipotizzata continuazione nella sua forma specifica di realizzazione e nel dettaglio, laddove, invece, è evidente, anche dallo stesso tenore letterale della disposizione dell'art. 81 cpv., cod. pen., che il "disegno" unitario faccia riferimento ad una "programmazione" anche solo "di massima", con riserva di adattamento concreto, purchè in vista di un unico fine sufficientemente specifico.

Parole chiave

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riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo traffico dei pagamenti indagine su reati finanziari reati economici tentata truffa saccheggio

Disposizioni normative citate

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art. 627 cod. proc. pen
Sottile, deducendo violazione del vincolo di rinvio ex art. 627 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CACACE GABRIELE nato a LIPARI il 27/12/1991 avverso l'ordinanza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione impugnata, la Corte d'Appello di Messina, decidendo quale giudice dell'esecuzione in seguito ad annullamento con rinvio della precedente ordinanza di rigetto da parte della Prima Sezione Penale di questa Corte di legittimità (sentenza n. 38039 del 2 aprile 2019), ha nuovamente rigettato l'istanza di Gabriele Cacace, volta a richiedere l'applicazione della continuazione tra i reati di furto di cui alle pronunce emesse nei suoi confronti: - dalla Corte d'Appello di Messina il 6 giugno 2016, definitiva il 22 giugno 2016 (reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso in epoca successiva e prossima al mese di luglio 2011 in Lipari); - dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria il 16 dicembre 2014, definitiva il 6 luglio 2016 (reati di cui agli artt. 624 bis, primo e terzo comma, cod. pen. e 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, commessi il 2 agosto 2011 in Lipari); - dalla Corte d'Appello di Messina il 20 ottobre 2014, definitiva il 20 luglio 2016 (reati di cui agli artt. 56, 624-bis, primo e terzo comma, 648 cod. pen., commessi il 29 ottobre 2011 in Lipari).

2. La sentenza rescindente ha ritenuto che la Corte d'Appello non avesse espresso un'adeguata motivazione in ordine al rigetto dell'istanza, perchè, con una clausola di stile, aveva evidenziato soltanto che un lasso temporale di quattro mesi intercorso fra i tre reati fosse eccessivo per il riconoscimento dell'istituto della continuazione, omettendo, in tal modo, di motivare in ordine, quanto meno, al vincolo della continuazione tra i primi due reati, commessi a distanza di pochi giorni, o al massimo di poche settimane, l'uno dall'altro. La Cassazione ha evidenziato, altresì, omessa motivazione anche quanto alla rilevanza o meno del fatto che i reati commessi dal condannato avessero tutti natura di reati contro il patrimonio e che le condotte fossero state tenute in un ristretto ambito territoriale, e cioè a Lipari.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è stata ritenuta quasi apparente e per questo viziata, in quanto priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione della notevole vicinanza cronologica degli episodi delittuosi e della tipologia dei beni giuridici tutelati dalle stesse norme incriminatrici.

3. Il condannato propone ricorso, tramite il difensore, avv. Sottile, deducendo violazione del vincolo di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., poiché la Corte d'Appello non si è uniformata alle indicazioni specifiche della sentenza rescindente ed ha rinnovato la motivazione meramente apparente della precedente ordinanza di rigetto, non tenendo conto delle decisioni di condanna nel loro contenuto di accertamento concreto rilevante ai fini dell'applicazione della continuazione. Ed invece, una più attenta lettura avrebbe indotto a considerare non soltanto la distanza ravvicinata dei reati, dal punto di vista temporale, il medesimo contesto territoriale (una piccola frazione del comune di Lipari) e la natura di delitti contro il patrimonio di tutte le fattispecie in relazione alle quali vi è stata condanna, ma anche il movente unitario che ha indotto il ricorrente a compiere detti reati: e cioè l'esigenza di procurarsi danaro per un debito contratto con tale Gaetano Marocchini, di cui dà atto pure l'ordinanza impugnata.

Il ricorso censura, altresì, in generale, l'approccio ermeneutico errato del giudice del rinvio, volto a proporre una nozione di medesimezza del disegno criminoso eccessivamente formalistica, quasi che il legislatore abbia richiesto la necessità di ideazione di ciascuno dei reati al centro dell'ipotizzata continuazione nella sua forma specifica di realizzazione e nel dettaglio, laddove, invece, è evidente, anche dallo stesso tenore letterale della disposizione dell'art. 81 cpv., cod. pen., che il "disegno" unitario faccia riferimento ad una "programmazione" anche solo "di massima", con riserva di adattamento concreto, purchè in vista di un unico fine sufficientemente specifico.

4. Il Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, sicchè l'ordinanza impugnata deve essere annullata.

2. Il vincolo di rinvio dettato dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, molto nettamente, aveva messo in luce alcuni caratteri dei quali tenere necessariamente conto nel giudizio concreto che, in sede di esecuzione, andava effettuato per valutare la possibilità o meno di configurare l'unificazione dei reati commessi dal condannato secondo lo schema legale della continuazione criminosa: vicinanza spazio-temporale dei fatti per i quali sono intervenute le condanne definitive; medesimezza del bene tutelato dalla disposizione incriminatrice violata; contesto territoriale particolarmente limitato (una determinata zona dell'isola di Lipari).

Tali elementi valutativi sono stati solo apparentemente presi in considerazione dal giudice del rinvio, peraltro in modo parziale, limitandosi l'ordinanza impugnata a prendere in esame la contiguità spazio-temporale dei reati, sottovalutandola, ed a negare la presenza di analogie nelle modalità attuative dei delitti, sostanzialmente eludendo il fattore della medesimezza del bene giuridico (il patrimonio) aggredito dai reati in relazione ai quali si chiedeva il riconoscimento della continuazione. 2.2. Orbene, tenuto conto certamente del principio oramai consolidato secondo cui, in tema di continuazione, l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (cfr., tra le molte, Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), tuttavia deve evidenziarsi come sia egualmente indispensabile, al fine di sciogliere il nodo circa l'esistenza o meno di un collegamento finalistico tale da configurare il vincolo ex art. 81 cpv. cod. pen., fondare il giudizio valutativo sulla "ratio" della disciplina, che va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 1, n. 34502 del 2/7/2015, Bordoni, Rv. 264294).

Parallelamente, essendo senza dubbio la continuazione un istituto di favore per il condannato, che mira a temperare la rigidità del concorso formale, qualora più condotte criminali siano indicative di un'ideazione di reato unica, appaiono talvolta eccessivi gli esiti applicativi che i giudici di merito fanno derivare da alcuni atteggiamenti interpretativi, pure presenti nella giurisprudenza di legittimità, secondo i quali incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga).

Ed invero, tali opzioni (sovente riferite a casi nei quali si è ritenuto corretto non estendere la continuazione criminosa ad ambiti temporali ampi) non possono essere utilizzate per costruire la pretesa ermeneutica di una prova "diabolica" da addossare al condannato, finalizzata ad ottenere il beneficio costituito dall'unificazione della pena per i diversi reati commessi sotto il vincolo della continuazione. In proposito, l'istante non può che far ricorso agli indici già validati positivamente dalla giurisprudenza di legittimità per invocare il beneficio e, tra questi, prima di ogni altro, alla contiguità temporale ed all'omogeneità dei delitti commessi, alla luce del bene giuridico aggredito, delle modalità dell'azione, del contesto territoriale di realizzazione dei fatti, del movente che ha costituito il collante ideativo dei reati.

Le Sezioni Unite hanno chiarito, infatti, con la pronuncia Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074, che il riconoscimento della continuazione, necessita, in sede di cognizione come in fase di esecuzione, di una approfondita verifica sulla sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e circa il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 2.3.

Tracciate le linee ermeneutiche suddette, appare evidente come la Corte d'Appello abbia riproposto gli stessi errori motivazionali già oggetto di censura da parte della sentenza rescindente di questa Corte di legittimità. Solo apparentemente, infatti, come si è anticipato, il giudice del rinvio mostra di tenere conto delle indicazioni della Prima Sezione Penale, prendendo atto della contiguità spazio-temporale dei reati per i quali si chiede venga riconosciuto il vincolo della continuazione e della analoga loro natura patrimoniale, e tuttavia non motivando realmente sul perché non siano stati ritenuti indici di unicità del disegno criminoso alcuni particolari di peculiare evidenza concreta nel caso di specie: il contesto territoriale estremamente limitato (l'isola di Lipari) ed il periodo estivo ben delineato in cui sono stati commessi, quanto meno, i primi due reati nei riguardi dei quali è avanzata richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione da parte del ricorrente; il contesto spazio- territoriale omogeneo anche della terza condotta criminosa, successiva di poco all'estate 2011.

Anche il richiamo alla unicità della spinta motivazionale che avrebbe indotto il ricorrente a delinquere - e cioè la necessità di pagare un debito che aveva contratto con una specifica persona di Lipari, indicata nominativamente in tale Antonio Martinucci - risulta trattato con insufficiente propensione all'analisi da parte dei giudici messinesi, i quali, ancora una volta senza farne comprendere le ragioni, decidono per l'irrilevanza di un dato, invece, affatto neutro quale il tentativo di ripagare il proprio creditore cedendogli la refurtiva che, per la stessa ammissione del provvedimento impugnato, risulta accertato in almeno due delle sentenze oggetto della richiesta del ricorrente (la n. 1493 del 2016 e la n. 1066 del 2016).

Come ha correttamente segnalato il Procuratore Generale nella sua requisitoria, l'ordinanza emessa all'esito del giudizio rescissorio pecca di apoditticità quando afferma che, nonostante gli elementi inequivoci che deporrebbero, in linea astratta, per la sussistenza della continuazione, tuttavia non sussiste "alcun dato sintomatico della medesimezza del disegno criminoso"; allo stesso modo prive di spiegazioni risultano le affermazioni relative al fatto che le condotte di reato sarebbero, invece, frutto di autonome deliberazioni non riconducibili ad un preventivo progetto criminoso, sia pur di massima.3.

Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato ed il giudice del rinvio dovrà uniformarsi alle indicazioni dettate dal Collegio, sia quanto alle direttrici interpretative generali utili a valutare la sussistenza o meno del vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza presentata dal condannato, sia quanto all'esame degli indici fattuali concreti che, nella fattispecie, possono far propendere per la sussistenza di un'ipotesi di continuazione criminosa. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Messina.

Così deciso il 6 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Ge(à S beone L n U t r55R