Sentenza — n. 31543/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FKAR RACHID nato a CASABLANCA MAROCCO il 4/01/1981 alias ABOUB ZAKARIA nato il 3/06/1980 a CASABLANCA MAROCCO alias FKAR RACHID nato il 1/04/1981 a CASABLANCA MAROCCO avverso la sentenza de Tribunale di Cuneo del 13/11/2020 visti gli atti, il provvedi -nento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svota dal Consignere B. Calaselice; lette le conclusioni s:r tte del Sostituto Procuratore generale, P. Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della condanna alle spese e inammissibilità nel resto dei ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Sentenza — n. 31543/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'estensic ne dell'ambito di applicabilità dell'art. 624-bis cod. pen., anche a luoghi dive -s dall'abitazione in senso stretto deriva dall'esigenza di superare le incertez-,i,e interpretative, manifestatesi in giurisprudenza, in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, comunque, dalla necessità di apprestare tutela dell'individuo anche nel caso in cui questi compia atti della vita private al di fuori dell'abitazione, sempre che si tratti di luoghi che ne conservino le caratteristiche, in te -mini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da , arte ct terzi, senza? 'l consenso dell'avente diritto. 1.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FKAR RACHID nato a CASABLANCA MAROCCO il 4/01/1981 alias ABOUB ZAKARIA nato il 3/06/1980 a CASABLANCA MAROCCO alias FKAR RACHID nato il 1/04/1981 a CASABLANCA MAROCCO avverso la sentenza de Tribunale di Cuneo del 13/11/2020 visti gli atti, il provvedi -nento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svota dal Consignere B. Calaselice; lette le conclusioni s:r tte del Sostituto Procuratore generale, P. Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della condanna alle spese e inammissibilità nel resto dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cuneo ha applicato su concorde richiesta delle parti, a Fkar Rachid, alias come in atti, la pena di anni uno mesi uno giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in aumento a quella già irrogata con sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 4 ottobre 2018, per una complessiva pena di anni cinque di reclusione ed euro 987 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alle aggravanti, con il vincolo della continuazione, per diversi reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7, 61 n. 7 cod. pen. (capo 1, 8) nonché artt. 110, 624-bis, 625 n. 4 e 7, 61 n. 7 cod. oen. (capo 2, 6, 14, 18, 19, 20) oltre al pagamento delle spese processuali, fatti commessi introducendosi in officine e concessionarie.
2. Avverso il provvedimento descritto ricorre l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, denunciando due vizi. 2.1. Con il prime motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai reati di cui all'art. 624-bis cod. pen. in relazione alla configurazione della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., in relazione alla commissione del fatto in privata dimora. I reati sono stati commessi all'interno di officine e concessionarie, dunque ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., mancherebbe del tutto la rnotivazlone in relazione alla corretta qualificazione giuridica delle condole.
Si richiama r sul punto, la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (n. 31345 del 2017) secondo cui sono privata dimora anche i luoghi di lavoro purché non aperti al pubblico, nei quali si compiano atti della vita privata. 2.2. Con il secondo motivo si rileva l'illegittimità della condanna alle spese pur avendo applicato alla pena già irrogata con pronuncia irrevocabile, a titolo di continuazione, un aumenti di anni uno mesi uno giorni venti di reclusione, violando la previsione c i cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
3. Il Procuratore generaie presso questa Co-te, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza relativamente alla condanna alle spese, con declaratoria di inammissibilità nel esto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va pa -zialrnente accolto, quanto alla condanna alle spese processuali che va eliminata mentre, nel resto, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. o 1.Si è affermato in sede di legittimità, con riferimento al delitto di cui all'art.614 cod. pen. che la nozione di privata dimora, deve attestarsi sulla base dei seguenti elementi:
a) Cestinazione del luogo allo svolgimento di attività della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere) in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) durata del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da apprezzabile stabilità e non da rnera occasionalità;
c) inaccessibilità del luogo, da parte di terzi, senza i consenso del titx,!are (ex multis, Sez. 4, n. 32245 del 20/06/2018, D'Antonio, Rv. 273458; Sez. 5, n. 10498 del 16/01/2018, Sarchi, Rv. 272667). Tra i luoghi tutelati ne! senso sin qui precisato dalla previsione di cui all'art.614 cod. pen. vi è il luogo di lavoro che, però, deve avere precisi requisiti, dovendosi ,all'uooc intendere, non aualsiesi luogo in cui si svolge l'attività di lavoro, ma quel luogo in eui a tale svolgimento si affianchi !a possibilità di godere di riservatezza nell'esplicazione di atti della vita privata, escludendo ingerenze esterne indipendentemente dalla presenze della persona che ha la titolarità del domicilio. 1.1.Tanto premesse, con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. questa Corte nelia sua pii.) autorevole composizione, ha affermato il principio di diritto secondo il quale (Sez.
IJ , n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) l'espressione contenuta nell'art. 624-bis cod. pen. in un edificio o in altro luogo destinato ir tutto o in parte, a privata dimora va riferita ad un luogo che sia stato funzioaelmerte destinato.„ in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico, allo SVC) gi -nento, di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima. In tale ambite, dunque, devono essere considerati compresi i luoghi che, ancorché non destinati esclusivamente allo svolgimento della vita familiare o domestica, assumano, comunque, caratteristiche d'intimità e riservatezza.
L'estensic ne dell'ambito di applicabilità dell'art. 624-bis cod. pen., anche a luoghi dive -s dall'abitazione in senso stretto deriva dall'esigenza di superare le incertez-,i,e interpretative, manifestatesi in giurisprudenza, in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, comunque, dalla necessità di apprestare tutela dell'individuo anche nel caso in cui questi compia atti della vita private al di fuori dell'abitazione, sempre che si tratti di luoghi che ne conservino le caratteristiche, in te -mini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da , arte ct terzi, senza? 'l consenso dell'avente diritto. 1.2.
Tanto premesso, si osserva r:he r nel caso al vaglio, il vizio prospettato è inammissibile in quarto attiene alla motivazione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, senza alcuna soecificazione., con riferimento alle articolate questioni interpretat ve. scara indicate, pur !ambite da! ricorso. La censura, infatti, è formulata soltanto enunciando l'impossibilità di qualificare quale privata dimora, il luogo di lavo -o (officina o concessionaria) ove si sono svolti i fatti. Tanto, senza corsiclerare i limiti di sirdacabilità in questa sede, per pronunce ai sensi del 'a rt. 444 cod. proc. pen.
Ed invero, con I:entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'irnputate possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazime della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, ali'en-onea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misuaa di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.). E' orientarnen-o pacifico di questa Corte (t legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272E19;
Sr-2z. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouarcua, Rv. 272026) quello secord) il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo rageiiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alci.:na parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti cortestati. Il cpudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo SU i la proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento prozcssuale del rito speciale prescelto. limitando il proprio intervento a rileva:
Errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di a raiisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle part'. Tra detti motivi non rientra 1-ieello vizio di motivazione, -- devoluto con l'impugnazione, ove, peraltro del tutto r._wriericamente, l'imputato si duole della carenza di indicazione della ragione per la quale officine e concessionarie siano state reputate luogh li prvata dimora, a fronte di una diversa qualificazione operata dal Giudice per l'udienza preliminare in sede cautelare.
2. Va accolto, inveTee il secondo motivo di ricprso in quanto fondato. L'enlità della per a irrogata a t'ta'o di continuazione, in aumento, non supera i due anni di pera detentiva, anche se, complessivamente, questa supera detta soglia. Sicché, va apoliea:a la previsione di cui &l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. la quale esclude cer :I caso di spe7i9, la condanna alle spese processuali che, dunque, va elimna a.
P.Q.M.
Annulla senza rir,n»o la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali, che imina. Dichiara inammissi