Sentenza — n. 31540/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnazione è stata censurata l'ordinanza del Tribunale con riferimento alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in relazione a quanto dedotto con l'appello. In particolare, il ricorrente: - ha rappresentato di avere: • evidenziato il lasso di tempo decorso tra la richiesta cautelare (presentata il 6 luglio 2020), da una parte, e l'emissione dell'ordinanza (in data 11 dicembre 2020) e la sua esecuzione (19 gennaio 2021), dall'altra, tenuto conto pure del fatto che nel procedimento in discorso le perquisizioni e i sequestri sono stati eseguiti il 2 aprile 2019;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 290 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 31540/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTELLI ALESSANDRO nato a MILANO il 28/05/1969 avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta in data 06/04/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.
Con ordinanza in data 18 febbraio 2021 il Tribunale di Milano - a seguito dell'appello interposto (ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.) nell'interesse di Alessandro MARTELLI - ha confermato l'ordinanza del 10 dicembre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano aveva applicato alla stessa persona sottoposta ad indagini la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale di dottore commercialista e consulente tributario per la durata di un anno (art. 290 cod. proc. pen.), poiché gravemente indiziata dei delitti di associazione per delinquere nonché di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e per distrazione aggravate commesse in concorso con altri (art. 416 cod. pen. e artt. 110 e 112, comma 1, n.
1) cod. pen., 216, comma 1, 223, commi 1 e 2, n. 2), 219, legge fall.).
2. Il difensore del MARTELLI ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento collegiale, denunciando - con un unico motivo - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b). cod. proc. pen.), indicata nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e deducendo in particolare il difetto di concretezza e attualità delle esigenze cautelari contemplate dalla norma in discorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Con l'impugnazione è stata censurata l'ordinanza del Tribunale con riferimento alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in relazione a quanto dedotto con l'appello. In particolare, il ricorrente: - ha rappresentato di avere: • evidenziato il lasso di tempo decorso tra la richiesta cautelare (presentata il 6 luglio 2020), da una parte, e l'emissione dell'ordinanza (in data 11 dicembre 2020) e la sua esecuzione (19 gennaio 2021), dall'altra, tenuto conto pure del fatto che nel procedimento in discorso le perquisizioni e i sequestri sono stati eseguiti il 2 aprile 2019;
• dedotto che l'ordinanza gravata aveva individuato il pericolo di reiterazione in relazione alle società VIRGO e QUICK & CLICK DISTRIBUTION, nonostante la prima non sia operativa dal 2018 (e il MARTELLI aveva cessato ogni prestazione professionale dalla fine dello stesso anno) e la seconda sia stata dichiarata fallita il 20 giugno 2020 (anteriormente alla domanda cautelare) e lo stesso MARTELLI avesse invitato l'amministratore a dichiararne lo stato di insolvenza (assumendo l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Fabio LIMONTA); e che i rapporti tra il MARTELLI, il quale ha dismesso ogni mandato professionale, e i coindagati sono cessati il 29 ottobre 2019;- ha rassegnato che la motivazione resa dal Giudice dell'appello cautelare, a fronte di dette allegazioni, non sarebbe sufficiente e idonea a giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari, poiché:
• essa avrebbe fatto riferimento ad «astratti reati»; • non potrebbero ritenersi elementi concreti dai quali trarre che in futuro il ricorrente possa commettere illeciti né la pregressa conoscenza con i coindagati, né l'attuale esistenza di clienti con i quali compiere analoghe operazioni (che non vi sarebbero), essendosi in sostanza privato con la misura in esame il MARTELLI della possibilità di espletare attività lavorativa per lungo tempo; - ha, comunque, contestato il compendio indiziario relativo alle alterazioni da parte del ricorrente di dati di bilancio, alla sua partecipazione alla associazione criminale e al suo concorso nei fatti di bancarotta. 1.1.
Il ricorso, come esposto, attiene non al profilo dei gravi indizi, bensì a quello delle esigenze cautelari. Pertanto, qui è sufficiente osservare, in sintesi, che il MARTELLI è stato ritenuto gravemente indiziato: - sia del delitto di associazione per delinquere, per aver svolto non l'attività di mero consulente fiscale, bensì per aver stabilmente preso parte - in ragione delle proprie competenze di dottore commercialista - a un sodalizio (unitamente ad altri, e in particolare con gli amministratori di fatto di talune società cooperative) finalizzato al compimento di operazioni illecite mediante le quali gli enti in discorso venivano programmaticamente destinati al fallimento (in particolare, mantenendosi sul mercato operando sottocosto, in virtù dell'indebitamento erariale) e ad essi subentravano nuovi soggetti giuridici che operavano in loro sostituzione, sempre gestiti dai medesimi amministratori di fatto; - sia dei fatti di bancarotta fraudolenta relativi alla LINX soc. coop. a r.I.. 1.2.
Anzitutto, deve rilevarsi che è inammissibile per difetto di specificità l'impugnazione - ivi compreso, ovviamente il ricorso per cassazione - che difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale critica, infatti, è la funzione tipica dell'impugnazione e, pertanto, «contenuto essenziale dell'atto» con cui essa viene mossa è «innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ed essa non può dirsi in effetti avanzata allorché il ricorso per cassazione «riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello [...] senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).
Inoltre: - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.;
Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.); 1.3.
Tanto premesso, nel caso di specie: - le allegazioni difensive, più che confutare la motivazione resa dal Tribunale, hanno reiterato quanto già addotto con l'appello cautelare; - contrariamente a quanto qui dedotto, a proposito del pericolo di reiterazione il Collegio di appello non ha argomentato in termini astratti, atteso che sul punto il ricorso ha estrapolato un passo della motivazione nella quale sono invece indicati i parametri del vaglio svolto conformemente al disposto dell'art. 274, comma 1, lett. c), cit., segnatamente, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha fatto riferimento, quale oggetto dell'apprezzamento del Tribunale, al «rischio concreto che MARTELLI possa commettere fatti analoghi» e, alla luce degli elementi di fatto emersi e disattendendo la prospettazione difensiva, ha escluso «che attualmente non esista un per[i]colo concreto di reiterazione»; - il ricorso non si è confrontato compiutamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, neppure nella parte in cui essa ha posto a base dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari l'ampio lasso di tempo in cui si sono dispiegate le condotte di cui l'imputato è gravemente indiziato (e, in particolare, il loro protrarsi per almeno sette anni), in ragione del quale - in maniera logica - si è escluso che il pericolo di reiterazione possa legarsi alla sola occasione che il MARTELLI si relazioni con i coindagati (conformemente ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità che, condivisibilmente, ha chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie ma non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto; cfr.
Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 2019, Avolio, Rv. 277242 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085 - 01; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511 - 01); - la dedotta utilizzabilità delle dichiarazioni di Fabio LIMONTA, amministratore della CLICK & QUICK, da cui dovrebbe trarsi che il MARTELLI lo aveva sollecitato a chiederne il fallimento (fermo il difetto di autosufficienza sul punto del ricorso che si è limitato ad assumere che il LIMONTA si sia presentato spontaneamente e non abbia reso sommarie informazioni testimoniali) costituisce una censura per nulla decisiva rispetto all'iter della decisione del Tribunale che ha comunque il Tribunale che dal tenore delle dichiarazioni di lui non si trarrebbero elementi decisivi a favore del MARTELLI e ciò anche alla luce di quanto rassegnato dallo stesso LIMONTA nel corso di una precedente escussione, punto rispetto al quale il ricorso non ha in alcun modo argomentato.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/