Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31539/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31539/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31539/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Ad avviso del ricorrente l'ordinanza impugnata sarebbe stata resa in contrasto con la legge processuale e la sua motivazione sarebbe viziata. A sostegno del proprio asserto ha dedotto che: - con la richiesta di riesame era stato allegato che il G.i.p., nell'emettere nuovamente ordinanza cautelare, non aveva motivato specificamente e in maniera autonoma in ordine alle prescritte eccezionali esigenze cautelari, riproponendo le medesime argomentazioni in forza delle quali aveva affermato con la prima ordinanza la sussistenza delle esigenze cautelari; - il Tribunale, che ha assunto che il primo Giudice invece avrebbe ben motivato sul punto, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulle argomentazioni difensive (che avevano contestato la motivazione resa dal G.i.p.), limitandosi ad affermare la sussistenza delle esigenze cautelari di speciale rilevanza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 309 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 280 cod. proc. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31539/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, non vi è dubbio che - ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. (nel testo vigente a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47) - il tribunale del riesame debba annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento e degli elementi forniti dalla difesa. In tali ipotesi opera la deroga «al principio generale secondo cui il tribunale del riesame ha la possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione», «con la conseguenza che nessun intervento ad adíuvandum del Tribunale del riesame è consentito» rispetto al provvedimento di prima istanza (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01).

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanza aggravante misure sostitutive della carcerazione ammutinamento di detenuti recidiva nell'infrazione adeguamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 309 cod. proc. pen
il 17 febbraio 2021) il Tribunale di Napoli - a seguito della richiesta di riesame avanzata (ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.) nell'interesse di Giovanni AMURA - ha confermato l'ordinanza del 18 gennaio 2021 (dep.
art. 274 cod. proc. pen
art. 280 cod. proc. pen
pen.) di cui al capo eì dell'incolpazione è pari a quattro anni di reclusione, per esso non è consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere (art. 280 cod. proc. pen.).
art. 626 cod. proc. pen
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo e, dispone l'immediata scarcerazione dell'imputato per tale reato se non detenuto per altro Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 46792/2017
Sez. 6, n. 30774/2018
Al fine di apprezzare se la valutazione autonoma sussista, il tribunale del riesame deve analizzare l'ordinanza gravata «nel suo complesso» (Sez. 6, n. 30774/2018, cit.; cfr.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMURA GIOVANNI nato a NAPOLI il 12/07/1976 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta in data 06/04/2021 - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.

Con ordinanza in data 8 febbraio 2021 (dep. il 17 febbraio 2021) il Tribunale di Napoli - a seguito della richiesta di riesame avanzata (ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.) nell'interesse di Giovanni AMURA - ha confermato l'ordinanza del 18 gennaio 2021 (dep. il 26 gennaio 2021) con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato alla stessa persona sottoposta ad indagini la misura della custodia cautelare in carcere, poiché gravemente indiziata di più delitti di furto aggravato, uno dei quali tentato (capi di incolpazione a., e., f.), nonché del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo c.).

La misura cautelare è stata rinnovata - essendo state ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - a seguito della dichiarazione di inefficacia, per il mancato rispetto dei termini posti dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., dell'ordinanza in data 8 dicembre 2020, che aveva applicato all'AMURA la stessa misura custodiale in relazione ai medesimi reati.

2. Il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento collegiale, denunciando - con un unico motivo - la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.

c) e lett. e), cod. proc. pen.). poiché il Collegio del riesame, nel rigettare il gravame, si sarebbe limitato a ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari di speciale rilevanza, omettendo di motivare sulle argomentazioni difensive con le quali era stata censurata l'ordinanza di prima istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Tuttavia, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di cui al capo 4 dell'incolpazione.

1. Ad avviso del ricorrente l'ordinanza impugnata sarebbe stata resa in contrasto con la legge processuale e la sua motivazione sarebbe viziata. A sostegno del proprio asserto ha dedotto che: - con la richiesta di riesame era stato allegato che il G.i.p., nell'emettere nuovamente ordinanza cautelare, non aveva motivato specificamente e in maniera autonoma in ordine alle prescritte eccezionali esigenze cautelari, riproponendo le medesime argomentazioni in forza delle quali aveva affermato con la prima ordinanza la sussistenza delle esigenze cautelari; - il Tribunale, che ha assunto che il primo Giudice invece avrebbe ben motivato sul punto, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulle argomentazioni difensive (che avevano contestato la motivazione resa dal G.i.p.), limitandosi ad affermare la sussistenza delle esigenze cautelari di speciale rilevanza.

2. Nel caso di specie è incontestato che, a seguito della perdita di efficacia ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. della prima ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'AMURA (in quanto gravemente indiziato dei delitti sopra indicati), il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha nuovamente applicato all'AMURA la custodia cautelare. 2.1. Invero, «in tema di riesame di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, rinnovata ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., il tribunale deve valutare se la nuova ordinanza, completamente autonoma rispetto a quella dichiarata inefficace, sia adeguatamente e specificatamente motivata in ordine alla sussistenza di "eccezionali esigenze cautelari", a nulla rilevando se essa si fondi, o meno, su elementi già sussistenti al momento di emissione della prima ordinanza ovvero sopravvenuti rispetto a quest'ultima» (Sez. 2, n. 16187 del 01/02/2017, Sinicropi, Rv. 270265 - 01).

Difatti, «le "eccezionali esigenze cautelari" che, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono la rinnovazione della misura dichiarata inefficace, possono essere desunte dai medesimi elementi già sussistenti al momento dell'emissione della prima ordinanza, non essendo a tal fine necessario un quid plurís rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti, e si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede» (Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653 - 01). 2.2.

Inoltre, non vi è dubbio che - ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. (nel testo vigente a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47) - il tribunale del riesame debba annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento e degli elementi forniti dalla difesa. In tali ipotesi opera la deroga «al principio generale secondo cui il tribunale del riesame ha la possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione», «con la conseguenza che nessun intervento ad adíuvandum del Tribunale del riesame è consentito» rispetto al provvedimento di prima istanza (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01).

Diviene, allora, dirimente comprendere in cosa debba ravvisarsi l'autonoma valutazione. Ebbene, sul punto si rileva che: - l'autonoma valutazione (prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c -bis), cod. proc. pen.) deve consistere in una autonoma decisione, che ricorre allorché «dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale» (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01) e che deve ravvisarsi anche qualora «l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza» sotto il profilo della sussistenza «nel caso concreto» sia del prescritto compendio indiziario sia delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273659 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450 - 01); - difatti, la riferita necessità di una autonoma valutazione «impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura», sia pure «attraverso un discorso giustificativo sintetico ma che d[ia] conto del fatto che le ragioni poste a fondamento del vincolo cautelare sono state effettivamente studiate e meditate da parte del giudice» (Sez. 6, n. 46792/2017, cit.); - «in definitiva ciò che è richiesto al giudice è di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento cautelare - rendendole così controllabili in sede di impugnazione - le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non già di provvedere altresì ad una originale parafrasi del contenuto degli atti a contenuto probatorio sottoposti alla sua valutazione» (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 - 01).

Al fine di apprezzare se la valutazione autonoma sussista, il tribunale del riesame deve analizzare l'ordinanza gravata «nel suo complesso» (Sez. 6, n. 30774/2018, cit.; cfr. pure Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179 - 01) e «verificare che siano esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare» (Cass., n. 30774/2018, cit.); in altre parole, il collegio del riesame deve vagliare se dal provvedimento constino le valutazioni che il giudice ha tratto dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova, che esplicitano il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970 - 01), l'esame critico degli elementi allegati a sostegno della domanda cautelare e le ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336 - 01).

3. Nel caso di specie il Tribunale ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto che il G.i.p. avesse compiuto - per quel che qui interessa - la prescritta valutazione delle esigenze cautelari, stimandole eccezionali. Il Collegio del riesame, infatti, ha richiamato - alla luce della censura sollevata dalla difesa - l'apprezzamento svolto del primo Giudice sulla base della serialità delle condotte di cui l'AMURA è gravemente indiziato e del fatto che esse abbiano avuto luogo a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, mediante un modus operandi rodato e dimostrativo della professionalità del ricorrente nei furti di auto.

Il Tribunale ha rappresentato di condividere tali considerazioni ed ha indicato pure, quali dati dimostrativi delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, i numerosi precedenti penali a carico della persona sottoposta ad indagini e la sua negativa personalità, palesata dalla violenza usata allorché i Carabinieri sono intervenuti per identificarlo e dal tentativo di sottrarsi all'esecuzione dell'ordinanza emessa in rinnovazione; ancora, ha il Tribunale ha ritenuto verosimili i suoi contatti con una più ampia rete necessaria non solo per organizzare i delitti ma per reimmettere sul mercato la refurtiva.

E da tali dati ha tratto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Dunque, il Collegio di seconda istanza si è pronunciato sulle doglianze difensive, non avendo affatto omesso di motivare. Inoltre, esso ben poteva - come in effetti ha fatto - integrare l'impianto argomentativo dell'ordinanza emessa dal G.i.p., il quale sulle eccezionali esigenze cautelari - in maniera conforme al diritto (cfr. retro, par. 2.1) - aveva valorizzato i medesimi dati già apprezzati all'atto dell'emissione dell'ordinanza caducata, non potendosi affermare - come correttamente osservato dal Tribunale - che l'ordinanza gravata fosse nulla.

Ragion per cui il tribunale ritualmente ha esercitato i propri poteri integrativi ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23229 del 03/04/2018, Capriati .,Rv. 273016 - 01) e non ha disposto l'annullamento del provvedimento del G.i.p.

4. Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato. Tuttavia, poiché la pena detentiva massima prevista per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen.) di cui al capo eì dell'incolpazione è pari a quattro anni di reclusione, per esso non è consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere (art. 280 cod. proc. pen.). Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto in discorso e deve disporsi l'immediata scarcerazione dell'imputato per tale reato, se non detenuto per altro, mandando alla cancelleria l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. nonché gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo e, dispone l'immediata scarcerazione dell'imputato per tale reato se non detenuto per altro Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c