Sentenza — n. 31537/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Gentile Luigi per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, in relazione all'art. 339, cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, consistiti nell'avere minacciato Paris Tiziana, brandendo un "grosso" coltello da cucina che l'imputato portava fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31537/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le conclusioni in epigrafe trascritte, illustrando le ragioni a sostegno delle stesse.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENTILE LUIGI nato a AVEZZANO il 19/09/1968 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di annullare con rinvio l'impugnata sentenza in accoglimento del terzo motivo di ricorso per la rideterminazione della pena; lette le conclusioni del difensore, avv. Vincenzo Retico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Gentile Luigi per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, in relazione all'art. 339, cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, consistiti nell'avere minacciato Paris Tiziana, brandendo un "grosso" coltello da cucina che l'imputato portava fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato. In sede di gravame la difesa aveva rappresentato che la condotta non potesse connotarsi in termini intimidatori e che comunque non fosse quella l'intenzione dell'imputato. Mentre la convinzione della sussistenza di una minaccia era il risultato di un'interpretazione soggettiva della vittima, che il Tribunale stesso qualificava in termini di "verosimiglianza". La Corte di appello non ha risposto a tale critica, dimostrandosi del tutto disinteressata ad una ricostruzione della reale valenza del comportamento dell'imputato, che anzi enfatizzava. 2.2.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio in relazione al «giustificato motivo». La Corte di appello non ha tenuto conto che, come riferito dal testimone Orlandi Palo, l'imputato aveva portato il coltello fuori della propria abitazione «perché era convinto che nel suo appartamento ci fossero persone che volevano derubarlo e picchiarlo». 2.3. Con il terzo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta pericolosità dell'imputato, quando il perito «era stato molto chiaro nel concludere che attualmente l'imputato non è pericoloso». 2.4.
Con il quarto si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della eccessiva severità della pena applicata in misura prossima al massimo editta le.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le conclusioni in epigrafe trascritte, illustrando le ragioni a sostegno delle stesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è posto in termini che non consentono di enucleare in modo specifico la reale natura del vizio motivazionale dedotto; in ogni caso è generico, versato in fatto e non autosufficiente.La Corte di appello, nel rispondere all'omologo motivo di gravame, ha ricostruito il fatto come segue, in base alla deposizione della persona offesa: «è vero che quando e[ra] arrivata la Paris l'imputato era rivolto verso la finestra con il braccio alzato, ma quando lei gli aveva detto di andare via e di scendere nel suo appartamento, situato al piano terra, il Gentile, sempre tenendo il coltello alzato, era andato verso di lei, così puntandeglielo contro [...] L'imputato oltre a brandire il coltello all'altezza del viso della persona offesa si è mosso nella sua direzione con una chiara intenzione aggressiva» (pag. 5 sentenza impugnata).
La doglianza è: - generica laddove non si confronta con questa ricostruzione; - versata in fatto laddove sottopone al giudice di legittimità una diversa valutazione della condotta; - priva del requisito di autosufficienza, laddove sembra alludere a un vizio di travisamento della prova, che, tuttavia, non si accompagna alla necessaria allegazione del verbale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'asserita intenzione dell'imputato di difendersi da fantomatiche persone— che si sarebbero trovate nel suo appartamento, sito al piano terreno, per derubarlo e picchiarlo — non presenta alcun reale nesso con la effettiva condotta tenuta: portare con sé un "grosso" coltello da cucina, fuori dalla propria abitazione, fino a raggiungere il quinto piano dello stabile; dunque non può giustificarla.
4. Il terzo motivo soffre dei medesimi vizi del primo motivo. La Corte di appello ha spiegato che, secondo il perito, il pericolo di reiterazione di reati sarebbe stato scongiurato soltanto a condizione che l'imputato fosse rimasto nella comunità di recupero e avesse proseguito il trattamento terapeutico, mentre un'eventuale interruzione avrebbe comportato il sicuro regresso delle sue condizioni. Il 21 gennaio 2021 l'imputato si è allontanato dalla struttura di ricovero facendo perdere le proprie tracce, circostanza che la Corte di appello, in modo coerente rispetto alle conclusioni del perito, ha ritenuto dimostrativa della perdurante pericolosità sociale del Gentile.
La doglianza esposta al riguardo in ricorso è: - generica nella parte in cui evita di misurarsi con la effettiva ratio decidendi; - versata in fatto quando devolve al giudice di legittimità una rivalutazione della pericolosità sociale; - non rispondente al requisito di autosufficienza, poiché non viene allegata la perizia, in ipotesi, travisata.5. Il quinto motivo esula dal novero dei vizi deducibili. All'imputato è stata applicata la pena di euro 1.000 di multa. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Nella specie la Corte di appello ha ancorato l'entità della pena ai numerosi precedenti penali da cui è gravato l'imputato. Si tratta di motivazione congrua, esente da vizi.
6. Alla declaratoria d'inannmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta ia Morosini Ro