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Sentenza — n. 31536/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31536/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31536/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CASTIGLIONE ANDREA nato a TORINO il 25/07/1982 2. CURCI MARCO nato a TORINO il 26/04/1980 3. DI GIOIA CHRISTIAN nato a RIVOLI il 13/06/1980 4. MINICHELLI ROBERTO nato a VENARIA REALE il 11/06/1986 5. PINTO LUIGI nato a TORINO il 26/09/1978 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senato, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore dell'imputato Minichelli Roberto, avv. Gabriella Boero, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 367 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. pen; Sentenza — n. 31536/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Curci Marco propone un unico motivo, con il quale deduce la "nullità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche".

Parole chiave

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indagine per furto inchiesta per falsità atti denuncia mendace promozione dell'accusa penale indagine penale suppletiva inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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art. 367 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di: - Castiglione Andrea per il reato di cui all'art. 367 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la medesima sentenza è stata confermata la pena inflitta a Pinto Luigi (che aveva impugnato esclusivamente il punto del trattamento sanzionatorio) ed è stato recepito il concordato sulla pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Curci Marco.
art. 129 cod. proc. pen
Di Gioia Christian e Pinto Luigi eccepiscono la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
in relazione all'art. 606 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. pen
Il ricorrente ha concordato con il pubblico ministero l'applicazione di pena ex art. 599-bis cod. pen., rinunciando a tutti i residui motivi di appello.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. CASTIGLIONE ANDREA nato a TORINO il 25/07/1982 2. CURCI MARCO nato a TORINO il 26/04/1980 3. DI GIOIA CHRISTIAN nato a RIVOLI il 13/06/1980 4. MINICHELLI ROBERTO nato a VENARIA REALE il 11/06/1986 5. PINTO LUIGI nato a TORINO il 26/09/1978 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senato, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore dell'imputato Minichelli Roberto, avv. Gabriella Boero, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di: - Castiglione Andrea per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. (capo 18 dell'imputazione trascritta in sentenza, capo 23 dell'originaria richiesta del Pubblico ministero); - Di Gioia Christian per i reati di ricettazione e furto di cui ai capi 9) e 10) di imputazione (rispettivamente capi 12 e 13 della richiesta del PM); - Minichelli Roberto (anche) per il reato di furto pluriaggravato di cui al capo 5 (capo 8 della richiesta del Pubblico ministero). La decisione ha chiarito che le residue condanne pronunciate in primo grado nei confronti dei predetti imputati non avevano formato oggetto di impugnazione. Con la medesima sentenza è stata confermata la pena inflitta a Pinto Luigi (che aveva impugnato esclusivamente il punto del trattamento sanzionatorio) ed è stato recepito il concordato sulla pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Curci Marco.

2. Avverso la sentenza ricorrono i predetti imputati, tramite i rispettivi difensori.

3. Castiglione Andrea denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 367 cod. pen. La fattispecie incriminatrice della simulazione di reato richiede che le false affermazioni vengano rese «in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo». Nel caso in rassegna gli investigatori avevano già avviato un'attività di indagine volta alla identificazione di coloro che avevano preso a noleggio il furgone, poi utilizzato per commettere un furto; di talché la denuncia di furto di quel furgone, presentata dall'imputato, non avrebbe determinato l'avvio di un procedimento penale, anzi "la denuncia di smarrimento del furgone avrebbe, proprio secondo la Corte, definitivamente consolidato il quadro probatorio scaturente dalle indagini già in corso nei confronti dei coimputati".

4. Di Gioia Christian e Pinto Luigi eccepiscono la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 cod. proc. pen. Sostengono che: "allo stato degli atti non risultano elementi sufficienti ed idonei a giustificare un giudizio di addebitabilità degli episodi contestati" a loro carico.

5. Minichelli Roberto articola due motivi.5.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza e illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria sul capo 5 (capo 8 della richiesta del Pubblico ministero). Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe ricavato la prova indiziaria fraintendendo sia le circostanze di fatto sia le deduzioni difensive: - il giudice di secondo grado sostiene che l'imputato non avrebbe contestato di essersi trovato sul luogo e al momento del fatto, quando in realtà con l'atto di appello l'imputato aveva sostenuto di essere stato sul luogo del furto "prima" dello stesso e non "al momento" dello svolgimento dell'azione criminosa; - il giudice di secondo grado assegna valenza decisiva alla telefonata n. 423 del 16 ottobre 2021 ore 18:57 nella quale Minichelli farebbe riferimento a un fatto appena successo, quando, a tutto voler concedere, il tenore della conversazione riguarderebbe un accadimento futuro; - il giudice di secondo grado modifica il ruolo assunto dal Minichelli da esecutore materiale ad agevolatore del fatto commesso da altri. 5.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi sul punto del bilanciamento delle circostanze. Il giudizio di mera equivalenza, invece che di prevalenza, tra opposte circostanze non sarebbe giustificato in modo logico e congruo, considerato che: l'imputato è incensurato; ha intrapreso un'attività lavorativa, recidendo ogni legame con contesti criminali; ha ammesso la propria responsabilità anche per fatti "inizialmente non inseriti nella richiesta di applicazione di misura cautelare". Mentre il giudice di secondo grado dà valore al dato numerico dei reati attribuiti all'imputato, considerandolo una specie di "capo banda" senza avvedersi che i suoi correi vantano una ben diversa carriera delinquenziale.

6. Curci Marco propone un unico motivo, con il quale deduce la "nullità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche".

7. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore di Minichelli Roberto hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive conclusioni in epigrafe riportate (supportate dalla illustrazione delle ragioni a sostegno delle stesse).CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va premesso che il "doppio" riferimento ai capi di imputazione è imposto dal fatto che, come ha spiegato la Corte di appello, l'epigrafe della sentenza di primo grado riporta i capi di imputazione con una numerazione diversa da quella considerata nella sentenza-documento e nel dispositivo che, invece, fanno riferimento alla diversa numerazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero.

3. Il ricorso di Castiglione Andrea. L'unico motivo proposto è manifestamente infondato. 3.1. L'impugnazione riguarda il delitto di cui all'art. 367 cod. pen. (capo 18 della rubrica, capo 23 della richiesta del Pubblico ministero). La responsabilità dell'imputato è stata ravvisata nella circostanza che egli, dopo aver noleggiato un furgone, ha sporto denuncia di furto (non di smarrimento come è scritto in ricorso), ben sapendo che il mezzo non era stato rubato, poiché lo aveva lasciato in uso a Minichelli Roberto (il quale lo aveva utilizzato per compiere un furto). 3.2.

Il ricorrente sostiene che tale denuncia non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'inizio di un procedimento penale, poiché le indagini erano già in corso e l'esito delle stesse è stato corroborato dalla denuncia in questione. La doglianza è del tutto priva di fondamento giuridico. Secondo ius receptum ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini «l'astratta possibilità» di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 17461 del 06/03/201, Piras, Rv. 275549;

Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, Orrù, Rv. 260455 che ha ritenuto la sussistenza del reato, osservando che la denuncia non possedeva nessun carattere di inverosimiglianza, e che, a tal fine, era irrilevante che gli inquirenti ne avessero ben presto compreso la falsità). Nella specie non viene dedotta neppure la inverosimiglianza del fatto denunciato, non certo percepibile da parte degli addetti a un commissariato di zona, completamente all'oscuro delle indagini in corso.?' 4. I ricorsi di Di Gioia Christian e Pinto Luigi sono inammissibili sotto plurimi profili. 4.2.

Anzitutto sono stati proposti oltre il termine previsto per l'impugnazione. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 11 novembre 2019, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. La sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 10 gennaio 2020, ha iniziato a decorrere il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione. Detto termine è spirato il 24 febbraio 2020, prima dell'inizio del periodo emergenziale e delle sospensioni dei termini processuali via via normativamente stabilite.

I ricorsi per cassazione di Di Gioia Christian e Pinto Luigi sono stati proposti tardivamente il 7 aprile 2020. 4.3. In secondo luogo i ricorsi sono stati trasmessi alla Corte di appello "tramite mai!", in un momento in cui una simile possibilità di impugnazione non era contemplata dall'ordinamento. 4.4. Infine la doglianza, comune ai due ricorsi, non è pertinente all'oggetto del processo, poiché la mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è correlata, all'evidenza, al fatto che gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli oltre ogni ragionevole dubbio dei reati loro ascritti.

5. Il ricorso di Minichelli Roberto è inammissibile. 5.1. Il primo motivo è generico. Il ricorrente ignora il dato, decisivo, che la sua partecipazione al furto è stata riferita anche dai coimputati, i quali, ammettendo il fatto, hanno chiamato Minichelli in correità (cfr. pag. 22 sentenza impugnata). A fronte di tanto, il canone valutativo è rappresentato non dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma dal successivo comma 3 vale a dire da quello strumento conoscitivo che rappresenta una prova e non un mero indizio seppur non autosufficiente a sostenere la pronuncia di colpevolezza (in dottrina si parla di semiplena probatio).

Le chiamate in correità sono idonee a riscontrarsi a vicenda e, comunque, sono corroborate da tutti quegli elementi "esterni", di carattere individualizzante (cfr. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090), indicati in sentenza: - il fatto (pacifico) che l'imputato era sul luogo del fatto poco prima della commissione del reato;- la circostanza che un soggetto con fattezze fisiche corrispondenti a quelle dell'imputato è stato inquadrato dalle telecamere di sorveglianza mentre (unitamente a Incarnato) compie materialmente il furto (pag. 19 sentenza impugnata).

In ogni caso il ricorso non rispetta il principio di "autosufficienza", poiché la censura, traducendosi in un travisamento della prova, avrebbe imposto di allegare al ricorso gli atti il cui contenuto sarebbe stato, in tesi, riportato in modo difforme dal vero. Onere rimasto inadempiuto. 5.2. Il secondo motivo è inammissibile. Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

6. Il ricorso di Curci Marco è inammissibile. Il ricorrente ha concordato con il pubblico ministero l'applicazione di pena ex art. 599-bis cod. pen., rinunciando a tutti i residui motivi di appello. Ne deriva che il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è inconferente perché il punto relativo alla responsabilità è oggetto di preclusione. Del pari inammissibili, in ragione della definizione ex art. 599-bis cod. pen., sono le doglianze, peraltro generiche, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla recidiva.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua