Sentenza — n. 31534/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata in data 11 gennaio 2021 (ma recante la data del 14 gennaio 2021) il Giudice di pace di Scalea ha dichiarato Grosso Liberato Giuseppe colpevole dei reati di cui agli artt. 582 e 612, cod. pen.. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata, derivante dalla omessa notificazione all'imputato e al suo difensore di fiducia dell'avviso di fissazione di nuova udienza alla data del 28 febbraio 2020. Espone il ricorrente che: - all'udienza del 10 giugno 2019 il giudice aveva rinviato il processo al 18 settembre 2019; - l'udienza del 18 settembre 2019 non si era tenuta perché non prevista dal calendario dell'ufficio e non autorizzata dal Presidente del Tribunale di Paola; - nessun successivo avviso di fissazione udienza è mai stato notificato all'imputato e al suo difensore di fiducia che, solo da successive verifiche, è riuscito ad accertare che, in sua assenza, erano state celebrate le udienze del 28 febbraio 2020 (nella quale era stato sentito un testimone), del 14 settembre 2020 e del 11 gennaio 2020, all'esito della quale è stata deliberata la sentenza. 2.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31534/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive conclusioni in epigrafe riportate.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GROSSO LIBERATO GIUSEPPE nato a SAN NICOLA ARCELLA il 19/03/1960 avverso la sentenza del 14/01/2021 del GIUDICE DI PACE di SCALEAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 11 gennaio 2021 (ma recante la data del 14 gennaio 2021) il Giudice di pace di Scalea ha dichiarato Grosso Liberato Giuseppe colpevole dei reati di cui agli artt. 582 e 612, cod. pen..
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata, derivante dalla omessa notificazione all'imputato e al suo difensore di fiducia dell'avviso di fissazione di nuova udienza alla data del 28 febbraio 2020. Espone il ricorrente che: - all'udienza del 10 giugno 2019 il giudice aveva rinviato il processo al 18 settembre 2019; - l'udienza del 18 settembre 2019 non si era tenuta perché non prevista dal calendario dell'ufficio e non autorizzata dal Presidente del Tribunale di Paola; - nessun successivo avviso di fissazione udienza è mai stato notificato all'imputato e al suo difensore di fiducia che, solo da successive verifiche, è riuscito ad accertare che, in sua assenza, erano state celebrate le udienze del 28 febbraio 2020 (nella quale era stato sentito un testimone), del 14 settembre 2020 e del 11 gennaio 2020, all'esito della quale è stata deliberata la sentenza. 2.2.
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale in ragione della difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo inserito nella sentenza- documento. Il primo reca la data del 11 gennaio 2021 e condanna l'imputato alla pena di euro 500 di multa; il secondo reca la data del 14 gennaio 2021 e, riconosciuto il vincolo della continuazione, condanna l'imputato alla pena di euro 600 di multa.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive conclusioni in epigrafe riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Dagli atti contenuti nel fascicolo, cui la Corte di cassazione ha accesso essendo chiamata a risolvere una questione processuale, risulta quanto segue: - alla udienza del 10 giugno 2019, presente il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Andrea Napolitano, il giudice di pace rinvia il processo all'udienza del 18 settembre 2019; - l'udienza del 18 settembre 2019 non viene celebrata; - il verbale successivo reca la data del 28 febbraio 2020;- non si rinviene in atti alcuna notificazione o comunicazione al difensore di fiducia dell'imputato o all'imputato stesso dell'avviso dell'udienza del 28 febbraio 2020; - a quest'ultima udienza non risulta presente il difensore di fiducia dell'imputato, il giudice di pace nomina di ufficio un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e procede all'audizione di un testimone; - dal 28 febbraio 2020 il giudice di pace rinvia all'udienza del 14 settembre 2020; anche a questa udienza non partecipa il difensore di fiducia dell'imputato, viene nominato di ufficio un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che chiede termine per la discussione; - il giudice rinvia all'udienza del 11 gennaio 2021 nel corso della quale si procede alla discussione con difensore nominato 97, comma 4 cod. proc. pen.; all'esito il giudice delibera la sentenza dando lettura del dispositivo.
3. Ebbene secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.
c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (per tutte Sez. U. n.24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). Detta nullità si riverbera sulla sentenza impugnata, per lesione del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta.
4. L'ulteriore motivo è assorbito. Va comunque segnalato il fatto, non accettabile, che il dispositivo trascritto ,, nella sentenza-documento diverge sensibilmente da quello letto in udienza su punti essenziali (il riconoscimento della continuazione, l'entità della pena inflitta, la data di pronuncia della sentenza).
5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Scalea. Alla data della pronuncia della presente sentenza non risulta ancora maturato il termine di prescrizione del reato, dovendo tenersi conto di 317 giorni di sospensione (rinvio dal 23 novembre 2018 al 10 giugno 2019 per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienza e rinvio dal 14 settembre 2020 al 11 gennaio 2021 su richiesta del difensore).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Scalea. Così deciso il 24/06/2021 Il President