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Sentenza — n. 31531/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31531/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31531/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Del Nobile Antonio per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, perché, al fine di profitto, infrangendo il finestrino posteriore sinistro dell'autovettura di proprietà di Tomai Cosimo, parcheggiata sulla pubblica via, si impossessava di alcuni beni custoditi nell'abitacol,o (un borsone da viaggio contenente indumenti e prodotti per l'igiene personale; uno zaino; occhiali, penne e altri oggetti); mentre, stimandola equa, ha ridotto la pena ad anni due di reclusione ed euro 300 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31531/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) del codice di autoregolamentazione nel testo risultante dall'intervento parzialmente demolitivo della Corte Costituzionale.Invero con sentenza n. 180 del 2018, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato.

Parole chiave

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reati contro il patrimonio danno patrimoniale cosa rubata reati contro le pubbliche comunicazioni infrazione privilegiata danneggiamento
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DEL NOBILE ANTONIO nato a MANFREDONIA il 19/01/1966 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Del Nobile Antonio per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, perché, al fine di profitto, infrangendo il finestrino posteriore sinistro dell'autovettura di proprietà di Tomai Cosimo, parcheggiata sulla pubblica via, si impossessava di alcuni beni custoditi nell'abitacol,o (un borsone da viaggio contenente indumenti e prodotti per l'igiene personale; uno zaino; occhiali, penne e altri oggetti); mentre, stimandola equa, ha ridotto la pena ad anni due di reclusione ed euro 300 di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Come emerge dalla sentenza e dalle dichiarazioni della persona offesa, il borsone sottratto era stato posizionato in vettura per comodità, dovendo Tornei partire la mattina seguente per recarsi al lavoro a Taranto; non si tratta di bene esposto a pubblica fede né per necessità né per consuetudine, secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

Non sussisterebbe alcun elemento dal quale desumere una stima, ancorché approssimativa, dei beni sottratti. Si parla di: uno "zaino nuovo", di cui si ignora il valore e di un borsone che la stessa persona offesa ha definito "un po' rovinato", nonché di indumenti e cosmetici non meglio specificati. Ergo non si comprenderebbe per quali ragioni sia stata escluso che il danno patrimoniale potesse apprezzarsi in termini di "speciale tenuità".

3. Su richiesta del difensore dell'imputato si è proceduto a discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In premessa occorre rilevare che, su istanza presentata dal difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, il Presidente titolare della sezione ha disposto che il presente processo fosse trattato con le forme ordinarie della discussione orale all'udienza odierna. Successivamente il difensore dell'imputato ha fatto pervenire una dichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze proclamata in data 11 giugno 2021 dall'organismo rappresentativo di categoria. Rileva il collegio che l'astensione non è consentita, poiché si procede a carico di un imputato attualmente sottoposto a custodia cautelare per questo titolo (cfr. certificato DAP in atti dal quale risulta che l'imputato, in origine sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, si trova in regime di arresti domiciliari dal 1 febbraio 2021). Al riguardo va ricordato che il presente processo rientra tra le prestazioni indispensabili in materia penale di cui all'art. 4, comma 1, lett.

b) del codice di autoregolamentazione nel testo risultante dall'intervento parzialmente demolitivo della Corte Costituzionale.Invero con sentenza n. 180 del 2018, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato.

La decisione conclude un incidente di costituzionalità promosso dal Tribunale di Reggio Emilia che censurava l'art. 2-bis citato nella parte in cui consentiva al codice di autoregolamentazione di porre il divieto di astensione dalle udienze solo quando è lo stesso imputato, che si trovi detenuto in custodia cautelare, a dare l'assenso espresso o tacito (non formulando la richiesta espressa che si proceda malgrado l'astensione del suo difensore) in tal modo interferendo con la disciplina della libertà personale. In sostanza il tribunale ordinario rimettente mirava a eliminare l'interferenza del codice di autoregolamentazione nella disciplina della libertà personale, in relazione alla fattispecie del processo penale con imputato sottoposto a custodia cautelare (nozione comprensiva sia della custodia in carcere sia degli arresti domiciliari) nel processo per il quale si procede.

La Corte costituzionale è pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità rilevando che l'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 «viola la riserva di legge posta dall'art. 13, quinto comma, Cost. nella parte in cui consente al codice di autoregolamentazione di interferire nella disciplina nella libertà personale; interferenza consistente nella previsione che l'imputato sottoposto a custodia cautelare possa richiedere, o no, in forma espressa, di procedere malgrado l'astensione del suo difensore, con l'effetto di determinare, o no, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini massimi (di fase) di custodia cautelare».

Ne consegue che nel caso in esame l'astensione non è permessa.

3. Anzitutto entrambi i motivi proposti sono inammissibili per carenza di interesse. 3.1. Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, per proporre ricorso, il soggetto legittimato deve perseguire un interesse che sia concreto ed attuale, la cui sussistenza e persistenza al momento della decisione deve essere apprezzata con riferimento alla sussistenza di un effettivo pregiudizio derivato dal provvedimento impugnato la cui rimozione consente il conseguimento di un risultato più vantaggioso (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092;

Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497; Sez. U, n.6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, cit.; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244110; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269). Ed è altrettanto pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione dell'interesse ad impugnare vada operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). 3.2. Nella fattispecie in rassegna, l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen., con la recidiva reiterata e specifica. Ha ottenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen. e art. 99, comma quarto, seconda parte, cod. pen.). Con il ricorso per cassazione mira ad ottenere l'eliminazione della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. e il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.

Tuttavia l'eventuale accoglimento dei motivi non arrecherebbe alcun concreto vantaggio all'imputato, poiché, anche escludendo l'aggravante della esposizione a pubblica fede e considerando l'attenuante del danno di speciale tenuità, il giudizio di bilanciamento tra le contrapposte circostanze si assesterebbe sempre sulla equivalenza avuto riguardo al riconoscimento della recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. rispetto alla quale, l'art. 69, comma quarto, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti (e non si rientra in alcuno dei casi interessati dalle pronunce di incostituzionalità che si sono susseguite). 3.3.

In tale situazione era onere del ricorrente indicare l'interesse in concreto perseguito. Ciò non ha fatto, dunque il ricorso è inammissibile.

4. In ogni caso i motivi di ricorso presentano ulteriori profili di inammissibilità. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. riguarda il fatto commesso, tra l'altro, su cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede». È agevole rilevare che il borsone e lo zaino lasciati in autovettura, in vista di un imminente viaggio da intraprendere, sono cose esposte per necessità o, quantomeno, per consuetudine alla pubblica fede (trattandosi di bagaglio che deve viaggiare in vettura unitamente al conducente).Secondo gli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità:

«Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità» (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari Nadir, Rv. 277119 che, in motivazione, ha chiarito come, nella ratio dell'aggravante, assumono rilievo non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana). 4.2.

Il secondo motivo è generico. La Corte di appello ha respinto l'omologo motivo di gravame rilevando che - anche a "tacere" del danno arrecato all'autovettura con la rottura del finestrino posteriore sinistro - il valore dei beni sottratti, pur non precisamente determinato, non possa apprezzarsi in termini di "speciale tenuità" attesa la natura di quanto sottratto (un borsone contenente indumenti e prodotti per l'igiene personale; uno zaino nuovo; occhiali, penne e altri oggetti custoditi nel cruscotto del mezzo). Il ricorrente non si confronta con la risposta ottenuta, né indica elementi concreti, in tesi disattesi, dai quali emerga la speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/2021 I