Sentenza — n. 31528/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 30/10/2019 la Corte di Appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Roma il 08/04/2019 nei confronti di Ciupitu Nicolae Ovidiu per i reati di furto aggravato, per essersi impossessato, in concorso con Mihaila Victor Claudiu, e con violenza sulle cose, consistita nella rimozione delle placche antitaccheggio, di articoli di profumeria all'interno dell'esercizio commerciale La Gardenia, e di due magliette Lacoste all'interno dell'omonimo esercizio commerciale. Era stato accertato in particolare che il concorrente Mihaila era stato bloccato all'atto di uscire dal negozio Lacoste con tre magliette, delle quali solo una pagata, e le altre due nascoste sulla propria persona, mentre Ciupitu lo aspettava a bordo della sua autovettura, all'interno della quale venivano rinvenuti gli articoli di profumeria già sottratti e un disturbatore di frequenze funzionante e idoneo a neutralizzare il sistema di allarme delle placche antitaccheggio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 357 c.p, art. 64 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31528/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla omessa declaratoria di improcedibilità del furto dei profumi, in quanto era stata contestata la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, in quanto i prodotti di profumeria rinvenuti al momento dell'arresto avevano ancora le confezioni integre, munite di placche antitaccheggio; pertanto, ricorrendo un'ipotesi di furto semplice, era stata eccepita l'improcedibilità dell'azione per mancanza di querela. 2.4. Con un quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIUPITU Nicolae Ovidiu, nato in Romania il 15/02/1984 avverso la sentenza del 30/10/2019 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. Mattia Di Mattia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 30/10/2019 la Corte di Appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Roma il 08/04/2019 nei confronti di Ciupitu Nicolae Ovidiu per i reati di furto aggravato, per essersi impossessato, in concorso con Mihaila Victor Claudiu, e con violenza sulle cose, consistita nella rimozione delle placche antitaccheggio, di articoli di profumeria all'interno dell'esercizio commerciale La Gardenia, e di due magliette Lacoste all'interno dell'omonimo esercizio commerciale. Era stato accertato in particolare che il concorrente Mihaila era stato bloccato all'atto di uscire dal negozio Lacoste con tre magliette, delle quali solo una pagata, e le altre due nascoste sulla propria persona, mentre Ciupitu lo aspettava a bordo della sua autovettura, all'interno della quale venivano rinvenuti gli articoli di profumeria già sottratti e un disturbatore di frequenze funzionante e idoneo a neutralizzare il sistema di allarme delle placche antitaccheggio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ciupitu Nicolae Ovidiu, Avv. Mattia Di Mattia, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato riportate nel verbale di arresto, in assenza delle formalità di cui all'art. 357 c.p.p. Lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare sull'eccezione proposta con l'atto di appello, e che la mancanza di un verbale non consente un accertamento sull'effettiva spontaneità delle dichiarazioni, smentite in sede di interrogatorio. 2.2.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, in quanto il coinvolgimento del Ciupitu si fonda esclusivamente sul contenuto delle dichiarazioni riportate nel verbale di arresto, delle quali si contesta l'utilizzabilità, e della presenza dello stesso all'interno del centro commerciale; tuttavia, non è stato considerato che il ricorrente è stato identificato soltanto successivamente al fermo del Mihaila, non in prossimità del negozio dal quale erano state asportate le magliette, bensì nel parcheggio adiacente al McDonald's, dove lo stesso veniva effettivamente fermato, in prossimità della sua autovettura spenta, e non all'interno della stessa; tale circostanza sarebbe in contrasto con la funzione di 'palo' attribuita al predetto. 2.3.
Con un terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla omessa declaratoria di improcedibilità del furto dei profumi, in quanto era stata contestata la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, in quanto i prodotti di profumeria rinvenuti al momento dell'arresto avevano ancora le confezioni integre, munite di placche antitaccheggio; pertanto, ricorrendo un'ipotesi di furto semplice, era stata eccepita l'improcedibilità dell'azione per mancanza di querela. 2.4. Con un quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione.
2. È assorbente rilevare la fondatezza del primo motivo ricorso. Invero, benché vada ribadito che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125, che, in motivazione, ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore), va precisato che, secondo il principio già affermato da questa Corte, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv. 280880, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna basata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, riportate unicamente nel verbale di arresto, non sottoscritto dal predetto;
Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019, Marchese, Rv. 276176, secondo cui non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria; diversamente, ma in relazione alla fase cautelare, non a quella di cognizione, Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422-02, secondo cui sono utilizzabili, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari, le spontanee dichiarazioni rese da un coindagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, non verbalizzate ma raccolte in un'annotazione di servizio o in un'informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse).
Nel caso in esame, le dichiarazioni confessorie sono state richiamate soltanto nel verbale di arresto, senza essere state in alcun modo documentate in un verbale sottoscritto dall'odierno ricorrente.
3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame, anche con riferimento alla doglianza, in questa sede assorbita dall'accoglimento del primo motivo, concernente la procedibilità del furto dei profumi, che necessita di un accertamento relativo alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma il 17/06/2021 Il