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Sentenza — n. 31525/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31525/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31525/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 10/01/2020 la Corte di Appello di Milano ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Milano il 27/11/2018 nei confronti di TALESA Giovannino Carmelino Damiano per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, in qualità di amministratore unico della Delta Group, fallita il 24/05/2012, distratto il bene "ponteggio completo" concesso in leasing dalla Relase s.p.a., e la somma di € 279.646,00, tramite assegni emessi dai clienti e girati ad Affuso Anna Maria, nonché sottratto o occultato i libri e le scritture contabili.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 63 c.p; Sentenza — n. 31525/2021 — snpen · Corte di Cassazione: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si verte, dunque, in una ipotesi di pena illegale, rilevabile anche d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito reato economico appropriazione indebita di fondi truffa all'assistenza sociale abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Guido Contestabile, che ha dedotto tre motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 63 c.p
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TALESA Giovannino Carmelino Damiano, nato a Vibo Valentia il 25/12/1964 avverso la sentenza del 10/01/2020 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie fallimentari e l'inammissibilità del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 10/01/2020 la Corte di Appello di Milano ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Milano il 27/11/2018 nei confronti di TALESA Giovannino Carmelino Damiano per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, in qualità di amministratore unico della Delta Group, fallita il 24/05/2012, distratto il bene "ponteggio completo" concesso in leasing dalla Relase s.p.a., e la somma di € 279.646,00, tramite assegni emessi dai clienti e girati ad Affuso Anna Maria, nonché sottratto o occultato i libri e le scritture contabili.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Guido Contestabile, che ha dedotto tre motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Affuso, ai sensi dell'art.63 c.p.p., sul rilievo che dalle stesse emergerebbe la partecipazione, quale terzo extraneus, nel contestato reato di bancarotta. Premesso che la doglianza, pur non dedotta con i motivi di appello, è comunque rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il ricorso sostiene che la partecipazione della Affuso al reato contestato si desuma dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, che ha sottolineato come la testimone avesse confermato i numerosi versamenti ricevuti sul proprio conto corrente, provenienti dalla fallita o da altre società clienti della stessa, chiarendo che i versamenti rappresentavano la restituzione dell'ingente somma di danaro, pari a circa 400.000 euro, concessa in prestito all'imputato, il quale ne ha dunque usufruito a titolo personale.

La Affuso, dunque, afferma chiaramente di aver effettuato un ingente prestito all'odierno ricorrente senza che vi sia tuttavia alcuna traccia di tale dazione di danaro, e la condotta del terzo estraneo nella condotta distrattiva consisterebbe quindi nella ricezione del millantato credito, essendo sufficiente la volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni della Affuso avrebbe fatto venir meno la prova del dolo della condotta distrattiva, e la condotta poteva essere sussumibile in quell'aggravamento della situazione di illiquidità della Delta Group per aver compiuto operazioni manifestamente imprudenti o di grave imprudenza o di grave colpa, qualificabili ai sensi dell'art. 217 LF 2.2.

Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione nella parte in cui utilizza la medesima condotta distrattiva per sanzionare quella relativa al bene ponteggio e alla somma di 279.646 euro tramite assegni bancari o circolari emessi dai clienti della fallita in favore di quest'ultima e successivamente girati ad Affuso Annamaria: la sentenza afferma infatti che gli assegni bancari versati dalla Talesa Ponteggi s.r.l. alla fallita, che indicavano il pagamento del prezzo dei beni ponteggi, sono stati poi girati dall'imputato sul conto corrente della Affuso; tuttavia non risulta esservi alcuna traccia né documentale né contabile che attesti l'avvenuta cessione del bene, e neppure è dato conoscere se la fallita sia riuscita o meno ad incassare il prezzo di vendita del predetto ponteggio. ,-, Ne conseguirebbe l'erronea qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale, anziché come bancarotta semplice, dovendo ritenersi che la presenza degli assegni chiarisce che non vi è stata consapevolezza e volontà nel rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, ma rappresenterebbe solo una condotta manifestamente imprudente o di grave imprudenza o di grave colpa, come tale qualificabile ai sensi dell'art. 217 LF. 2.3.

Con un terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile, innanzitutto perché privo di specificità. Invero, premesso che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), il ricorso omette di chiarire l'incidenza sul complessivo compendio probatorio di una declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Affuso Anna Maria, tenuto conto che i versamenti di denaro in suo favore sono emersi dagli accertamenti della Guardia di Finanza e dalla constatazione documentale dei prelievi in contanti delle cospicue somme versate dal Talesa.

La doglianza è altresì manifestamente infondata, in quanto la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417); inoltre, le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640).Nella specie, non risulta, né tanto meno è stato dedotto dal ricorrente, che nel momento in cui Affuso è stata sentita in merito ai prelievi di denaro derivanti da versamenti del Talesa sussistessero indizi di reità tali da fondare l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 63 c.p.p., e che la dichiarante dovesse essere sin dall'inizio sentita in qualità di indagata.

Peraltro, la deduzione del ricorrente è fondata su una valutazione del tutto congetturale in ordine alla pretesa insussistenza del prestito oggetto di restituzione, ed appare del tutto priva di fondamento la conseguenza, che il ricorso ne vorrebbe desumere, in merito ad una incidenza sulla prova del dolo della distrazione, che, in verità, non riesce a cogliersi.

3. Il secondo motivo è inammissibile, innanzitutto perché è ancipite, non essendo chiaro se la doglianza sia rivolta nei confronti della bancarotta patrimoniale o nei confronti della bancarotta documentale (in ordine alla quale viene richiamato un principio giurisprudenziale in tema di dolo). In ogni caso, la censura con cui si lamenta una duplice valutazione della medesima condotta distrattiva è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha enucleato correttamente due distinte distrazioni:

1) una avente ad oggetto i ponteggi, oggetto di leasing stipulato con la Release s.p.a., e pari ad un valore di 180.000,00 euro: gli assegni bancari versati dalla Talesa Ponteggi s.r.l. (società costituita a ridosso del fallimento della Delta, nella titolarità formale delle figlie dell'imputato), asseritamente concernenti il pagamento del prezzo dei ponteggi, sono stati girati alla Affuso; sicché la distrazione ha avuto ad oggetto o i beni (i ponteggi), o il corrispettivo in denaro;

2) la seconda avente ad oggetto la somma di C 279.646,00, ricevuta da alcuni clienti della fallita (Frigerio s.r.I., Micos s.r.I., Edil Milano di Corrado Scatà, tutte peraltro riferibili al Talesa), e anch'essa girata alla Affuso mediante assegni emessi nel biennio 2008-2009. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, è sufficiente rilevare che l'imputato non ha consegnato alcun documento contabile concernente il periodo della sua amministrazione, dal 2008 al fallimento, e il dolo è stato correttamente desunto dalla volontà di evitare la ricostruzione dei movimenti della fallita, ed occultare le condotte distrattive accertate, dirette a consentire al Talesa la prosecuzione dell'attività nel medesimo settore con una nuova impresa, dopo aver svuotato le risorse patrimoniali e finanziarie della fallita.

4. È fondato il terzo motivo concernente l'illegalità delle pene accessorie irrogate al ricorrente.Invero, la sentenza n. 222 del 05/12/2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché:

«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si verte, dunque, in una ipotesi di pena illegale, rilevabile anche d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr.

Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857). Alla luce del dictum della Corte costituzionale, rileva il Collegio che, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano