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Sentenza — n. 31524/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31524/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31524/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 gennaio 2020, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti il 15 maggio 2018, nei confronti di Vacante Vito alla pena di anni tre mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale - perché "sottraeva i libri e le altre scritture contabili così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari"- commesso in qualità di legale rappresentante della società Euroservice s.r.I., dichiarata fallita il 23 giugno 2015.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 37 cod. pen; Sentenza — n. 31524/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata va annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216 u.c. L.Fall., mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. 1.Va premesso che più volte questa Corte ha evidenziato come non sussista mancanza o vizio di motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della ritenuta completezza e correttezza dell'indagine svolta in primo grado, confermi la decisione del primo giudice. In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Parole chiave

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documenti bancari documenti mancanti bancarotta fraudolenta credito documentario falsità in documenti di servizio irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 37 cod. pen
e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
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Testo completo

là seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACANTE VITO nato a PALERMO il 24/02/1970 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 gennaio 2020, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti il 15 maggio 2018, nei confronti di Vacante Vito alla pena di anni tre mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale - perché "sottraeva i libri e le altre scritture contabili così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari"- commesso in qualità di legale rappresentante della società Euroservice s.r.I., dichiarata fallita il 23 giugno 2015.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, avv. Massimo Biscardi, articolando un unico motivo con il quale si duole dell'omessa motivazione (art. 606 comma 1 lett.

e) c.p.p.) e della violazione di legge (art. 606 comma 1 lett b) c.p.p.) in relazione all'art. 216 I. fall. per mancanza del dolo specifico; invero, la prova del reato è stata ricavata dal fatto che parte delle scritture restituite al Vacante dal commercialista Federici e mai conferite al curatore, sarebbero state rinvenute presso la sede di altra società, ma ciò avveniva nel periodo in cui il prevenuto era detenuto e per tale motivo non riceveva, né la notifica della sentenza di fallimento, né tantomeno la comunicazione dell'odine di esibire le scritture; tuttavia, sul punto, la Corte d'appello ha illogicamente osservato come fosse irrilevante la circostanza per cui il Vacante non fosse a conoscenza del fallimento, rilevando solo il fatto che le scritture non fossero presso la società bensì presso altra ditta, peraltro non più operativa da oltre un anno, come evidenziato dal curatore; inoltre, i giudici di appello hanno errato nel ritenere la sussistenza del dolo specifico, ricavandolo solo in virtù del mancato rinvenimento delle scritture, senza spiegare le ragioni in base alle quali ritenevano che l'imputato fosse effettivamente consapevole della sua condotta omissiva e avesse la volontà, mediante la sottrazione delle scritture contabili, di arrecare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, ovvero un pregiudizio ai creditori.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Luigi Birritteri, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216 u.c. L.Fall., mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. 1.Va premesso che più volte questa Corte ha evidenziato come non sussista mancanza o vizio di motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della ritenuta completezza e correttezza dell'indagine svolta in primo grado, confermi la decisione del primo giudice. In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

In questa prospettiva, nella motivazione della sentenza, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive, che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez.

VI, n. 49970 del 19/10/2012). 1.1. Nella specie va rilevato che ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova, posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, così integrando un unitario corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato, comunque, congrua e ragionevole giustificazione delle critiche prospettate nei motivi di gravame.

2. Il nucleo essenziale delle censure sviluppate in entrambi i gradi di giudizio di merito è quello dell'assenza di dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione/occultamento delle scritture contabili attribuito all'imputato. Sul punto, i giudici di merito -dopo aver ricostruito compiutamente i fatti anche attraverso i testi escussi (i commercialisti che si sono occupati della contabilità della società ed un teste della G.di F.) segnatamente che all'atto del fallimento non venne reperito dalla curatela alcun bene, né alcuna scrittura contabile, che invece tali scritture dovevano essere ritenute sussistenti, avendo i commercialisti della società evidenziato la presenza di tali scritture presso la società stessa, utilizzate peraltro per redigere la relazione di stima quando la società fu trasformata da s.a.s in s.r.I., con restituzione di esse al Vacante da parte del commercialista Federici - hanno concluso nel senso della sussistenza del dolo nell'attività di occultamento/sottrazione delle scritture.

Infatti, l'aver rinvenuto parte delle scritture contabili della società presso la sede di altra società, mentre il Vacante era detenuto, dà conto senz'altro dell'elemento materiale del reato, laddove l'elemento soggettivo del dolo specifico è stato ricavato in relazione peraltro al mancato rinvenimento dei beni della società, sicchè l'occultamento o la sottrazione delle scritture è stato finalizzato strumentalmente a coprire la scomparsa del patrimonio della società in danno dei creditori. Nel contesto descritto, la Corte territoriale ha, dunque, ritenuto sussistente l'elemento psicologico necessario per la configurazione delle ipotesi di sottrazione, o occultamento di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, L.Fall., consistente appunto nel dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori attraverso la fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Rv. 263242;

Sez. 5, n.18634 del 01/02/2017,Rv. 269904). 2.1. La circostanza, poi, che il Vacante all'epoca del fallimento fosse detenuto non elide il dato che le scritture contabili erano state occultate, come si rileva agevolmente dal fatto che parte di esse furono rinvenute dalla G.di F. presso la sede di altra società e che la società fosse priva di beni all'atto del fallimento. Pertanto, deve concludersi che la Corte territoriale, con motivazione logica e coerente, ha preso in considerazione, rispondendo alle censure, pur generiche, mosse con i motivi di gravame, relativamente alla sussistenza del dolo specifico, motivazione con la quale l'imputato non si è confrontato.

3. Deve, invece, rilevarsi come al ricorrente siano state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216/4 L.Fall. Alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F.- nella parte in cui prevede pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) di durata fissa decennale, anzichè di durata fino a dieci anni, per coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta- giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, è necessario esaminare di ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie.

Invero, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell'imputato di specifiche censure in punto di pene accessorie non impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale. All'uopo trova, infatti, applicazione la sentenza n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv. 264207, secondo cui nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo.

L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende, pertanto, necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire alla Corte di rinvio di quantificare la durata delle suddette pene accessorie, quantificazione che non può essere operata da questa Corte, implicando considerazioni commisurative in fatto inibite al Giudice di legittimità. Ciò anche tenuto conto del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286).

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al punto delle pene accessorie, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Perugia, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. dichiara inammissibile il ricors