Sentenza — n. 31522/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLCIA DI BOLOGNAnei confronti di FULLE DEL AGUILA MARCO PAUL nato JESUS MARIA - PERU' - il 13/07/1974 Avverso la SENTENZA del 10/12/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del 09 maggio 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Luigi ORSI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Letta la memoria del 12 maggio 2021 dell'avvocato Settimio BIONDI, difensore dell'imputato, il quale chiede il rigetto del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137del 28.10.20
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 339 cod. pen, art. 155 cod. proc. pen, art. 612 cod. pen; Sentenza — n. 31522/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Poiché tale interpretazione "funzionale" del concetto di arma penalmente rilevante, affermatasi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alla norma generale di riferimento, costituita dall'art. 585 co. 2 cod. pen., deve essere estesa anche al concetto di arma di cui all'art. 339 co. 1 richiamato dall'art. 612 co. 2 cod. pen. ( 5 n. 26059 del 02/05/2019, Rv. 276132), il Collegio, nel dare continuità all'orientamento, e prendendo le mosse dalla contestazione rinvenibile nella imputazione, non può che rilevare come l'imputato sia accusato di avere utilizzato, per rivolgere la minaccia alla persona offesa, ripetendo più volte le parole " ti ammazzo", un moschettone, impugnato come un tirapugni.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLCIA DI BOLOGNAnei confronti di FULLE DEL AGUILA MARCO PAUL nato JESUS MARIA - PERU' - il 13/07/1974 Avverso la SENTENZA del 10/12/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del 09 maggio 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Luigi ORSI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Letta la memoria del 12 maggio 2021 dell'avvocato Settimio BIONDI, difensore dell'imputato, il quale chiede il rigetto del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137del 28.10.20
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna ha dichiarato non doversi procedere, per remissione di querela, nei confronti di MARCO PAUL FULLE DEL AGUILA, imputato del reato di cui all'art. 612 cpv. cod. pen., per avere formulato minacce di morte, durante una lite, servendosi di un moschettone utilizzato come un tirapugni.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bologna, che denuncia violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 152 e 612 co. 3 cod. pen. e correlato vizio della motivazione. Si duole del proscioglimento pronunciato dal Tribunale di Bologna pur in presenza di una contestazione di minaccia aggravata dall'uso dell'arma ( impropria), per le modalità di utilizzo di un moschettone indossato a mò di tirapugni, ovvero commessa in uno dei modi indicati dall'art. 339 cod. pen., per cui, l'ultimo comma dell'art. 612, prevede la procedibilità di ufficio. Denuncia, altresì, l'erronea applicazione dell'art. 155 cod. proc. pen., laddove il Tribunale ha pronunciato il proscioglimento per remissione tacita di querela, pur in assenza del denunciato, che non è stato posto in condizione di venirne a conoscenza; in tal modo non può dirsi prodotto l'effetto estintivo dichiarato erroneamente.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, ritenendo il reato procedibile ex officio.
4. Con memoria difensiva del 12 maggio 2021, il difensore dell'imputato insta per il rigetto del ricorso, deducendo che il moschettone era stato utilizzato come portachiavi; che la minaccia seguiva a uno schiaffo al volto ricevuto dal Fulle da parte della persona offesa, e, quanto alla procedibilità, richiama indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale "In tema di querela e remissione, per l'efficacia estintiva della remissione non è necessaria . l'accettazione della remissione medesima da parte putato essendo necessario che non risulti espressamente o da fatti concludenti che il querelato intenda ricusare la remissione. Qualora l'imputato sia rimasto assente, non manifestando alcun interesse per il processo, da tale comportamento si deve desumere la sua volontà tacita di non ricusare la remissione di querela". (Cass. Pen. 14 marzo 2017, n. 124)
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo, convenendosi con il Procuratore impugnante che la remissione di querela non possa produrre l'effetto estintivo, a fronte di un reato, come quello in scrutinio, procedibile d'ufficio; onde la sentenza impugnata deve essere annullata. 2.Secondo l'espressa previsione legale (comma terzo dell'art. 612 cod. pen.) , infatti, il reato di minaccia è procedibile d'ufficio se essa sia fatta con arma, in tale novero ricomprendendosi, secondo costante orientamento, tanto l'arma propria che quella impropria, secondo la definizione che è rinvenibile nell'art. 585 comma due cod. pen, a tenore del quale, agli effetti penali, per armi si intendono, oltre a quelle da sparo e a tutte le altre naturalmente destinate all'offesa alla persona, anche tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto, in modo assoluto, dalla legge, ovvero, senza giustificato motivo, espressione chiaramente evocativa dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che considera come arma impropria qualsiasi strumento che, pur non essendo considerato, in sé, quale arma da punta o da taglio, sia utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (ex muitiis , Sez. 5 n. 17942 del 07/02/2020, Rv. 279174;
Sez. 5 - , n. 26059 del 02/05/2019, Rv. 276132). Nel solco di tale linea interpretativa si afferma che la circostanza aggravante in parola risulta integrata anche laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa; anche un pezzo di legno ( Sez. V, n. 8640 del 2 marzo 2016, Rv. 2677139 o un manico di scopa ( Sez. 5 n. 54148 del 6.6.2016 Rv. 268750), o una roncola (Sez. 5, Sentenza n.17942 del 07/02/2020), se usati in un contesto aggressivo, costituiscono arma impropria ( cfr. ancora Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, Rv. 261017, con riferimento a un guinzaglio, e Sez. 5, n. 49517 del 21/11/2013, Rv. 257758, per una paletta di plastica). 2.1.
Poiché tale interpretazione "funzionale" del concetto di arma penalmente rilevante, affermatasi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alla norma generale di riferimento, costituita dall'art. 585 co. 2 cod. pen., deve essere estesa anche al concetto di arma di cui all'art. 339 co. 1 richiamato dall'art. 612 co. 2 cod. pen. ( 5 n. 26059 del 02/05/2019, Rv. 276132), il Collegio, nel dare continuità all'orientamento, e prendendo le mosse dalla contestazione rinvenibile nella imputazione, non può che rilevare come l'imputato sia accusato di avere utilizzato, per rivolgere la minaccia alla persona offesa, ripetendo più volte le parole " ti ammazzo", un moschettone, impugnato come un tirapugni.
Ciò porta ad affermare, per quanto si è premesso in linea teorica, che, per quanto il moschettone abbia, naturalmente, una diversa destinazione d'uso, nel caso di specie, tuttavia, esso, per le peculiari modalità di utilizzo che ne ha fatto l'imputato, ha finito per perdere le caratteristiche di oggetto di uso comune, ed assumere quelle di un'arma, ovvero di uno strumento avente capacità di produrre un'offesa alla persona. 2.2. E' fuori fuoco, pertanto, la deduzione del difensore dell'imputato, che stigmatizza l'impropria assimilazione di un semplice moschettone a un'arma, perché, occorre ribadirlo, ciò che lo rende adatto all'offesa non è la mera detenzione ( il "tenerlo in mano") dell'oggetto in questione, ma l'utilizzo specifico che ne è stato fatto ( secondo la prospettazione accusatoria, alla quale bisogna fare riferimento ai fini della procedibilità).
Ed è innegabile che, impugnando un moschettone in acciaio, tenendolo tra le dita, si trasforma quell'oggetto in uno strumento di elevata capacità offensiva. La presenza di tale circostanza rende il fatto procedibile di ufficio e ininfluente, a tal fine, la remissione della querela.
3. Giova aggiungere, infine, che la circostanza aggravante in questione risulta formalmente contestata, attraverso l'indicazione, nel capo di imputazione, del secondo comma dell'art. 612 cod. pen., che, appunto, rimanda all'art. 339 cod. pen., oltre che attraverso il richiamo, fattuale, all'utilizzo specifico del moschettone. E' noto, infatti, che le Sezioni Unite " Sorge" hanno considerato come "la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di .) ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive.
In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a- riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative.
Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. (....)La necessità dell'enunciazione in forma chiara e 'precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie."( Sez.
U, n. 24906 de/ 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Nel caso di specie, come già osservato, sono riscontrabili, nell'imputazione, sia l'indicazione della disposizione di legge, che, nella descrizione della condotta, lo specifico riferimento alla destinazione offensiva impressa al moschettone.
4. Consegue alle predette osservazioni l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in R