Sentenza — n. 31521/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAE' inammissibilmente proposto il primo motivo, con il quale è dedotta una violazione di legge che non era stata prospettata con i motivi di appello, secondo la previsione di cui all'art.606 co. 3 cod. proc. pen., che ha positivizzato l'orientamento costante di questa Corte, secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di ammissibilità originaria dell'impugnazione (Sez. U. Ordinanza n. del 30/06/1999, Rv. 213981), non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 491 cod. pen; Sentenza — n. 31521/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 3 cod. proc. pen., che ha positivizzato l'orientamento costante di questa Corte, secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di ammissibilità originaria dell'impugnazione (Sez. U. Ordinanza n. del 30/06/1999, Rv. 213981), non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ROLLO MARCO ATTILIO nato a MESAGNE il 17/10/1980 Avverso la SENTENZA del 23/09/2019 della CORTE di APPELLO DI LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del 23/04/2021, del Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137de1 28.10.2020
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi, che aveva riconosciuto Marco Attilio Rollo colpevole del reato di cui all'art.483 cod. pen., per avere falsamente attestato, nei Modelli Unificati LAV trasmessi alla Direzione Provinciale del Lavoro, una data differente ( 01/07/2013) da quella reale ( 13/07/2013).
2. Propone ricorso per cassazione il ricorrente, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge due motivi: 2.1. Violazione dell'art. 483 cod. pen,., anche in connessione con l'art. 491 cod. pen.. Si sostiene che l'atto fidefacente fosse solo quello, necessariamente telematico, trasmesso dal commercialista della società del ricorrente alla Direzione Provinciale del Lavoro in data 13 luglio 2013 ( non 2014); invece, la stampa prodotta dal ricorrente alla Guardia di Finanza, da cui si evinceva che i modelli UNILAV risultavano, invece, trasmessi, in data 01/07/2013, ovvero prima dell'accesso al cantiere da parte della G.d.F., avvenuto in data 08/07/2013, non poteva assumere alcun valore probatorio, esso discendendo solo dall'originale dell'atto. 2.2.
Violazione degli art. 163 e 164 cod. pen., e correlato vizio della motivazione, per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena sul rilievo di due precedenti condanne per reati depenalizzati ( omesso versamento delle ritenute previdenziali) , che, in quanto tali, non possono produrre alcuna conseguenza pregiudizievole. La Corte salentina ha omesso di svolgere un approfondito vaglio sul punto, anche incorrendo in contraddittorietà.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale della Cassazione ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. E' inammissibilmente proposto il primo motivo, con il quale è dedotta una violazione di legge che non era stata prospettata con i motivi di appello, secondo la previsione di cui all'art.606 co. 3 cod. proc. pen., che ha positivizzato l'orientamento costante di questa Corte, secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di ammissibilità originaria dell'impugnazione (Sez. U. Ordinanza n. del 30/06/1999, Rv. 213981), non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).
Invero, con il gravame di merito erano stati dedotti due motivi, invocandosi, con il primo, il falso innocuo e/o grossolano, mentre con il secondo ci si doleva del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Come premesso, in parte narrativa, con il ricorso per cassazione, invece, ferma la doglianza per il diniego della sospensione condizionale della pena, oggetto del secondo motivo, il ricorrente ha, posto, in primis, la questione, nuova rispetto all'appello, della natura fidefacente dell'atto prodotto dal ricorrente alla Guardia di Finanza. 1.1.
Tanto, a prescindere dalla osservazione che, dalla descrizione del fatto contenuta nella imputazione, emerge che l'atto in questione venne esibito dal ricorrente come originale, per dimostrare alla Direzione Provinciale del Lavoro la regolare e tempestiva assunzione di due dipendenti. E' noto, infatti, che, con una recente pronuncia, le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto interno alla Corte di Cassazione, hanno declinato il seguente principio di diritto "La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale" (Sez.
U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 27628501 ). Si afferma, infatti, che l'offesa al bene tutelato - la fede pubblica, nella sua dimensione di sintesi categoriale degli interessi sottesi alla certezza e affidabilità del traffico economico e giuridico - può ricorrere soltanto quando la falsità concerna un documento che abbia un contenuto giuridicamente rilevante, dotato della specifica funzione probatoria assegnatagli dall'ordinamento; il documento rilevante ai fini della falsificazione deve, in altri termini, essere idoneo e verosimilmente destinabile alla prova di rapporti giuridici.
Tale funzione probatoria non può essere riconosciuta, di per sé, alla mera riproduzione di un documento originale; sicché la copia fotostatica, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, non può mai integrare il reato di falso, anche nel caso di inesistenza dell'originale, perché - ferma restando la possibilità che sia integrato un diverso reato - è per sua natura priva di valenza probatoria, potendo assumere una tale efficacia solo nei casi espressamente previsti dall'ordinamento giuridico, a meno che non venga presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede (Sez. 5 n. n. 3273 del 26/10/2018 (dep. 2019 ), Rv. 274628).
Come ripetutamente affermato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, non integra il delitto di falsità materiale la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un documento (esistente o meno in originale) al fine di conseguire un qualche vantaggio, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato (Sez. 5, n. 2297 del 10/11/2017, dep. 2018, D'Ambrosio, Rv. 272363; Cass., sez. 5, n. 8870 del 9/10/2014, Rv. 263422; sez. 2, n. 42065 del 3/11/2010; sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007). Alla luce delle coordinate provenienti dall'arresto delle Sezioni Unite, è necessario, affinché possa ritenersi integrato il reato, che la copia si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero quando la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme; in tal caso, la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che, mediante la copia, viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112;
D'Ambrosio, Rv. 272363; Cass., sez. 5, n. 8870 del 9/10/2014, Rv. 263422; sez. 2, n. 42065 del 3/11/2010; sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007). Nel caso di specie, come emerge dalla sintesi delle decisioni di merito, in occasione dell'accesso del personale della Guardia di Finanza presso i locali aziendali, il ricorrente dichiarava che tutta la documentazione inerente la regolare assunzione di due dipendenti, trovati al lavoro, era in possesso del consulente del lavoro, presentandosi, a distanza di alcuni giorni, presso gli uffici della G.d.F., dove produceva i modelli UNILAV, relativi all'assunzione, i quali risultavano trasmessi alla Direzione Provinciale del Lavoro in data 01 luglio 2014, ovvero prima dell'accesso al cantiere da parte della G.d.F.
Quest'ultima accertava, invece, che la trasmissione, da parte del consulente del Lavoro, era avvenuta solo il 13 luglio 2014. La condotta del ricorrente che , dopo avere falsificato il modello di assunzione lo ha prodotto alla G.d.F. per documentare la regolare assunzione dei lavoratori, pertanto,era chiaramente finalizzata a produrre un documento con l'apparenza di un originale, donde la corretta valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la falsità.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. E invero, premesso che la concessione del beneficio della sospensione condizionale è decisione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, si osserva che, di tale potere, la Corte di merito ha fatto corretto uso, dando atto, secondo un ragionamento logicamente supportato, di avere desunto, dalla reiterata omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ( fatto poi depenalizzato) l'indice significativo di una proclività a delinquere, incompatibile con il beneficio in parola, in quanto elemento idoneo, a prescindere dalla successiva depenalizzazione, ad inibire la necessaria prognosi favorevole. ( Sez. 5, n. 15018 del 05/03/2004 Rv. 228474).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis