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Sentenza — n. 31520/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31520/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31520/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi presentano profili di inammissibilità, nei limiti di seguito indicati. Le questioni giuridiche sollevate con i motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.fLe Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argonnentativo (cfr.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31520/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta.

Parole chiave

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omissione della contabilità documenti mancanti irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta documenti bancari inchiesta per falsità atti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Marsigliese Antonio, nato a Sora (FR) il 06/12/1961; De Silvio Giuseppe, nato a Cassino (FR) il 04/02/1970 avverso la sentenza emessa il 04/04/2019 dalla Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate nell'interesse di Giuseppe De Silvio con atto del giorno 11 maggio 2021;RITENUTO IN FATTO 1.

Il difensore di Antonio Marsigliese, avv. Gianluca Motta, e il difensore di Giuseppe De Silvio, avv. Enrico Orlandi, ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 04 aprile 2019 con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna degli imputati in ordine delitto di bancarotta fraudolenta documentale perché, quale soci illimitatamente responsabili della CE.SPE.R.M. s.n.c., dichiarata fallita il 16 settembre 2009, sottraevano o comunque distruggevano i libri e le scritture contabili, così non consentendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. La difesa di Antonio Marsigliese articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione della norma penale e vizio di motivazione, con il quale lamenta che la Corte territoriale ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, inteso come coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, dal mancato rinvenimento dei documenti contabili, circostanza che, al più, avrebbe dovuto indurre a sussumere la vicenda nella fattispecie di cui all'art. 217 I.fall. 2. 1 Anche la difesa di Giuseppe De Silvio articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della norma penale e vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in ragione del mancato rinvenimento dei libri e delle scritture contabili nonchè del comportamento non collaborativo dell'imputato nella ricerca dei documenti, laddove tali circostanze avrebbero dovuto determinare i giudici a riqualificare la vicenda nell'alveo del delitto di cui all'art. 217 I. fall.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi presentano profili di inammissibilità, nei limiti di seguito indicati.

2. Le questioni giuridiche sollevate con i motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.fLe Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argonnentativo (cfr.

Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta.

3. Ciò premesso, quanto all'unico motivo proposto da entrambi i ricorrenti con separati ricorsi, che investe l'assenza di prova del dolo del reato, nella sentenza di primo grado si legge che: -a seguito della dichiarazione di fallimento, gli imputati furono ripetutamente, ma inutilmente, convocati e sollecitati in ordine alla consegna dei libri e delle scritture contabili, risultando irreperibili; -né presso la sede legale, nè presso il locale nel quale l'attività veniva, di fatto, esercitata fu rinvenuta alcuna documentazione contabile; -il dott.

Stefano Di Gabriele, professionista delegato alla cura della contabilità, aveva riferito di non avere notizie in merito all'azienda non essendo mai entrato in possesso della documentazione. Dal canto loro, i giudici di appello, nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, dopo aver precisato che dagli atti non risultava l'esistenza di una formale delega alla tenuta della contabilità in favore del dott. Stefano Di Gabriele, hanno fondato la decisione sul principio di diritto secondo cui, al di là della circostanza di avvalersi dell'opera di un libero professionista, rimane a carico dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale l'obbligo di provvedere alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda, sicchè egli resta sempre responsabile per l'attività da questi svolta nell'ambito dell'impresa e, pertanto, in caso di fallimento non va esente da responsabilità per il solo fatto di aver affidato a un collaboratore le operazioni contabili (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep, 2014, Manfrellotti, Rv. 258947;

Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, De Franceschi, Rv. 231707; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo, Rv. 212147; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268).Non v'è dubbio, pertanto, che, qualora la Pubblica accusa abbia regolarmente assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il mancato rinvenimento delle scritture, incombe sull'imputato l'onere di provare che il mancato rinvenimento delle stesse sia dipeso da fatto a lui non imputabile. 3.1 Ciò posto, contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti, secondo i quali la Corte di appello avrebbe desunto il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale da elementi riconducibili al solo profilo oggettivo del reato, correttamente e logicamente la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto non solo dal mancato rinvenimento dei documenti contabili, ma anche dall'assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla loro esistenza, della quale non era emersa la pur minima traccia all'esito delle ricerche svolte sia presso la sede legale, sia nella sede di esercizio dell'attività, nonchè dalla totale assenza di collaborazione da parte degli imputati, resisi irreperibili.

Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. I ricorrenti si sono limitati a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo, fondato sulle prove già acquisite, spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono infondati. La motivazione addotta dai giudici del merito, che appare completa, adeguata ed esente da contraddizioni o manifeste illogicità, consente, peraltro, di ritenere corretta la qualificazione della vicenda nell'ipotesi delittuosa contestata.

4. Una precisazione, tuttavia, va fatta in relazione alla pena accessoria. Il giudice di primo grado, con decisione risalente al 5 marzo 2013, ha applicato nei confronti di entrambi gli imputati le pene accessorie ai sensi dell'art. 216, u.c., I.fall. Considerato, da un lato, che la decisione di cui innanzi è antecedente alla pronuncia n. 222 del 2018 con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c., I. fall. nella parte in cui stabilisce la commisurazione delle pene accessorie in misura fissa, e, dall'altro lato, che la Corte territoriale, con decisione del 04 aprile 2019, ha omesso di intervenire in punto di corretta quantificazione delle stesse, limitandosi a confermare la decisione appellata, la sentenza oggi impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che procederà alla commisurazione delle pene accessorie in sintonia con la decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per il nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 17/0