Sentenza — n. 31519/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna, emessa in data 18 febbraio 2019 dal Tribunale di Velletri, nei confronti di Yuri Ronci, ha ridotto la pena principale e la durata di quelle accessorie fallimentari irrogate all'imputato in anni due, revocando, altresì, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena principale di anni tre di reclusione, nonché alle pene accessorie fallimentari per la durata pari alla pena detentiva, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver occultato le scritture contabili della società Karfa Group s. r. I., dichiarata fallita il 27 giugno 2014, impedendo la ricostruzione del patrimonio, attività posta in essere nella qualità di amministratore di diritto della stessa.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31519/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta„ fatta pervenire ai sensi dell'art. art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. I difensori hanno fatto pervenire a mezzo p.e.c., conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RONCI YURI nato a ALBANO LAZIALE il 21/08/1987 avverso la sentenza del 18;02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta cla Consigliere BARBARA CALASELICE; p il Pubblico Ministerc, n persona del Sosttuto Procuratore GIUSEPPE LOCATELLI h ha concluso chiedendo ,(2,, t (...c.,;tt,c_ u......e. ,,i--_,1/1;a517 --- udito il difensore CAMERALIZZATA
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna, emessa in data 18 febbraio 2019 dal Tribunale di Velletri, nei confronti di Yuri Ronci, ha ridotto la pena principale e la durata di quelle accessorie fallimentari irrogate all'imputato in anni due, revocando, altresì, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena principale di anni tre di reclusione, nonché alle pene accessorie fallimentari per la durata pari alla pena detentiva, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver occultato le scritture contabili della società Karfa Group s. r. I., dichiarata fallita il 27 giugno 2014, impedendo la ricostruzione del patrimonio, attività posta in essere nella qualità di amministratore di diritto della stessa.
2. Avverso il provvedimento descritto ricorre l'imputato per il tramite dei difensori, denunciando quattro vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla dichiarazione di fallimento. L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati dalla società è inferiore ad euro trentamila. Donde, per la previsione di cui all'art. 15, comma 9, r.d. n. 167 del 16 marzo 1942 la dichiarazione di fallimento sarebbe viziata per assenza dei presupposti di legge. Di qui l'assenza di un elemento costitutivo della fattispecie. Inoltre, si osserva che mancherebbero, ai fini della validità della declaratoria di fallimento, i presupposti di cui all'art. 1, comma 2, Legge fall., con particolare riguardo all'ammontare complessivo annuo dell'attivo patrimoniale, nonché in relazione all'entità dei ricavi lordi annui realizzati nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento.
Infine, si osserva che le tre domande di insinuazione al passivo hanno un ammontare di poco più di settemila euro, inferiore al limite imposto dall'art. 1, comma 2, lett. c), Legge fall. Si reputa la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo del reato e non condizione obiettiva di punibilità e, quindi, seguendo tale linea interpretativa mancherebbe detto elemento integrante la fattispecie delittuosa, stante l'illegittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché l'elemento soggettivo del dolo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà e carenza ed illogicità della motivazione.
La motivazione in una parte afferma che Ronci aveva occultato le scritture contabili, in altra parte sostiene che vi sarebbe stata mancata tenuta delle scritture medesime. Si rileva che si tratta di condotte distinte quanto all'elemento soggettivo necessario, nella specie integrato dalla mera colpa per avere il Ronci agito per incoscienza o scarsa esperienza, stante la giovane età, la scarsa entità dei crediti ammessi al passivo e l'esiguo numero di creditori insinuatisi (tre). Alcun rilievo, poi, si sostiene possano avere i precedenti "per droga" valorizzati dalla Corte di appello in relazione al reato per il quale si procede. 2.3.
Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale deducendo che non vi sono stati inadempimenti reiterati né si è verificato lo stato di insolvenza della società determinato da condotte dirette ad aggravare l'insolvenza a vantaggio proprio ed in danno dei creditori, richiesto dall'art. 5 Legge fall. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato, negata dalla Corte di appello per l'impossibilità di ricostruzione delle vicende societarie, considerato il numero di creditori ammessi alla procedura concorsuale e tenuto conto dei principi generali in tema di favor rei, richiamando un precedente di questa sezione in termini, con richiesta di riduzione di un terzo della pena e concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta„ fatta pervenire ai sensi dell'art. art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. I difensori hanno fatto pervenire a mezzo p.e.c., conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente risolto la questione relativa alla lamentata carenza dei requisiti per la declaratoria di fallimento in capo alla società amministrata dal ricorrente, dovendosi pacificamente richiamare il costante indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 Niccoli, Rv. 239398; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269454; Sez. 5, n. 40404 del 08/05/2009, Melucci, Rv. 245427) secondo il quale il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex art. 216 legge fall., non può sindacare la qualità di imprenditore assoggettabile alla procedura fallimentare accertata con la sentenza dichiarativa di fallimento.
Tanto, sia in relazione al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa, sia con riferimento ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942, dal d. Igs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d. Igs. 12 settembre 2007, n. 169.Tali essendo i principi cui il Collegio intende uniformarsi, appare non decisiva la diversa qualificazione della natura giuridica cui accede il ricorrente, rispetto a quella prospettata nella pronuncia impugnata, con riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento. 1.1.
Il secondo motivo è infondato. E' principio costante, espresso da questa Corte regolatrice quello secondo il quale, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per occultamento, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cd. testa di legno). Ciò in quanto sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore di diritto, di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione — nella specie ricavabile, secondo la Corte territoriale dalla ritenuta assunzione della carica, dietro corrispettivo in danaro, come dimostra tra l'altro il manifesto disinteresse per le sorti dell'ente — dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). 1.2.11 quarto motivo relativo alla mancata concessione della attenuante del danno di particolare tenuità è inammissibile perché, pur devolvendo, formalmente un vizio (inosservanza e erronea applicazione dell'art.219 Legge fall.) consentito in sede di legittimità, in sostanza si richiede la rivisitazione, in fatto, onde accedere alla concessione della circostanza attenuante.
E' noto che, in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv 255063). Analoghi principi sono ribaditi in ordine alla bancarotta documentale, ove i presupposti per la ravvisabilità della circostanza in argomento debbono essere valutati in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (tra le altre, Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumnninelli, Rv 255439;
Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv 253778, secondo cui nell'ipotesi di bancarotta documentale, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato). Orbene, applicando i suesposti principi al caso al vaglio, si osserva che la sentenza di appello ha correttamente escluso l'invocata attenuante anche se la motivazione estremamente succinta, specificamente resa sul punto, va letta in relazione alla complessiva giustificazione della decisione.Non risulta, infine, attinta da specifica censura, la mancata concessione dei benefici di legge, pur negati dalla Corte d'appello sulla base di una prognosi sfavorevole fondata sui precedenti penali a carico. 1.2.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/05/2021 Il