Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy sentence due to lack of evidence for subjective intent and procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cristina De Angelis inadmissible, upholding the lower court's reduction of her sentence for fraudulent bankruptcy. De Angelis argued that the court failed to prove her subjective intent (dolo) regarding the unauthorized withdrawals from the football club's prepaid cards, claiming she acted in good faith seeking legitimate expense reimbursements. The court rejected these claims, noting the absence of specific data to compare the withdrawals against her actual duties or prior compensation, and ruling that the lower court's reasoning was sufficient to exclude the congruity of the expenses without a statutory basis or assembly resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 216, 219 L. fall.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently excludes the subjective intent of the crime based on the lack of statutory basis for expenses, and the prosecution does not meet the threshold for detailed sentencing justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso groposto da: DE ANGELIS CRISTINA nato a MILANO il 08/01/1971 avverso la sentenza del 1102/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da Consigliere BARBARA CALASELICE; I Pubblico Ministerc, n Jersona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE LOCATELLI , ‘ , a concluso chiedenco - l (---I CISLY e_k_k_j_ (73-1 'e t (--- C.-.- CAMERALIZZATA
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della condanna, emessa in data 10 febbraio 2015 dal Tribunale in sede, nei confronti di Cristina De Angelis, ha ridotto la pena principale irrogata all'imputata in anni uno mesi sei di reclusione nonché quelle accessorie fallimentari nella medesima durata, con revoca della sospensione condizionale della pena e conferma, nel resto, del provvedimento impugnato. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputata alla pena principale di anni due di reclusione, con l'attenuante di cui all'art. 219 ultimo comma Legge fall., oltre pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.2.Si tratta dell'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, relativa a prelievi di somme effettuati dalla imputata nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Unità Sportiva Triestina Calcio, dichiarata fallita in data 25 gennaio 2012.
2. Avverso il provvedimento descritto ricorre l'imputata per il tramite del difensore di fiducia, denunciando cinque vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216, 219 Legge fall. La De Angelis non era l'unica persona a utilizzare le carte prepagate della società dunque non si comprendono le ragioni per le quali le sono stati attribuiti i prelievi di somme con bancomat o carte prepagate, riconoscendo lo stesso curatore che il potere di firma ed il rilascio delle carte era avvenuto anche a favore di Sergio Aletti.
Inoltre, si fa presente che l'imputata aveva diritto ad un compenso per l'attività svolta, mai percepito e che, comunque, aveva diritto a rimborsi per spese di vitto e alloggio e per gli spostamenti in quanto PresiCente del Consiglio di amministrazione, argomento devoluto con l'atto di appello cui la Corte territoriale non aveva risposto, se non parzialmente con riferimento soltanto ai prelievi diretti (indicati dalla Corte territoriale, comunque, come mai deliberati e autorizzati). 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 Legge fall. e 192 cod. proc. pen. e correlato vizio di mancanza di motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del reato.
Si ritiene che, nella specie, non vi sia il dolo anche generico del delitto di bancarotta avendo agito l'imputata, in buona fede, contando sul suo diritto legittimo ad ottenere rimborsi spese. Né vi sarebbe stato alcun intento di utilizzare il patrimonio sociale per scopi diversi da quelli della finalità dell'impresa. 2.3. Con il terzo motivo s denuncia erronea applicazione dell'art. 192 e 507 cod. proc. pen.Il primo giudice ha reputato sufficiente la prova testimoniale del maresciallo dei Carabinieri che aveva effettuato le indagini sul soggetto che aveva pagato, in due occasioni, i soggiorni presso un hotel di Trieste mentre avrebbe dovuto ascoltare il funzionario dell'istituto di credito che aveva rilasciato le carte prepagate e il direttore dell'hotel, onde avere la testimonianza diretta degli accadimenti, non limitarsi a nuova audizione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. del predetto teste di polizia giudiziaria, reputata dalla Difesa non assolutamente necessaria. 2.4.
Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 429 e 521 cod. proc. pen. con riferimento al delitto di banca -otta preferenziale. Si sostiene che, secondo L n arresto di questa Corte, ai fini della qualificazione del reato quale bancarotta preferenziale non rileva l'intervenuta autorizzazione degli organi sociali per il prelievo di somme, quanto la congruità di queste rispetto all'attività in concreto esercitata. Di qui, la richiesta di estinzione del reato per prescrizione, previa derubricazione nel delitto di bancarotta per distrazione. 2.5.
Con il quinto motivo s denuncia violazione dell'art. 219 Legge fall. e correlato vizio di motivazione, in relazione all'ertità della diminuzione che, nella specie, non avrebbe operato nella sua massima estensione fino ad un terzo della pena, nonostante sia stata riconosciuta dalla Corte d'appello la circostanza attenuante stante la non eccessiva gravità del fatto.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con requisitoria scritta debitamente comunicata alla Difesa, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n.
44.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o, comunque, in quanto avente ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità.
1. Il primo motivo è inammissibile. Questo, formalmente, denuncia vizio consentito in sede di legittimità (inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione) ma, nella sostanza, si devolve un (ri) esame in fatto, degli elementi di prova già vagliati in sede di merito, onde addivenire ac una diversa ed alternativa ricostruzione di accadimenti e circostanze di merito, non consentita in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. IJ, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944;
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 - dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 25/04/2006, Rv. 234148). Peraltro la motivazione si presenta completa e non manifestamente illogica e, nel complesso, confuta tutte le argomentazioni devolute con il gravame, rispondendo anche in relazione alla dedotta titolarità, in capo alla De Angelis, di rimborsi per spese di vitto e alloggio e per gli spostamenti, nella qualità formale rivestita per l'ente, di cui riferisce il teste curatore fallimentare, escludendo, corrunque, nel caso al vaglio, la liceità dei prelievi diretti da parte del Presidente del consiglio di amministrazione, per il pagamento dei propri compensi o di crediti vantati verso la società (cfr. pagg. 2° e 3°), qualificandoli, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, come atti distrattivi. 1.1.11 secondo motivo è nanifestamente infondato.
Sul punto si osserva che, secondo i consolidati principi dettati da questa Corte di legittimità, per il delitto di bancarotta per distrazione, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). I giudici di merito, nella specie, hanno azcertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, rappresentato dai prelievi di somme dalle casse sociali, nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", la condizione patrimoniale e firanziaria dell'impresa e il contesto in cui la società operava, la consapevolezza e volontà, in capo all'agente, della condotta in concreto pericolosa. 1.2.
Il terzo motivo è inammissibile. La mancata assunzione ci una prova decisiva — quale motivo di impugnazione per cassazione — può essere decolta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 841/13 del 18/12/2012, dep. 2013, Barbero, Rv. 254052).
L'eccezione non può ritenersi ammissibile nemmeno sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., invero, nemmeno evocato specificamente nel caso di specie. Infatti, con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appel o dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prgve in appello (ex multis Sez. 6, n. 1256/14 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 25E236).
In tal senso deve allora rilevarsi come il ricorso, non solo non abbia disvelato le ragion della decisività delle testimonianze di cui non è stata ammessa dal giudice di primo grado l'assunzione, ma altresì non si è confrontato con l'articolata motivazione con cui la senterza ha evidenziato l'esatto contrario in ragione dell'avvenuta acquisizione della circostanza che i prelievi erano, dal punto di vista contabile, riferibili all'odierna imputata. 1.3.11 quarto motivo è manifestamente infondato. Nel caso al vaglio corretta e la qualificazione della condotta come distrattiva.La giurisprudenza di legittimità, dopo alcune oscillazioni, appare ormai attestata sul principio, condiviso dal Collegio, secondo cui l'amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando ovvero, comunque, ottenendo dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale attività, risponde non di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ma dì bancarotta preferenziale, grazie alla presenza dell'elemento caratterizzante di tale tipo di bancarotta rispetto alla fraudolenta patrimoniale, rappresentato ca l'alterazione della par condicio creditorum, essendo irrilevante, al fine della qualificazione giuridica del fatto — dal momento che la norma incriminatrice prescinde dalla relazione dell'autore con l'organismo societario — la specifica qualità dell'agente di amministratore della società, se del caso censurabile in sede di commisurazione della sanzione a fronte di una possibile maggior gravità, per tale ragione, del reato.
Ed invero, come è stato (:0 -rettamente osservato, il punto davvero centrale per stabilire se ricorra o meno il delitto di bancarotta fraudolenta è stabilire se la somma prelevata dalle casse sociali dall'amministratore sia o meno congrua rispetto al lavoro prestato, congruità che, evidentemente deve essere valutata e stabilita dal giudice e non dagli organi societari. Se, infatti, la somma prelevata corrisponda a quanto normalmente percepito dall'amministratore a titolo di compenso, negli anni precedenti quando la società non trovatasi in stato di insolvenza o a quanto percepito dagli amministratori di società analoghe, non si può parlare di vantaggio indebito, avendo diritto chi abbia offerto una prestazione lavorativa al relativo compenso (Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. rv. 269639;
Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Rv.266311). La legittimità dell'apprensione del compenso deriva, peraltro, direttamente anche dall'art. 36 Cost., essendo, quindi, determ-nante non tanto la regolarità formale della operazione, quanto la corrispondenza tra la somma appresa e l'attività effettivamente svolta per la società. Orbene, nel caso in esame. la censura proposta risulta priva di ogni indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione, quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti in precedenza al Presidente, o a quelli di società del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti et similia (in tal senso, Sez. 5, n. 17792 cit.).
La motivazione, dunque, è esauriente e conforme ai principi esposti, nonché adeguata e coerente, tenuto :cnto che esclude in radice la congruità degli esborsi, in assenza di previsione statutaria e di apposita delibera assembleare, circa la misura del compenso riconosciuto e direttamente prelevato. In ogni caso, si rileva che diversi prelievi attraverso le carte prepagate della Societ2 venivano effettuati, secondo la ricostruzione della stessa ricorrente, per spese di vitto, alloggio e viaggi senza che sia dedotto se tale utilizzo, con lo scopo indicato, fosse stato o meno deliberato in favore del Presidente del Consiglio di amministrazione, da parte degli organi sociali e se detti prelievi fossero stati, o meno, effettuati quanto la De Angeli'; ancora rivestiva la carica formale. 1.4.11 quinto motivo è inammissibile.
In sostanza, si censura il trattamento sanzionatorio in quanto non irrogato nella misura minima, non avendo operato, i giudici di merito, la diminuzione massima per l'attenuante citata. Occorre, tuttavia, osservare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. :.33 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
2. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituz °naie n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa cli inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C